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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1307/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 15/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2023 R.G., promossa da
( ), nato il [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, alla Via delle Terme n. 115/B ed ivi elettivamente domiciliato alla via Reno n. 10 presso lo studio degli avv.ti Fabio Davoli ( ) ed Elisabetta Molinaro C.F._2
( ) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti. C.F._3
RICORRENTE
Contro
in persona del Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Lamezia Terme alla C.da Acquafredda n. 418
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24.10.2023, esponeva di aver prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della società a Controparte_1
partire dal 02/05/2014 e di aver lavorato presso la medesima azienda con successivi contratti di lavoro, fino alla definitiva cessazione del rapporto avvenuta il 31/03/2022. In particolare, il ricorrente affermava che, dopo un primo rapporto di lavoro frazionato tra il 2014 ed il 2015, veniva assunto dall'azienda dal 15/03/2016 fino al 21/01/2019 con contratto a tempo pieno e indeterminato, svolgendo le mansioni di manovale edile, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia applicato dall'azienda. Part
Dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 21.01.2019, il sig. veniva nuovamente assunto dall'azienda in data 05/05/2020 con contratto a tempo determinato e medesime mansioni e livello di inquadramento in precedenza assunti;
tale contratto veniva prorogato fino al
30.12.2020 e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 31/12/2020, fino alla cessazione avvenuta il 31/03/2022 per dimissioni del lavoratore.
Lamentava, quindi, di aver percepito un trattamento normativo e retributivo inferiore a quello previsto e disciplinato dal predetto C.C.N.L. e di accreditare differenze per retribuzione ordinaria, assegni nucleo familiare, accantonamento cassa edile, nonché trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di €
17.091,77 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, per le causali sopra specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Con ordinanza del 29.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale, malgrado la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio.
Ordinata nei confronti della convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di lavoro del lavoratore (ivi comprese le buste paga), senza esito alcuno, la causa veniva rinviata per la discussione con trattazione scritta.
Constatato che la parte ricorrente ha proceduto al deposito delle note in sostituzione di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3.Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Ed invero, la documentazione allegata al fascicolo attoreo dimostra che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con il rapporto di lavoro sopra descritto.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio: 1)la certificazione del centro per l'impiego che attesta la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta, sia a tempo determinato che indeterminato;
2)l'estratto conto previdenziale relativo ai periodi lavorativi svolti;
3) la certificazione CUD relativa agli anni 2020 e 2022; 4) la documentazione proveniente dalla Cassa Edile che attesta le denunce nominative mensili dal 2016 al 2022; 5) la nota dell'Inps che comprova il pagamento degli assegni per il nucleo familiare poi trattenuti dal datore di lavoro e non corrisposti;
6)la busta paga relativa al mese di marzo 2022. 4. Così dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro, deve rilevarsi che, a fronte del prospettato inadempimento, la ditta convenuta non ha contestato né eccepito alcunché, optando per la contumacia.
Giova, poi, evidenziare che la ditta CA RI e EN s.a.s. non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione aziendale impartito dal Tribunale.
Pertanto, poiché incombe sul debitore (datore di lavoro) dimostrare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, può essere affermato il diritto del ricorrente a percepire le spettanze rivendicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In merito al quantum richiesto, ritenuta la congruità dei conteggi che costituiscono parte integrante del ricorso in quanto elaborati sulla scorta dei parametri contrattuali applicati dal datore di lavoro, la ditta CA RI e EN AS va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 17.091,77, di cui € 3.715,37 a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo 15/03/2016- 21/01/2019, € 7.425,00 per assegni nucleo familiare, € 3.096,00 per accantonamento cassa edile dal settembre 2020 alla cessazione del rapporto, € 2.855,40 per trattamento di fine rapporto per il periodo 05/05/2020-31/03/2022, per come risulta dai conteggi analitici allegati al fascicolo di parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell' assenza di attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni affrontate, con distrazione favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
in persona del Amministratore e legale rappresentante pro tempore , così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €17.091,77, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
- condanna, altresì, la ditta convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.216,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 10.5.2025
Il G.L.
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 15/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2023 R.G., promossa da
( ), nato il [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, alla Via delle Terme n. 115/B ed ivi elettivamente domiciliato alla via Reno n. 10 presso lo studio degli avv.ti Fabio Davoli ( ) ed Elisabetta Molinaro C.F._2
( ) dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti. C.F._3
RICORRENTE
Contro
in persona del Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Lamezia Terme alla C.da Acquafredda n. 418
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24.10.2023, esponeva di aver prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della società a Controparte_1
partire dal 02/05/2014 e di aver lavorato presso la medesima azienda con successivi contratti di lavoro, fino alla definitiva cessazione del rapporto avvenuta il 31/03/2022. In particolare, il ricorrente affermava che, dopo un primo rapporto di lavoro frazionato tra il 2014 ed il 2015, veniva assunto dall'azienda dal 15/03/2016 fino al 21/01/2019 con contratto a tempo pieno e indeterminato, svolgendo le mansioni di manovale edile, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia applicato dall'azienda. Part
Dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 21.01.2019, il sig. veniva nuovamente assunto dall'azienda in data 05/05/2020 con contratto a tempo determinato e medesime mansioni e livello di inquadramento in precedenza assunti;
tale contratto veniva prorogato fino al
30.12.2020 e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 31/12/2020, fino alla cessazione avvenuta il 31/03/2022 per dimissioni del lavoratore.
Lamentava, quindi, di aver percepito un trattamento normativo e retributivo inferiore a quello previsto e disciplinato dal predetto C.C.N.L. e di accreditare differenze per retribuzione ordinaria, assegni nucleo familiare, accantonamento cassa edile, nonché trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di €
17.091,77 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, per le causali sopra specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Con ordinanza del 29.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale, malgrado la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio.
Ordinata nei confronti della convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di lavoro del lavoratore (ivi comprese le buste paga), senza esito alcuno, la causa veniva rinviata per la discussione con trattazione scritta.
Constatato che la parte ricorrente ha proceduto al deposito delle note in sostituzione di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3.Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Ed invero, la documentazione allegata al fascicolo attoreo dimostra che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con il rapporto di lavoro sopra descritto.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio: 1)la certificazione del centro per l'impiego che attesta la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta, sia a tempo determinato che indeterminato;
2)l'estratto conto previdenziale relativo ai periodi lavorativi svolti;
3) la certificazione CUD relativa agli anni 2020 e 2022; 4) la documentazione proveniente dalla Cassa Edile che attesta le denunce nominative mensili dal 2016 al 2022; 5) la nota dell'Inps che comprova il pagamento degli assegni per il nucleo familiare poi trattenuti dal datore di lavoro e non corrisposti;
6)la busta paga relativa al mese di marzo 2022. 4. Così dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro, deve rilevarsi che, a fronte del prospettato inadempimento, la ditta convenuta non ha contestato né eccepito alcunché, optando per la contumacia.
Giova, poi, evidenziare che la ditta CA RI e EN s.a.s. non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione aziendale impartito dal Tribunale.
Pertanto, poiché incombe sul debitore (datore di lavoro) dimostrare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, può essere affermato il diritto del ricorrente a percepire le spettanze rivendicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In merito al quantum richiesto, ritenuta la congruità dei conteggi che costituiscono parte integrante del ricorso in quanto elaborati sulla scorta dei parametri contrattuali applicati dal datore di lavoro, la ditta CA RI e EN AS va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 17.091,77, di cui € 3.715,37 a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo 15/03/2016- 21/01/2019, € 7.425,00 per assegni nucleo familiare, € 3.096,00 per accantonamento cassa edile dal settembre 2020 alla cessazione del rapporto, € 2.855,40 per trattamento di fine rapporto per il periodo 05/05/2020-31/03/2022, per come risulta dai conteggi analitici allegati al fascicolo di parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell' assenza di attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni affrontate, con distrazione favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
in persona del Amministratore e legale rappresentante pro tempore , così provvede:
[...]
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €17.091,77, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
- condanna, altresì, la ditta convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.216,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, con distrazione favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 10.5.2025
Il G.L.
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara