Sentenza 16 maggio 2023
Massime • 1
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 27880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27880 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere IA IE;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO AP AL ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 20/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del 13/4/2021, che l'aveva condannata per il delitto di truffa, escludendo la contestata recidiva reiterata specifica, infraquinquennale, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata disamina dei motivi nuovi riguardanti il merito della vicenda e cioè la partecipazione alla truffa Penale Sent. Sez. 2 Num. 27880 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 16/05/2023 e la questione della intervenuta prescrizione per effetto della esclusione della contestata recidiva. Con il secondo motivo eccepisce violazione del diritto di difesa posto che come affermato dalla Suprema Corte ( Sez. 6, n. 7069/2022) la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G. nel procedimento cartolare, determina la nullità del giudizio di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti. Quanto al primo motivo deve escludersi l'illegittimità della sentenza per carenza di motivazione in relazione ai motivi nuovi avendo questa Corte già affermato il principio in base al quale non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002 Rv. 221114). Nel caso di specie i motivi nuovi concernenti la responsabilità dell'imputata e l'estinzione del reato per prescrizione, erano inammissibili poiché, quanto al primo, in presenza di un ricorso in appello che riguardava solo il trattamento sanzionatorio, la contestazione in ordine alla responsabilità dell'imputata non era scrutinabile. In materia di impugnazioni, infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione ( Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). Allo stesso modo deve ragionarsi quanto al motivo concernente la prescrizione, che era (ed è) palesemente infondato poichè il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, maturerà, esclusa la recidiva , il 26/7/2023. Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso. Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale. Non ignora il Collegio il difforme orientamento espresso da questa Corte (Sez 5 , n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 ; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, Rv. 282905 ) che tuttavia non appare condivisibile laddove esclude l'operatività della sanatoria di cui all'art. 182, co. 2 c.p.p., sull'assunto che il vizio essendosi verificato nel giudizio di appello poteva essere eccepito con l'impugnazione della sentenza. Invero la sanatoria in questione è dovuta all'operatività dell'art. 182, co. 2, primo inciso c.p.p., che riguarda il caso in cui la parte assiste al compimento dell'atto nullo, e che nulla eccepisce immediatamente dopo il compimento di esso e cioè, nel caso in esame, al momento della formulazione delle conclusioni in appello. Invero, nel concorso tra le diverse disposizioni recanti la previsione della decadenza del diritto di far valere le nullità generali a regime intermedio, trova prioritaria applicazione quella dell'art. 182 c.p.p., comma 2, primo inciso, la quale prescrive, nel caso - ricorrente appunto nella fattispecie - della contestuale assistenza della parte, che la eccezione deve essere proposta (ove non sia possibile prima), immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido. Mentre la disposizione dell'art. 180 c.p.p., recante termini più ampi (ed erroneamente invocata dalla ricorrente), ha carattere residuale: il secondo inciso dell'art. 182 c.p.p., comma successivo, contiene, infatti, la clausola di chiusura: "Negli altri casi cioè quando la parte non assiste al compimento dell'atto nullo la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4" ( Sez. 1, Sentenza n. 43219 del 26/10/2010 Rv. 249005). Nel caso specifico quindi l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione, deve ritenersi tardiva ( Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022 Rv. 283048 ; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, Rv. 284164). Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma,16/5/2023 Il Consigliere estensore IA IE AULA - • .>k- ---"*Diocyprtetn in Roma, lì g-.1g12 -5