Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 27880
CASS
Sentenza 16 maggio 2023

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Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.

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  • 1Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.
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  • 2il rito cartolare in appello | Sistema Penale | SP
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 27880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27880
Data del deposito : 16 maggio 2023

Testo completo