Art. 3.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , sono aumentati rispettivamente di otto posti di assistente, quattro posti di tecnico e otto di subalterno.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , sono aumentati rispettivamente di otto posti di assistente, quattro posti di tecnico e otto di subalterno.