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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7985 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 4/11/2025
TRA
(C.F. - P. IVA ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso ( ), giusto C.F._2
mandato in calce all'atto introduttivo ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Via
Roma, 60/D
p.e.c.: Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta pagina 1 di 7 mandato e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e determina dirigenziale di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AN SS ( ; (CF C.F._3 Parte_2
); (CF: ); C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
(CF: elettivamente domiciliati C.F._6 Parte_5
presso la sede legale dell' in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75. CP_1
Pec: Email_2 Email_3
Email_4
Email_5
Email_6 Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Domanda di pagamento saldo onorario per prestazioni professionali;
domanda riconvenzionale di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 06.11.2023, l'ing. conveniva in Parte_1
giudizio l' per ottenerne la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 95.350,37 a titolo di saldo dell'onorario professionale dovuto in virtù dell'incarico conferito con convenzione del 07.09.2022, a seguito di determina dirigenziale n. 107 del 02.09.2022.
L'incarico professionale riguardava i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione (PFTE, progetto definitivo, progetto esecutivo e PSC) relativa all'intervento di ERP in Salerno alla via Dei Mille - Bocciodromo, con un compenso complessivo pattuito di € 107.357,19. L'attore esponeva di aver trasmesso il progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in data 22.09.2022 e di aver diligentemente predisposto il progetto definitivo, ma che l'iter procedurale aveva subito notevoli ritardi pagina 2 di 7 imputabili alla convenuta e al , in particolare per: la mancata Controparte_2
approvazione formale del da parte del necessaria per procedere;
per CP_3 CP_2
l'incertezza sulla proprietà delle aree e il rilievo che alcune particelle ricadevano in un'area militarmente segretata;
per la comunicazione informale da parte del primo UP
(ing. che la proroga operava ex officio fino all'approvazione del PFTE;
Persona_1
per il susseguirsi di tre diversi UP (ing. arch. , ing. , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'arch. che prorogava formalmente la scadenza al 10.05.2023. Per_2
Nonostante tali vicissitudini, l'ing. sosteneva di aver consegnato il progetto Pt_1
esecutivo il 26.05.2023, dopo aver soddisfatto le richieste del terzo UP.
L'attore chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'avvenuto corretto espletamento dell'incarico e la condanna al pagamento del saldo di € 95.350,37, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio in data 21/12/2023 l' con comparsa di costituzione e CP_1
memoria difensiva con domanda riconvenzionale, eccependo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
La convenuta sosteneva che il termine contrattuale per la redazione del progetto esecutivo era di 60 giorni (art. 7 del disciplinare), con scadenza al 21.10.2022, che quindi l'ing. era gravemente inadempiente per aver trasmesso il progetto con un Pt_1
ritardo di 277 giorni (stimando l'inadempimento al 26.05.2023). Riteneva inoltre che la trasmissione del 26.05.2023 fosse incompleta, consistendo solo di un elenco di elaborati senza gli allegati e priva delle autorizzazioni necessarie, che rientravano nelle attività di competenza del progettista (art. 6 del disciplinare).
Per tale grave inadempimento, la convenuta aveva legittimamente esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con nota prot. 83987 del 26.05.2023.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei CP_1
danni quantificati nell'importo della penale contrattuale prevista dall'art. 7 del disciplinare, pari a € 148.690,83, risultante da 277 giorni di ritardo (€ 536,79/giorno)..
pagina 3 di 7 La causa, ritenuta di natura prevalentemente documentale, veniva istruita sulle sole difese delle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Veniva trattenuta in decisione in data 4/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Affinché la risoluzione di diritto invocata da o la risoluzione per CP_1
inadempimento (art. 1453 c.c.) possano operare, è indispensabile che l'inadempimento del debitore sia grave e colpevole (art. 1455 c.c.).
Nel caso in esame, il ritardo di 277 giorni addotto da quale motivazione per la CP_1
risoluzione è stato ritenuto non colpevole né grave sotto il profilo della diligenza professionale richiesta all'ing. in considerazione del fatto che il processo di Pt_1
progettazione nel settore pubblico - in particolare le fasi Definitivo ed Esecutivo - è strettamente dipendente dall'approvazione delle fasi preliminari (PFTE) e dal rilascio delle prescrizioni/autorizzazioni da parte dell'autorità comunale. L'accertamento, documentato dall'attore e non sufficientemente smentito da di problemi CP_1
inerenti alla proprietà delle aree militari e la conseguente assenza della prescritta approvazione urbanistica hanno integrato un impedimento oggettivo non imputabile al professionista.
La comunicazione informale del primo UP, ing. che la proroga operava Persona_1
ex officio equivale ad un riconoscimento del factum principis che ha interrotto l'onere temporale in capo all'attore.
Inoltre, il successivo formale atto di proroga concesso dal secondo UP (arch. ) Per_2
fino al 10.05.2023 ha neutralizzato in radice la pretesa di di far valere il CP_1
termine originario del 21.10.2022. La stazione appaltante, attraverso l'operato del suo
Responsabile Unico del Procedimento (UP), ha modificato il quadro temporale del pagina 4 di 7 contratto, ammettendo implicitamente che i ritardi pregressi non erano dovuti all'inerzia del progettista.
Il cambio di tre diversi UP in pochi mesi ha determinato una palese discontinuità amministrativa e carenza di direzione che ha ostacolato l'efficace e rapida conclusione dell'incarico. La stazione appaltante, essendo responsabile dell'organizzazione interna e della nomina del UP (figura centrale nella gestione del contratto pubblico ex D.lgs.
50/2016 e D.L. 77/2021), risponde dei disallineamenti e dei ritardi procedimentali da ciò derivanti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la risoluzione sia stata adottata ignorando le cause esimenti del ritardo e le proroghe già concesse dall'amministrazione stessa, rendendola illegittima. Il contratto non poteva considerarsi risolto per inadempimento dell'ing.
il quale, avendo eseguito sostanzialmente la prestazione e consegnato gli Pt_1
elaborati (26.05.2023, data prossima alla scadenza prorogata), ha diritto al compenso.
La domanda riconvenzionale di per il pagamento della penale di € 148.690,83 CP_1
(Art. 7 del disciplinare) è rigettata per diretta conseguenza dell'illegittimità della risoluzione.
La clausola penale mira a quantificare preventivamente il danno derivante da un inadempimento o da un ritardo imputabile alla parte obbligata. Poiché è stato accertato che: a) L'inadempimento sub specie di ritardo è imputabile, in via causale, alla stazione appaltante ( e alle disfunzioni del procedimento amministrativo;
b) L'Ing. CP_1
ha adempiuto con diligenza, seppur nei termini prorogati de facto e de iure Pt_1
(consegna 26.05.2023); viene meno il presupposto dell'imputabilità della penale a carico del professionista.
In assenza di un colpevole inadempimento del debitore, la penale non può essere invocata (Cass. Civ., Sez. II, n. 13396/2006).
Accertata l'illegittimità della risoluzione e l'avvenuto espletamento dell'attività professionale richiesta (redazione e consegna dei vari livelli di progettazione), l'Ing.
pagina 5 di 7 ha pieno diritto al pagamento del saldo dell'onorario pattuito (€ 95.350,37). Il Pt_1
compenso è dovuto per l'opera intellettuale compiuta.
Il Tribunale riconosce l'applicabilità degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Trattandosi di un contratto di appalto di servizi tra un professionista e un ente pubblico
(transazione commerciale), l'applicazione di tale disciplina è automatica al fine di garantire l'effettività del credito e scoraggiare i ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione. Gli interessi decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento, come richiesto dall'Attore.
In conclusione, la Convenuta è risultata totalmente soccombente, sia nel CP_1
tentativo di negare il pagamento del saldo dovuto, sia nella richiesta di risarcimento tramite penale per un ritardo che essa stessa ha causato e tollerato attraverso l'operato dei suoi UP.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale proposta dall'ing. e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' a Controparte_1
pagare in favore dell'attore la somma di euro 95.350,37 a titolo di saldo del compenso professionale.
2. Condanna altresì l' a pagare gli interessi moratori sulla suddetta somma, CP_1
ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della singola obbligazione (come indicato in atti) e fino all'effettivo soddisfo.
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
pagina 6 di 7 4. Condanna l' in persona Controparte_1
del legale rapp. te p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ing.
che si liquidano in complessivi euro 8.433,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario nella misura del 15% (ex art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Grattacaso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7985 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 4/11/2025
TRA
(C.F. - P. IVA ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso ( ), giusto C.F._2
mandato in calce all'atto introduttivo ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Via
Roma, 60/D
p.e.c.: Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta pagina 1 di 7 mandato e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e determina dirigenziale di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AN SS ( ; (CF C.F._3 Parte_2
); (CF: ); C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
(CF: elettivamente domiciliati C.F._6 Parte_5
presso la sede legale dell' in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75. CP_1
Pec: Email_2 Email_3
Email_4
Email_5
Email_6 Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Domanda di pagamento saldo onorario per prestazioni professionali;
domanda riconvenzionale di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 06.11.2023, l'ing. conveniva in Parte_1
giudizio l' per ottenerne la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 95.350,37 a titolo di saldo dell'onorario professionale dovuto in virtù dell'incarico conferito con convenzione del 07.09.2022, a seguito di determina dirigenziale n. 107 del 02.09.2022.
L'incarico professionale riguardava i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione (PFTE, progetto definitivo, progetto esecutivo e PSC) relativa all'intervento di ERP in Salerno alla via Dei Mille - Bocciodromo, con un compenso complessivo pattuito di € 107.357,19. L'attore esponeva di aver trasmesso il progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in data 22.09.2022 e di aver diligentemente predisposto il progetto definitivo, ma che l'iter procedurale aveva subito notevoli ritardi pagina 2 di 7 imputabili alla convenuta e al , in particolare per: la mancata Controparte_2
approvazione formale del da parte del necessaria per procedere;
per CP_3 CP_2
l'incertezza sulla proprietà delle aree e il rilievo che alcune particelle ricadevano in un'area militarmente segretata;
per la comunicazione informale da parte del primo UP
(ing. che la proroga operava ex officio fino all'approvazione del PFTE;
Persona_1
per il susseguirsi di tre diversi UP (ing. arch. , ing. , con Persona_1 Per_2 Per_3
l'arch. che prorogava formalmente la scadenza al 10.05.2023. Per_2
Nonostante tali vicissitudini, l'ing. sosteneva di aver consegnato il progetto Pt_1
esecutivo il 26.05.2023, dopo aver soddisfatto le richieste del terzo UP.
L'attore chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'avvenuto corretto espletamento dell'incarico e la condanna al pagamento del saldo di € 95.350,37, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio in data 21/12/2023 l' con comparsa di costituzione e CP_1
memoria difensiva con domanda riconvenzionale, eccependo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
La convenuta sosteneva che il termine contrattuale per la redazione del progetto esecutivo era di 60 giorni (art. 7 del disciplinare), con scadenza al 21.10.2022, che quindi l'ing. era gravemente inadempiente per aver trasmesso il progetto con un Pt_1
ritardo di 277 giorni (stimando l'inadempimento al 26.05.2023). Riteneva inoltre che la trasmissione del 26.05.2023 fosse incompleta, consistendo solo di un elenco di elaborati senza gli allegati e priva delle autorizzazioni necessarie, che rientravano nelle attività di competenza del progettista (art. 6 del disciplinare).
Per tale grave inadempimento, la convenuta aveva legittimamente esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con nota prot. 83987 del 26.05.2023.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei CP_1
danni quantificati nell'importo della penale contrattuale prevista dall'art. 7 del disciplinare, pari a € 148.690,83, risultante da 277 giorni di ritardo (€ 536,79/giorno)..
pagina 3 di 7 La causa, ritenuta di natura prevalentemente documentale, veniva istruita sulle sole difese delle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Veniva trattenuta in decisione in data 4/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Affinché la risoluzione di diritto invocata da o la risoluzione per CP_1
inadempimento (art. 1453 c.c.) possano operare, è indispensabile che l'inadempimento del debitore sia grave e colpevole (art. 1455 c.c.).
Nel caso in esame, il ritardo di 277 giorni addotto da quale motivazione per la CP_1
risoluzione è stato ritenuto non colpevole né grave sotto il profilo della diligenza professionale richiesta all'ing. in considerazione del fatto che il processo di Pt_1
progettazione nel settore pubblico - in particolare le fasi Definitivo ed Esecutivo - è strettamente dipendente dall'approvazione delle fasi preliminari (PFTE) e dal rilascio delle prescrizioni/autorizzazioni da parte dell'autorità comunale. L'accertamento, documentato dall'attore e non sufficientemente smentito da di problemi CP_1
inerenti alla proprietà delle aree militari e la conseguente assenza della prescritta approvazione urbanistica hanno integrato un impedimento oggettivo non imputabile al professionista.
La comunicazione informale del primo UP, ing. che la proroga operava Persona_1
ex officio equivale ad un riconoscimento del factum principis che ha interrotto l'onere temporale in capo all'attore.
Inoltre, il successivo formale atto di proroga concesso dal secondo UP (arch. ) Per_2
fino al 10.05.2023 ha neutralizzato in radice la pretesa di di far valere il CP_1
termine originario del 21.10.2022. La stazione appaltante, attraverso l'operato del suo
Responsabile Unico del Procedimento (UP), ha modificato il quadro temporale del pagina 4 di 7 contratto, ammettendo implicitamente che i ritardi pregressi non erano dovuti all'inerzia del progettista.
Il cambio di tre diversi UP in pochi mesi ha determinato una palese discontinuità amministrativa e carenza di direzione che ha ostacolato l'efficace e rapida conclusione dell'incarico. La stazione appaltante, essendo responsabile dell'organizzazione interna e della nomina del UP (figura centrale nella gestione del contratto pubblico ex D.lgs.
50/2016 e D.L. 77/2021), risponde dei disallineamenti e dei ritardi procedimentali da ciò derivanti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la risoluzione sia stata adottata ignorando le cause esimenti del ritardo e le proroghe già concesse dall'amministrazione stessa, rendendola illegittima. Il contratto non poteva considerarsi risolto per inadempimento dell'ing.
il quale, avendo eseguito sostanzialmente la prestazione e consegnato gli Pt_1
elaborati (26.05.2023, data prossima alla scadenza prorogata), ha diritto al compenso.
La domanda riconvenzionale di per il pagamento della penale di € 148.690,83 CP_1
(Art. 7 del disciplinare) è rigettata per diretta conseguenza dell'illegittimità della risoluzione.
La clausola penale mira a quantificare preventivamente il danno derivante da un inadempimento o da un ritardo imputabile alla parte obbligata. Poiché è stato accertato che: a) L'inadempimento sub specie di ritardo è imputabile, in via causale, alla stazione appaltante ( e alle disfunzioni del procedimento amministrativo;
b) L'Ing. CP_1
ha adempiuto con diligenza, seppur nei termini prorogati de facto e de iure Pt_1
(consegna 26.05.2023); viene meno il presupposto dell'imputabilità della penale a carico del professionista.
In assenza di un colpevole inadempimento del debitore, la penale non può essere invocata (Cass. Civ., Sez. II, n. 13396/2006).
Accertata l'illegittimità della risoluzione e l'avvenuto espletamento dell'attività professionale richiesta (redazione e consegna dei vari livelli di progettazione), l'Ing.
pagina 5 di 7 ha pieno diritto al pagamento del saldo dell'onorario pattuito (€ 95.350,37). Il Pt_1
compenso è dovuto per l'opera intellettuale compiuta.
Il Tribunale riconosce l'applicabilità degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Trattandosi di un contratto di appalto di servizi tra un professionista e un ente pubblico
(transazione commerciale), l'applicazione di tale disciplina è automatica al fine di garantire l'effettività del credito e scoraggiare i ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione. Gli interessi decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento, come richiesto dall'Attore.
In conclusione, la Convenuta è risultata totalmente soccombente, sia nel CP_1
tentativo di negare il pagamento del saldo dovuto, sia nella richiesta di risarcimento tramite penale per un ritardo che essa stessa ha causato e tollerato attraverso l'operato dei suoi UP.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale proposta dall'ing. e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' a Controparte_1
pagare in favore dell'attore la somma di euro 95.350,37 a titolo di saldo del compenso professionale.
2. Condanna altresì l' a pagare gli interessi moratori sulla suddetta somma, CP_1
ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della singola obbligazione (come indicato in atti) e fino all'effettivo soddisfo.
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
pagina 6 di 7 4. Condanna l' in persona Controparte_1
del legale rapp. te p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ing.
che si liquidano in complessivi euro 8.433,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario nella misura del 15% (ex art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Grattacaso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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