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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 775/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
AS RC e con elezione di domicilio in presso avv. AS RC;
ATTORE opponente
contro
:
in persona del RAPPRESENTATA Controparte_1 Controparte_2
DA , (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_3 P.IVA_1
BA ND e OI EA ) con elezione C.F._2
di domicilio in VIA DELL'UNIONE 3 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
BA ND;
CONVENUTO opposto
Controparte_4
Convenuto contumace pagina 1 di 13 Liquidazione Controllata di in persona del liquidatore avv. rapp. Controparte_5 CP_6
ta e difesa dall'avv. ssa Radicchi
Oggetto: Opposizione di terzo pagina 2 di 13
C
o n
v e
n u
t a
o p
p o
s t
a CONCLUSIONI
Di parte opponente Pt_1 In via pregiudiziale e in rito dichiarare l'improcedibilità della esecuzione forzata avverso i cui atti è stata proposta la presente opposizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 150 e 270 CCII ed in considerazione del fatto che nel caso di specie non trova applicazione il disposto di cui all'art. 41 c. 2 T.U. 385/1993, trattandosi di azione esecutiva promossa dal creditore su beni diversi rispetto a quelli ipotecati a garanzia del credito fondiario;
Sempre in rito, disporre la riunione al presente giudizio di quello rubricato al
R.G. n. 780/2024 pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai
Signori e avverso lamedesima ordinanza con cui veniva Controparte_5 CP_4
sommariamente decisa ladomanda di accertamento dell'obbligo del terzo Dott.
[...]
Pt_1
Ancora in rito, e anche d'Ufficio, dichiarare il difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato, con conseguente nullita' della procura ad litem ed il difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi del Procuratore della liquidazione controllata e, inoltre, il difetto di interesse ad agire della Liquidazione stessa.
Ulteriormente in rito, dichiarare la domanda proposta dalla Liquidazione
Controllata di con comparsa di Controparte_5
pagina 3 di 13 costituzione e risposta depositata in data 5.6.2025 inammissibile in quanto confliggente con il disposto dell'art. 110 c.p.c. e/o ulteriormente inammissibile in quanto tardiva e/o comunque, nel merito, infondata, anche con specifico riferimento sia alla richiesta di corresponsione, in favore della procedura di liquidazione controllata, dell'importo di cui al pignoramento opposto che alla richiesta di corresponsione in favore della procedura di liquidazione controllata dell'intero importo di € 140.000,00.
Nel merito, voglia l'adìto Tribunale accertare e dichiarare inefficace e/o nulla e per quanto di ragione revocare e/o annullare e comunque integralmente riformare l'ordinanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. e di assegnazione emessa dall'Ill.mo
Sig. G.E. del Tribunale di Pesaro, Dott. Emanuele Mosci, in data 19.12.2023 nel procedimento R.G. Es. Mob. n. 279/2023 e comunicata in data 21.12.2023, accertando l'insussistenza del preteso credito asseritamente vantato dai Signori e Controparte_4
nei confronti del Dott. per la somma di € 140.000,00 e Controparte_5 Parte_1
revocandone la conseguente assegnazione.
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'ordinanza di accertamento fosse confermata in tutto o in parte, voglia l'adìto
Tribunale dichiarare, in ogni caso, inefficace e/o nullo e/o revocare e/o annullare il provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. del Tribunale di Pesaro in data 19.12.2023 nel procedimento R.G. Es.
Mob. n. 279/2023 in favore di Parte_2
quale mandataria di accertando e dichiarando che
[...] Controparte_1
l'eventuale credito dovuto dal Dott. Pt_1
pagina 4 di 13 ai Sigg.ri e per le causali di cui in narrativa Pt_1 Controparte_5 Controparte_4
debba essere assegnato, previa attivazione della
Liquidazione Controllata di in altra competente sede, in Controparte_5
ossequio al principio della par condicio creditorum applicabile al caso di specie, in ragione della sola percentuale che dovesse ritenersi dovuta, al concorso dei creditori iscritti nell'ambito del procedimento attualmente pendente innanzi a codesto
Ecc.mo Tribunale al R.G. LC. n. 39/2024
– G.D. Dott. Lorenzo Pini. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario e con condanna della Società opposta ex art. 96, c. 2,
e 3 c.p.c.”.
di parte opposta Controparte_1
in via principale e nel merito in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dall'opponente, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Della liquidazione controllata : Controparte_5
rigettare la domanda proposta dal Sig. in via principale;
- dichiarare Parte_1
dovuto dal Sig. l'importo di € 140.000,00 e disporre che la somma di € Pt_1
140.000,00, di cui all'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, venga pagina 5 di 13 corrisposta a favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
. Controparte_5
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che con pignoramento presso terzi Parte_1
notificato il 23.5.23 la come mandataria di Parte_2 Controparte_1
citava gli come debitori esecutati e invitava a comparire anche il terzo CP_5
esecutato . Nel marzo 2020 e alienavano Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
a due immobili gravati da ipoteca a garanzia dei mutui fondiari poi Parte_1
azionati dalla banca attivando un procedimento di purgazione delle ipoteche davanti a questi Uffici. Il dichiarava che egli aveva pagato il corrispettivo dovuto in Pt_1
forza di provvedimento del G.E., con accredito nel libretto della procedura di liberazione degli immobili dalle ipoteche, e quindi rendeva una dichiarazione negativa ex art. 547 cpc. Con ricorso ex art. 619 cpc il eccepiva l'avvenuto pagamento del prezzo Pt_1
offerto per la purgazione;
anche gli proponevano opposizione ex artt. 615 e CP_5
617 cpc avverso detto pignoramento.
Riunite le due opposizioni il G.E. rigettava le istanze di sospensione dell'esecuzione e concedeva il termine per la introduzione del giudizio di merito dinanzi a sé. Con ordinanza del 19.12.23 il G.E. accertava l'obbligo del terzo nei confronti degli per la somma di 140.000,00 euro e assegnava detto importo a CP_5 Parte_2
a parziale soddisfo del credito della stessa di euro 427.182,56. Avverso tale
[...]
ordinanza veniva proposto ricorso in opposizione ex art. 617 cpc sia dagli che CP_5
dal il G.D. nell'ambito del procedimento di ristrutturazione dei debiti del Pt_1
pagina 6 di 13 consumatore , su istanza degli esecutati, concedeva misure protettive e disponeva la sospensione del procedimento di esecuzione forzata;
il giorno 15.3.24 il G.E. disponeva ex art. 618 cpc il non luogo a provvedere con riguardo al provvedimento reso ex art. 549 cpc e concedeva il termine per la introduzione del giudizio di merito. Di qui l'odierna causa diretta ad ottenere la revoca o annullamento dell'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc e di assegnazione, chiedendo la revoca dell'assegnazione dell'importo di 140.000 euro.
Si costituiva contestando gli assunti attorei;
rilevava che la Controparte_1
procedura di sovraindebitamento promossa dalla era stata dichiarata CP_5
inammissibile e erano state dichiarate inefficaci le misure protettive. Deduceva che persisteva il debito del che era ancora tenuto a corrispondere il prezzo di Pt_1
140.000 euro;
il pignoramento era valido e così anche la assegnazione.
Non si costituivano e . Il 9.12.24 veniva dichiarato Controparte_4 Controparte_5
interrotto il presente giudizio vista la liquidazione controllata della . Infatti CP_5
con sentenza n. 50/2024 pronunciata in data 12.09.2024 dal questi uffici era stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della opponente , con Controparte_5
la nomina del Dott. Lorenzo Pini quale Giudice Delegato e l'Avv. Rodolfo Peroni quale
Liquidatore già OCC.
Invero l'art. 270 n. 5 del C.C.I.I. prevede che, in caso di apertura della liquidazione controllata, si applica l'art. 143 della medesima legge, il quale prevede, al numero 3, che l'apertura della liquidazione determina l'interruzione del processo e che il termine per la riassunzione dello stesso decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal Giudice.
Il Giudice, ai sensi del n. 1 dell'art. 143 C.C.I.I., interrompeva dunque il giudizio .
La causa veniva poi riassunta da;
rimaneva contumace Parte_1 Controparte_4
mentre si costituivano la il 13.6.25 e la liquidazione controllata di Controparte_1
in persona del liquidatore il 6.6.25. Le parti concludevano come in Controparte_5
pagina 7 di 13 epigrafe e all'udienza del 22.10.25 la causa veniva trattenuta in decisione. Parte ricorrente reiterava l'istanza di riunione del presente fascicolo al fascicolo 780/2024 pendente tra le stesse parti , di opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione proposta è risultata infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo. Si condanna pertanto alla rifusione delle spese in favore di Parte_1
e in favore della Liquidazione controllata di . CP_1 Controparte_5
Con contratti di mutuo fondiario del 18.3.13 e dell'8.8.13 il Controparte_7
erogava a favore degli una somma rispettivamente di 260.000 euro e di CP_5
208.000 euro;
a garanzia di tali mutui, i mutuatari concedevano in favore del mutuante due ipoteche volontarie su immobili FA;
le obbligazioni non venivano adempiute e in base all'estratto conto gli erano debitori di 315.335,94 euro e di 111.058,70 CP_5
in relazione ai due mutui. Il cedeva i crediti vantati nei Controparte_8
confronti degli ad;
il cessionario, notificava atto di CP_5 CP_1 CP_1
precetto per euro 427.182,56; il 25.3.20 i debitori alienavano a numerosi Pt_1
immobili per un corrispettivo complessivo di 740.000,00 ,di cui euro 140.000 relativi agli immobili di FA sui quali gravano le ridette ipoteche volontarie. In base all'art. 10 del rogito di compravendita il prezzo sarebbe stato versato su apposito conto corrente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto di cui all'art. 792 cpc (liberazione dalle ipoteche) e infatti in parallelo al rogito il promuoveva il procedimento di Pt_1
purgazione delle ipoteche avente a oggetto anche i beni gravati dalle ipoteche suddette a favore di . Nelle more il Giudice dichiara l'improcedibilità del procedimento in CP_1
riferimento ai lotti 1 e 2 gravati da ipoteca, stante la espropriazione coattiva richiesta da pagina 8 di 13 ; non essendo andato a buon fine il procedimento di purgazione, il CP_1 Pt_1
rimaneva dunque debitore nei confronti dei venditori del corrispettivo di vendita.
Ora, essendo stata dichiarata improcedibile la purgazione richiesta dal la Pt_1
posizione dello stesso è tornata ad essere quella di compratore dell'immobile appartenuto agli ex art. 1498 c.c. e quindi egli è tenuto a pagare il prezzo, CP_5
essendosi prodotti gli effetti reali;
la compravendita come è noto è contratto consensuale a effetti reali. Si osserva che il Notaio rogante ha eseguito anche tutti gli adempimenti consequenziali alla compravendita e, quindi, voltura catastale , trascrizione del contratto presso i registri immobiliari nonché i decreti di trasferimento pronunciati nell'ambito della procedura espropriativa n. 1617/2021 RG con i quali la proprietà viene trasferita dal agli aggiudicatari . Pt_1
Nessuna condizione era prevista nel contratto di compravendita e quindi persiste il debito del nei confronti degli alienanti. Invero l'art. 3 del rogito recita: il prezzo Pt_1
sopra pattuito dovrà essere corrisposto dalla parte acquirente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto di cui al primo comma dell'art. 792 cpc , da effettuarsi dopo lo spirare del termine di sospensione fissato nell'art.83 D.L. 18/2020..
Il procedimento di purgazione non ha avuto esito sia perchè il (coniuge della Pt_1
ha richiesto, il 4.4.22, la restituzione della somma di 140.000 euro (doc. 14 CP_5
fasc. convenuto, pag. 29 punti ii) sia perchè il G.E. il 28.3.23 ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di purgazione nei confronti di CP_1
limitatamente ai beni oggetto della vendita forzata disposta con ordinanza del 15.2.22.
Inoltre si noti che non viene pignorata la somma data ai fini della purgazione delle ipoteche ma viene pignorato il prezzo della compravendita.Ergo il credito costituito dal pagamento del prezzo è pienamente pignorabile.
Se poi la somma giaccia ancora, allo stato, nel c/c della procedura di purgazione delle ipoteche è irrilevante, stante la fungibilità del bene denaro.
pagina 9 di 13 Infine si nota che con la memoria in sede di ristrutturazione debiti del consumatore, di
, il credito di in questione viene ammesso: “.. Sia la Controparte_5 Parte_2
debitrice che l'OCC avv. hanno correttamente rappresentato la CP_5 CP_6
posizione creditoria di In particolare quest'ultimo nella relazione Parte_2
particolareggiata ha indicato riscontrando la veridicità delle informazioni fornite dall'advisor avv. Cassiani..quale fosse il credito della istante Parte_2
precisando come esistesse un credito di 140.000 euro azionato con un pignoramento presso terzi…”.
L'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in ragione dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cui alla compravendita del 25.3.20 e invero non è stato notificato nulla all'istituto bancario presso cui è acceso il conto corrente indicato dall'attore opponente.
Viene dunque confermata l'ordinanza di assegnazione mentre degli eventi successivi terrà conto il giudice dell'esecuzione, dovendo questo Giudice attenersi all'esame dei motivi di opposizione e valutare la validità e l'efficacia degli atti esecutivi opposti alla luce delle censure dell'opponente.Si respinge pertanto la domanda sul punto della liquidazione controllata , cui in subordine ha aderito l'opponente, di disporre che la somma di € 140.000,00, di cui all'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, venga corrisposta a favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
. Controparte_5
Quanto alla eccezione dell'opponente relativa alla inefficacia del pignoramento per mancata notifica della iscrizione a ruolo al debitore, del pignoramento, ex art. 543 cpc, essa va respinta.
pagina 10 di 13 In pendenza del presente giudizio è invero entrato in vigore il correttivo della cd. riforma Cartabia, ovvero il decreto legislativo 164/2024 che in sede di disposizione transitorie ha disposto: “1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.23”.
Ebbene nel caso in esame il fascicolo è stato iscritto a ruolo dopo il 28.2.23 e quindi la novella si applica anche al caso in esame.
Ora, il decreto 164/2024 ha modificato il disposto dell'art. 543 cpc stabilendo: “.. Al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»; 4) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»”.
Quindi ad oggi la mancata notifica al debitore dell'iscrizione a ruolo non determina più
l'inefficacia del pignoramento e quanto alla notifica della iscrizione a ruolo del pignoramento al terzo, si richiama quanto affermata dal G.E. con provvedimento resto ex art. 624 cpc, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3.7.23 ovvero l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo: la ratio dell'art. 543 cpc è quella di rendere edotti
i terzi pignorati e il debitore della iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento ove la udienza di assegnazione non sia celebrata in coincidenza della data indicata in citazione..., come invece nel caso in esame.
pagina 11 di 13 Si conferma la mancata riunione dei fascicoli (il presente e il fascicolo nrg. 780/24) in quanto il secondo trattasi di procedura di opposizione agli atti esecutivi (mentre il presente trattasi di opposizione di terzo) e quindi non vi sono sufficienti ragioni di connessione tra le cause. Si tiene conto tuttavia in sede di quantificazione delle spese di lite della parziale connessione delle cause.
Si respinge l'eccezione di difetto di procura e di autorizzazione del Giudice delegato a favore della liquidazione controllata in quanto smentita dal doc. 1 di parte liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione di;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_1
in persona del RAPPRESENTATA DA
[...] Controparte_2 [...]
, e in favore di Liquidazione controllata di le Controparte_3 Controparte_5
spese di lite, che si liquidano complessivamente e rispettivamente in € 5719,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e euro 3619,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1700,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario .
pagina 12 di 13 Cosi' deciso in data 05/11/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 775/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
AS RC e con elezione di domicilio in presso avv. AS RC;
ATTORE opponente
contro
:
in persona del RAPPRESENTATA Controparte_1 Controparte_2
DA , (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_3 P.IVA_1
BA ND e OI EA ) con elezione C.F._2
di domicilio in VIA DELL'UNIONE 3 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
BA ND;
CONVENUTO opposto
Controparte_4
Convenuto contumace pagina 1 di 13 Liquidazione Controllata di in persona del liquidatore avv. rapp. Controparte_5 CP_6
ta e difesa dall'avv. ssa Radicchi
Oggetto: Opposizione di terzo pagina 2 di 13
C
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v e
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a CONCLUSIONI
Di parte opponente Pt_1
Sempre in rito, disporre la riunione al presente giudizio di quello rubricato al
R.G. n. 780/2024 pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai
Signori e avverso lamedesima ordinanza con cui veniva Controparte_5 CP_4
sommariamente decisa ladomanda di accertamento dell'obbligo del terzo Dott.
[...]
Pt_1
Ancora in rito, e anche d'Ufficio, dichiarare il difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato, con conseguente nullita' della procura ad litem ed il difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi del Procuratore della liquidazione controllata e, inoltre, il difetto di interesse ad agire della Liquidazione stessa.
Ulteriormente in rito, dichiarare la domanda proposta dalla Liquidazione
Controllata di con comparsa di Controparte_5
pagina 3 di 13 costituzione e risposta depositata in data 5.6.2025 inammissibile in quanto confliggente con il disposto dell'art. 110 c.p.c. e/o ulteriormente inammissibile in quanto tardiva e/o comunque, nel merito, infondata, anche con specifico riferimento sia alla richiesta di corresponsione, in favore della procedura di liquidazione controllata, dell'importo di cui al pignoramento opposto che alla richiesta di corresponsione in favore della procedura di liquidazione controllata dell'intero importo di € 140.000,00.
Nel merito, voglia l'adìto Tribunale accertare e dichiarare inefficace e/o nulla e per quanto di ragione revocare e/o annullare e comunque integralmente riformare l'ordinanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. e di assegnazione emessa dall'Ill.mo
Sig. G.E. del Tribunale di Pesaro, Dott. Emanuele Mosci, in data 19.12.2023 nel procedimento R.G. Es. Mob. n. 279/2023 e comunicata in data 21.12.2023, accertando l'insussistenza del preteso credito asseritamente vantato dai Signori e Controparte_4
nei confronti del Dott. per la somma di € 140.000,00 e Controparte_5 Parte_1
revocandone la conseguente assegnazione.
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'ordinanza di accertamento fosse confermata in tutto o in parte, voglia l'adìto
Tribunale dichiarare, in ogni caso, inefficace e/o nullo e/o revocare e/o annullare il provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. del Tribunale di Pesaro in data 19.12.2023 nel procedimento R.G. Es.
Mob. n. 279/2023 in favore di Parte_2
quale mandataria di accertando e dichiarando che
[...] Controparte_1
l'eventuale credito dovuto dal Dott. Pt_1
pagina 4 di 13 ai Sigg.ri e per le causali di cui in narrativa Pt_1 Controparte_5 Controparte_4
debba essere assegnato, previa attivazione della
Liquidazione Controllata di in altra competente sede, in Controparte_5
ossequio al principio della par condicio creditorum applicabile al caso di specie, in ragione della sola percentuale che dovesse ritenersi dovuta, al concorso dei creditori iscritti nell'ambito del procedimento attualmente pendente innanzi a codesto
Ecc.mo Tribunale al R.G. LC. n. 39/2024
– G.D. Dott. Lorenzo Pini. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario e con condanna della Società opposta ex art. 96, c. 2,
e 3 c.p.c.”.
di parte opposta Controparte_1
in via principale e nel merito in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dall'opponente, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Della liquidazione controllata : Controparte_5
rigettare la domanda proposta dal Sig. in via principale;
- dichiarare Parte_1
dovuto dal Sig. l'importo di € 140.000,00 e disporre che la somma di € Pt_1
140.000,00, di cui all'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, venga pagina 5 di 13 corrisposta a favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
. Controparte_5
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che con pignoramento presso terzi Parte_1
notificato il 23.5.23 la come mandataria di Parte_2 Controparte_1
citava gli come debitori esecutati e invitava a comparire anche il terzo CP_5
esecutato . Nel marzo 2020 e alienavano Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
a due immobili gravati da ipoteca a garanzia dei mutui fondiari poi Parte_1
azionati dalla banca attivando un procedimento di purgazione delle ipoteche davanti a questi Uffici. Il dichiarava che egli aveva pagato il corrispettivo dovuto in Pt_1
forza di provvedimento del G.E., con accredito nel libretto della procedura di liberazione degli immobili dalle ipoteche, e quindi rendeva una dichiarazione negativa ex art. 547 cpc. Con ricorso ex art. 619 cpc il eccepiva l'avvenuto pagamento del prezzo Pt_1
offerto per la purgazione;
anche gli proponevano opposizione ex artt. 615 e CP_5
617 cpc avverso detto pignoramento.
Riunite le due opposizioni il G.E. rigettava le istanze di sospensione dell'esecuzione e concedeva il termine per la introduzione del giudizio di merito dinanzi a sé. Con ordinanza del 19.12.23 il G.E. accertava l'obbligo del terzo nei confronti degli per la somma di 140.000,00 euro e assegnava detto importo a CP_5 Parte_2
a parziale soddisfo del credito della stessa di euro 427.182,56. Avverso tale
[...]
ordinanza veniva proposto ricorso in opposizione ex art. 617 cpc sia dagli che CP_5
dal il G.D. nell'ambito del procedimento di ristrutturazione dei debiti del Pt_1
pagina 6 di 13 consumatore , su istanza degli esecutati, concedeva misure protettive e disponeva la sospensione del procedimento di esecuzione forzata;
il giorno 15.3.24 il G.E. disponeva ex art. 618 cpc il non luogo a provvedere con riguardo al provvedimento reso ex art. 549 cpc e concedeva il termine per la introduzione del giudizio di merito. Di qui l'odierna causa diretta ad ottenere la revoca o annullamento dell'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc e di assegnazione, chiedendo la revoca dell'assegnazione dell'importo di 140.000 euro.
Si costituiva contestando gli assunti attorei;
rilevava che la Controparte_1
procedura di sovraindebitamento promossa dalla era stata dichiarata CP_5
inammissibile e erano state dichiarate inefficaci le misure protettive. Deduceva che persisteva il debito del che era ancora tenuto a corrispondere il prezzo di Pt_1
140.000 euro;
il pignoramento era valido e così anche la assegnazione.
Non si costituivano e . Il 9.12.24 veniva dichiarato Controparte_4 Controparte_5
interrotto il presente giudizio vista la liquidazione controllata della . Infatti CP_5
con sentenza n. 50/2024 pronunciata in data 12.09.2024 dal questi uffici era stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della opponente , con Controparte_5
la nomina del Dott. Lorenzo Pini quale Giudice Delegato e l'Avv. Rodolfo Peroni quale
Liquidatore già OCC.
Invero l'art. 270 n. 5 del C.C.I.I. prevede che, in caso di apertura della liquidazione controllata, si applica l'art. 143 della medesima legge, il quale prevede, al numero 3, che l'apertura della liquidazione determina l'interruzione del processo e che il termine per la riassunzione dello stesso decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal Giudice.
Il Giudice, ai sensi del n. 1 dell'art. 143 C.C.I.I., interrompeva dunque il giudizio .
La causa veniva poi riassunta da;
rimaneva contumace Parte_1 Controparte_4
mentre si costituivano la il 13.6.25 e la liquidazione controllata di Controparte_1
in persona del liquidatore il 6.6.25. Le parti concludevano come in Controparte_5
pagina 7 di 13 epigrafe e all'udienza del 22.10.25 la causa veniva trattenuta in decisione. Parte ricorrente reiterava l'istanza di riunione del presente fascicolo al fascicolo 780/2024 pendente tra le stesse parti , di opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione proposta è risultata infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo. Si condanna pertanto alla rifusione delle spese in favore di Parte_1
e in favore della Liquidazione controllata di . CP_1 Controparte_5
Con contratti di mutuo fondiario del 18.3.13 e dell'8.8.13 il Controparte_7
erogava a favore degli una somma rispettivamente di 260.000 euro e di CP_5
208.000 euro;
a garanzia di tali mutui, i mutuatari concedevano in favore del mutuante due ipoteche volontarie su immobili FA;
le obbligazioni non venivano adempiute e in base all'estratto conto gli erano debitori di 315.335,94 euro e di 111.058,70 CP_5
in relazione ai due mutui. Il cedeva i crediti vantati nei Controparte_8
confronti degli ad;
il cessionario, notificava atto di CP_5 CP_1 CP_1
precetto per euro 427.182,56; il 25.3.20 i debitori alienavano a numerosi Pt_1
immobili per un corrispettivo complessivo di 740.000,00 ,di cui euro 140.000 relativi agli immobili di FA sui quali gravano le ridette ipoteche volontarie. In base all'art. 10 del rogito di compravendita il prezzo sarebbe stato versato su apposito conto corrente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto di cui all'art. 792 cpc (liberazione dalle ipoteche) e infatti in parallelo al rogito il promuoveva il procedimento di Pt_1
purgazione delle ipoteche avente a oggetto anche i beni gravati dalle ipoteche suddette a favore di . Nelle more il Giudice dichiara l'improcedibilità del procedimento in CP_1
riferimento ai lotti 1 e 2 gravati da ipoteca, stante la espropriazione coattiva richiesta da pagina 8 di 13 ; non essendo andato a buon fine il procedimento di purgazione, il CP_1 Pt_1
rimaneva dunque debitore nei confronti dei venditori del corrispettivo di vendita.
Ora, essendo stata dichiarata improcedibile la purgazione richiesta dal la Pt_1
posizione dello stesso è tornata ad essere quella di compratore dell'immobile appartenuto agli ex art. 1498 c.c. e quindi egli è tenuto a pagare il prezzo, CP_5
essendosi prodotti gli effetti reali;
la compravendita come è noto è contratto consensuale a effetti reali. Si osserva che il Notaio rogante ha eseguito anche tutti gli adempimenti consequenziali alla compravendita e, quindi, voltura catastale , trascrizione del contratto presso i registri immobiliari nonché i decreti di trasferimento pronunciati nell'ambito della procedura espropriativa n. 1617/2021 RG con i quali la proprietà viene trasferita dal agli aggiudicatari . Pt_1
Nessuna condizione era prevista nel contratto di compravendita e quindi persiste il debito del nei confronti degli alienanti. Invero l'art. 3 del rogito recita: il prezzo Pt_1
sopra pattuito dovrà essere corrisposto dalla parte acquirente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto di cui al primo comma dell'art. 792 cpc , da effettuarsi dopo lo spirare del termine di sospensione fissato nell'art.83 D.L. 18/2020..
Il procedimento di purgazione non ha avuto esito sia perchè il (coniuge della Pt_1
ha richiesto, il 4.4.22, la restituzione della somma di 140.000 euro (doc. 14 CP_5
fasc. convenuto, pag. 29 punti ii) sia perchè il G.E. il 28.3.23 ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di purgazione nei confronti di CP_1
limitatamente ai beni oggetto della vendita forzata disposta con ordinanza del 15.2.22.
Inoltre si noti che non viene pignorata la somma data ai fini della purgazione delle ipoteche ma viene pignorato il prezzo della compravendita.Ergo il credito costituito dal pagamento del prezzo è pienamente pignorabile.
Se poi la somma giaccia ancora, allo stato, nel c/c della procedura di purgazione delle ipoteche è irrilevante, stante la fungibilità del bene denaro.
pagina 9 di 13 Infine si nota che con la memoria in sede di ristrutturazione debiti del consumatore, di
, il credito di in questione viene ammesso: “.. Sia la Controparte_5 Parte_2
debitrice che l'OCC avv. hanno correttamente rappresentato la CP_5 CP_6
posizione creditoria di In particolare quest'ultimo nella relazione Parte_2
particolareggiata ha indicato riscontrando la veridicità delle informazioni fornite dall'advisor avv. Cassiani..quale fosse il credito della istante Parte_2
precisando come esistesse un credito di 140.000 euro azionato con un pignoramento presso terzi…”.
L'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in ragione dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cui alla compravendita del 25.3.20 e invero non è stato notificato nulla all'istituto bancario presso cui è acceso il conto corrente indicato dall'attore opponente.
Viene dunque confermata l'ordinanza di assegnazione mentre degli eventi successivi terrà conto il giudice dell'esecuzione, dovendo questo Giudice attenersi all'esame dei motivi di opposizione e valutare la validità e l'efficacia degli atti esecutivi opposti alla luce delle censure dell'opponente.Si respinge pertanto la domanda sul punto della liquidazione controllata , cui in subordine ha aderito l'opponente, di disporre che la somma di € 140.000,00, di cui all'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, venga corrisposta a favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
. Controparte_5
Quanto alla eccezione dell'opponente relativa alla inefficacia del pignoramento per mancata notifica della iscrizione a ruolo al debitore, del pignoramento, ex art. 543 cpc, essa va respinta.
pagina 10 di 13 In pendenza del presente giudizio è invero entrato in vigore il correttivo della cd. riforma Cartabia, ovvero il decreto legislativo 164/2024 che in sede di disposizione transitorie ha disposto: “1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.23”.
Ebbene nel caso in esame il fascicolo è stato iscritto a ruolo dopo il 28.2.23 e quindi la novella si applica anche al caso in esame.
Ora, il decreto 164/2024 ha modificato il disposto dell'art. 543 cpc stabilendo: “.. Al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»; 4) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»”.
Quindi ad oggi la mancata notifica al debitore dell'iscrizione a ruolo non determina più
l'inefficacia del pignoramento e quanto alla notifica della iscrizione a ruolo del pignoramento al terzo, si richiama quanto affermata dal G.E. con provvedimento resto ex art. 624 cpc, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3.7.23 ovvero l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo: la ratio dell'art. 543 cpc è quella di rendere edotti
i terzi pignorati e il debitore della iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento ove la udienza di assegnazione non sia celebrata in coincidenza della data indicata in citazione..., come invece nel caso in esame.
pagina 11 di 13 Si conferma la mancata riunione dei fascicoli (il presente e il fascicolo nrg. 780/24) in quanto il secondo trattasi di procedura di opposizione agli atti esecutivi (mentre il presente trattasi di opposizione di terzo) e quindi non vi sono sufficienti ragioni di connessione tra le cause. Si tiene conto tuttavia in sede di quantificazione delle spese di lite della parziale connessione delle cause.
Si respinge l'eccezione di difetto di procura e di autorizzazione del Giudice delegato a favore della liquidazione controllata in quanto smentita dal doc. 1 di parte liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione di;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_1
in persona del RAPPRESENTATA DA
[...] Controparte_2 [...]
, e in favore di Liquidazione controllata di le Controparte_3 Controparte_5
spese di lite, che si liquidano complessivamente e rispettivamente in € 5719,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e euro 3619,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1700,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario .
pagina 12 di 13 Cosi' deciso in data 05/11/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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