Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2026, proposto da TT IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Graci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0105534.24-12-2025.h.12:09 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 24.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 4178 in data 31/01/2025 relativa alla Domanda n. 38056 del 10/06/2024
e per il conseguente accertamento
del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 38056 del 30/01/2025 e prot. n. 4178 in data 31/01/2025 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. UC De NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che col ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il competente ufficio del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale sul sostegno effettuata in Albania, proponendo avverso di esso svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere;
Considerato che l’Amministrazione risulta costituita in giudizio;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla ricorrente in data 9 marzo 2026 e notificato in pari data;
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 84, comma 3 c.p.a., ovvero la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, per la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendosi la parti che hanno interesse alla prosecuzione del ricorso opposte alla rinuncia;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite, attesa la difesa di mero stile del Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
UC De NA, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De NA | RI CO |
IL SEGRETARIO