CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89372 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU Anno 2019 provvedimento n. 89372 del 03.02.2025, notificato in data 17.02.2025, con cui il Comune di Taranto gli intimava il pagamento della somma di Euro 3.586,00 comprensivi di sanzione e interessi da pagare nel termine di 60 gg dalla data di notifica.
I terreni del ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in località Pantano, ereditati per successione ereditaria dal comune genitore, i quali ricadono in una vasta area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione (come dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto).
I fratelli Ricorrente_1 hanno sempre pagato l'IMU sui loro terreni sino all'anno 2015.
A partire dal 2016 il Comune di Taranto ha aumentato l'importo dell'IMU su detti terreni. Tuttavia lo stesso Comune di Taranto, a seguito dei ricorsi proposti dai germani Ricorrente_1, in data 8.6.2023 annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 n.62276 a favore di Nominativo_1.
In data 14.07.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, con sentenza n.750/2023, annullava l'avviso di accertamento n.35265 IMU 2016 a favore di Nominativo_2.
In data 11 ottobre 2023, il Comune di Taranto comunicava la rettifica del provvedimento IMU 2017
n.62161 del 28.12.2022 con cui riduceva in favore di Ricorrente_1 l'imposta escludendo le particelle ritenute edificabili.
In data 11.10.2023, il Comune di Taranto comunicava l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 a favore di Nominativo_3.
Con sentenza n.383/2024 la CGT annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 in favore di Nominativo_4 e con sentenza n.185/2025 annullava l'avviso di accertamento IMU 2018 sempre a favore di Ricorrente_1 Nominativo_4.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
S
MOTIVI DELLA DECISIONE
i osserva che i terreni dell'odierno ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in località Pantano, acquisiti per successione ereditaria, i quali ricadono tutti in un'area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione come attestato dal certificato di destinazione urbanistica del
Comune di Taranto.
Del resto, a sostegno dell'incongruenza della pretesa tributaria, vi è da rilevare come lo stesso ente locale abbia proceduto alla rettifica dell'IMU anno 2017 con provvedimento n.62161 del
28.12.2022 con cui ha ridotto la pretesa impositiva nei confronti di Ricorrente_1 da €1.758,00 a €42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili e abbia, successivamente, annullato l'avviso di accertamento
IMU 2017 n.62276 relativo a Nominativo_1 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 relativo a Nominativo_3.
Il ricorrente contesta il valore attribuito ai propri terreni, che il comune determina sulla scorta della sola destinazione astratta, in quanto inseriti nel comparto edificatorio, senza tuttavia considerare che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo P.A.I., l'edificabilità è di fatto fortemente limitata.
Ora, vero è che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 504/92, come autenticamente interpretato dall'art. 11 quaterdecies, co. 16, D. L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, presupposto impositivo è la sola esistenza del P.R.G.; vale a dire che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione e/o approvazione di strumenti attuativi del medesimo (Cass. S.U. n. 25506/2006).
Ma è anche vero che – magari per la mancata esistenza dei piani attuativi oppure, come nella specie, per la presenza di zone regolamentate da previsioni vincolistiche – il contribuente può provare l'esorbitanza del quantum preteso.
Ebbene, i numerosi precedenti indicati in ricorso, e prodotti in atti, e gli stessi provvedimenti di autoannullamento nei confronti di familiari del ricorrente, relativi a terreni contermini, nonché il provvedimento di rettifica emesso nei confronti del Ricorrente_1 consentono di ritenere provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, le quali inducono a ritenere il notevolissimo ridimensionamento della possibilità edificatoria delle aree.
Ne segue che, nulla di nuovo essendo intervenuto o anche solo prospettato dal comune, tale
“azzeramento” deve essere qui condiviso e ribadito, anche perché trattasi di valutazione in fatto recepita dallo stesso ente impositore negli atti di annullamento prodotti, che riguardano lotti dello stesso comparto, conseguendone che l'atto impugnato deve essere annullato in quanto il valore attribuito appare esorbitante e non adeguato all'effettiva utilizzabilità delle aree.
La particolarità e complessità della vicenda – tenuto conto che il Comune era tenuto ad agire in forza delle previsioni del proprio strumento urbanistico - consente di compensare le spese.
P.Q.M.
la CGT accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89372 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU Anno 2019 provvedimento n. 89372 del 03.02.2025, notificato in data 17.02.2025, con cui il Comune di Taranto gli intimava il pagamento della somma di Euro 3.586,00 comprensivi di sanzione e interessi da pagare nel termine di 60 gg dalla data di notifica.
I terreni del ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in località Pantano, ereditati per successione ereditaria dal comune genitore, i quali ricadono in una vasta area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione (come dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto).
I fratelli Ricorrente_1 hanno sempre pagato l'IMU sui loro terreni sino all'anno 2015.
A partire dal 2016 il Comune di Taranto ha aumentato l'importo dell'IMU su detti terreni. Tuttavia lo stesso Comune di Taranto, a seguito dei ricorsi proposti dai germani Ricorrente_1, in data 8.6.2023 annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 n.62276 a favore di Nominativo_1.
In data 14.07.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, con sentenza n.750/2023, annullava l'avviso di accertamento n.35265 IMU 2016 a favore di Nominativo_2.
In data 11 ottobre 2023, il Comune di Taranto comunicava la rettifica del provvedimento IMU 2017
n.62161 del 28.12.2022 con cui riduceva in favore di Ricorrente_1 l'imposta escludendo le particelle ritenute edificabili.
In data 11.10.2023, il Comune di Taranto comunicava l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 a favore di Nominativo_3.
Con sentenza n.383/2024 la CGT annullava l'avviso di accertamento IMU 2017 in favore di Nominativo_4 e con sentenza n.185/2025 annullava l'avviso di accertamento IMU 2018 sempre a favore di Ricorrente_1 Nominativo_4.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
S
MOTIVI DELLA DECISIONE
i osserva che i terreni dell'odierno ricorrente confinano con quelli degli altri fratelli Ricorrente_1 in località Pantano, acquisiti per successione ereditaria, i quali ricadono tutti in un'area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione come attestato dal certificato di destinazione urbanistica del
Comune di Taranto.
Del resto, a sostegno dell'incongruenza della pretesa tributaria, vi è da rilevare come lo stesso ente locale abbia proceduto alla rettifica dell'IMU anno 2017 con provvedimento n.62161 del
28.12.2022 con cui ha ridotto la pretesa impositiva nei confronti di Ricorrente_1 da €1.758,00 a €42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili e abbia, successivamente, annullato l'avviso di accertamento
IMU 2017 n.62276 relativo a Nominativo_1 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n.62277 relativo a Nominativo_3.
Il ricorrente contesta il valore attribuito ai propri terreni, che il comune determina sulla scorta della sola destinazione astratta, in quanto inseriti nel comparto edificatorio, senza tuttavia considerare che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo P.A.I., l'edificabilità è di fatto fortemente limitata.
Ora, vero è che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 504/92, come autenticamente interpretato dall'art. 11 quaterdecies, co. 16, D. L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, presupposto impositivo è la sola esistenza del P.R.G.; vale a dire che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione e/o approvazione di strumenti attuativi del medesimo (Cass. S.U. n. 25506/2006).
Ma è anche vero che – magari per la mancata esistenza dei piani attuativi oppure, come nella specie, per la presenza di zone regolamentate da previsioni vincolistiche – il contribuente può provare l'esorbitanza del quantum preteso.
Ebbene, i numerosi precedenti indicati in ricorso, e prodotti in atti, e gli stessi provvedimenti di autoannullamento nei confronti di familiari del ricorrente, relativi a terreni contermini, nonché il provvedimento di rettifica emesso nei confronti del Ricorrente_1 consentono di ritenere provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, le quali inducono a ritenere il notevolissimo ridimensionamento della possibilità edificatoria delle aree.
Ne segue che, nulla di nuovo essendo intervenuto o anche solo prospettato dal comune, tale
“azzeramento” deve essere qui condiviso e ribadito, anche perché trattasi di valutazione in fatto recepita dallo stesso ente impositore negli atti di annullamento prodotti, che riguardano lotti dello stesso comparto, conseguendone che l'atto impugnato deve essere annullato in quanto il valore attribuito appare esorbitante e non adeguato all'effettiva utilizzabilità delle aree.
La particolarità e complessità della vicenda – tenuto conto che il Comune era tenuto ad agire in forza delle previsioni del proprio strumento urbanistico - consente di compensare le spese.
P.Q.M.
la CGT accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite.