Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2024, n. 34232
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Sentenza 30 maggio 2024

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I rifiuti allo stato liquido, diversamente dagli scarichi di acque nere, nei quali non v'è soluzione di continuità tra il momento della produzione e quello dello sversamento, sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa senza convogliarle direttamente in corpi idrici ricettori, ma avviandole allo smaltimento, al trattamento o alla depurazione a mezzo di trasporto, sicché la gestione degli stessi deve essere autorizzata, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Fattispecie relativa a liquidi contenenti inchiostro, derivanti da processo di lavorazione industriale, con espletamento di attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, in cui la Corte ha escluso il collegamento del ciclo produttivo con il corpo recettore, così giustificando la loro natura di rifiuto).

Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2024, n. 34232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34232
    Data del deposito : 30 maggio 2024

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