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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. UC FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Gatto, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NO NA, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nardò (LE) il 25/09/2004 e che dalla Controparte_1 loro unione sono nati due figli: , il 25/09/2005 e , il 20/02/2010; che con Per_1 Per_2 decreto del Tribunale di Lecce del 26/06/2018 è stata omologata la separazione dei coniugi, secondo gli accordi tra loro intercorsi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
si è costituito con comparsa depositata l'8/06/2023, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, diversamente opinando tuttavia sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza presidenziale del 16 giugno 2023 sono comparse le parti le quali, dopo breve discussione, hanno dichiarato di insistere ciascuna nelle rispettive domande e, con riferimento al diritto di visita paterno, hanno affermato di concordare sul calendario alternativo contenuto nella memoria di costituzione, con le seguenti precisazioni: nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per dieci giorni nel mese di giugno o luglio, oppure per sette giorni nel mese di agosto, periodo che dovrà essere comunicato entro la prima settimana di giugno;
allo stesso modo la ricorrente trascorrerà sette giorni consecutivi nel periodo estivo con i figli, durante i quali il diritto di visita del padre sarà sospeso.
Ciò posto il Presidente delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria, le condizioni stabilite in sede di separazione, rinviando la causa ad un'udienza successiva e assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie integrative.
Curato il prefato incombente, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio, ad eccezione di quella relativa alla corresponsione di un assegno divorzile alla quale, parte ricorrente, ha dichiarato di rinunciare.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta omologata la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
2 Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra le parti e, in particolare, la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, si dispone quanto segue.
La minore , come concordemente stabilito dalle parti, rimarrà affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita paterno potrà essere esercitato secondo il calendario pure concordato dalle parti, come integrato in sede di udienza presidenziale.
La casa familiare resta assegnata alla madre, in ragione delle esigenze di preservazione dell'ambiente domestico per la minore così come per il figlio maggiorenne ma portatore di grave disabilità.
Fermo restando nella misura di € 125,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne - conformemente alla domanda della ricorrente - quanto a quello in favore della minore, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al fisiologico incremento delle esigenze connesse alla crescita e allo sviluppo della stessa, tanto sul piano materiale quanto su quello educativo, scolastico e relazionale, debba disporsi un adeguamento in aumento dell'importo originariamente determinato, risultando ragionevole che l'entità del contributo evolva in correlazione all'accrescersi dei bisogni. In ragione di quanto sopra, l'importo dell'assegno di mantenimento viene determinato nella misura di euro 200,00 mensili, in luogo dei 125,00 euro originariamente previsti;
le spese straordinarie, invece, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, così come l'assegno unico universale.
Ciò posto, il Tribunale rigetta ogni altra domanda, ivi inclusa quella concernente la ripartizione delle spese di mutuo, che – ove non vi sia un accordo – esula dal perimetro del giudizio su cui si possa disporre.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, tenuto conto della soccombenza reciproca e parziale, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò il 25/09/2004 da e (trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al 99, Parte II, serie A, anno 2004) alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre, il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, altresì, a fine settimana alterni dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore starà col padre dal giorno 18/12 fino al giorno 25/12 mattina, mentre trascorrerà con la madre dal giorno 25/12 fino al 01/01 sera, fatti salvi i turni lavorativi di anno in anno che il ricorrente avrà modo di conoscere. Per il periodo pasquale trascorrerà Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con ciascun genitore;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per dieci giorni nel mese di giugno o luglio, oppure per sette giorni nel mese di agosto, il periodo dovrà essere comunicato entro la prima settimana di giugno;
allo stesso modo la ricorrente trascorrerà sette giorni consecutivi nel periodo estivo con la figlia, durante i quali il diritto di visita del padre sarà sospeso;
- il padre verserà a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma di Per_2 euro 175,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
- l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
- restano ferme le statuizioni adottate in sede di separazione con riferimento al figlio
, divenuto nelle more maggiorenne;
Per_1
- le spese straordinarie, relative ad entrambi i figli, saranno ripartite al 50% tra i genitori e saranno regolate dal Protocollo vigente in materia presso questo Tribunale;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Presidente relatore
UC IO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. UC FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Gatto, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NO NA, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Nardò (LE) il 25/09/2004 e che dalla Controparte_1 loro unione sono nati due figli: , il 25/09/2005 e , il 20/02/2010; che con Per_1 Per_2 decreto del Tribunale di Lecce del 26/06/2018 è stata omologata la separazione dei coniugi, secondo gli accordi tra loro intercorsi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
si è costituito con comparsa depositata l'8/06/2023, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, diversamente opinando tuttavia sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza presidenziale del 16 giugno 2023 sono comparse le parti le quali, dopo breve discussione, hanno dichiarato di insistere ciascuna nelle rispettive domande e, con riferimento al diritto di visita paterno, hanno affermato di concordare sul calendario alternativo contenuto nella memoria di costituzione, con le seguenti precisazioni: nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per dieci giorni nel mese di giugno o luglio, oppure per sette giorni nel mese di agosto, periodo che dovrà essere comunicato entro la prima settimana di giugno;
allo stesso modo la ricorrente trascorrerà sette giorni consecutivi nel periodo estivo con i figli, durante i quali il diritto di visita del padre sarà sospeso.
Ciò posto il Presidente delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria, le condizioni stabilite in sede di separazione, rinviando la causa ad un'udienza successiva e assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie integrative.
Curato il prefato incombente, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio, ad eccezione di quella relativa alla corresponsione di un assegno divorzile alla quale, parte ricorrente, ha dichiarato di rinunciare.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta omologata la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
2 Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra le parti e, in particolare, la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, si dispone quanto segue.
La minore , come concordemente stabilito dalle parti, rimarrà affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita paterno potrà essere esercitato secondo il calendario pure concordato dalle parti, come integrato in sede di udienza presidenziale.
La casa familiare resta assegnata alla madre, in ragione delle esigenze di preservazione dell'ambiente domestico per la minore così come per il figlio maggiorenne ma portatore di grave disabilità.
Fermo restando nella misura di € 125,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne - conformemente alla domanda della ricorrente - quanto a quello in favore della minore, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al fisiologico incremento delle esigenze connesse alla crescita e allo sviluppo della stessa, tanto sul piano materiale quanto su quello educativo, scolastico e relazionale, debba disporsi un adeguamento in aumento dell'importo originariamente determinato, risultando ragionevole che l'entità del contributo evolva in correlazione all'accrescersi dei bisogni. In ragione di quanto sopra, l'importo dell'assegno di mantenimento viene determinato nella misura di euro 200,00 mensili, in luogo dei 125,00 euro originariamente previsti;
le spese straordinarie, invece, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, così come l'assegno unico universale.
Ciò posto, il Tribunale rigetta ogni altra domanda, ivi inclusa quella concernente la ripartizione delle spese di mutuo, che – ove non vi sia un accordo – esula dal perimetro del giudizio su cui si possa disporre.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, tenuto conto della soccombenza reciproca e parziale, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò il 25/09/2004 da e (trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al 99, Parte II, serie A, anno 2004) alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre, il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, altresì, a fine settimana alterni dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore starà col padre dal giorno 18/12 fino al giorno 25/12 mattina, mentre trascorrerà con la madre dal giorno 25/12 fino al 01/01 sera, fatti salvi i turni lavorativi di anno in anno che il ricorrente avrà modo di conoscere. Per il periodo pasquale trascorrerà Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con ciascun genitore;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per dieci giorni nel mese di giugno o luglio, oppure per sette giorni nel mese di agosto, il periodo dovrà essere comunicato entro la prima settimana di giugno;
allo stesso modo la ricorrente trascorrerà sette giorni consecutivi nel periodo estivo con la figlia, durante i quali il diritto di visita del padre sarà sospeso;
- il padre verserà a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma di Per_2 euro 175,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
- l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
- restano ferme le statuizioni adottate in sede di separazione con riferimento al figlio
, divenuto nelle more maggiorenne;
Per_1
- le spese straordinarie, relative ad entrambi i figli, saranno ripartite al 50% tra i genitori e saranno regolate dal Protocollo vigente in materia presso questo Tribunale;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Presidente relatore
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