Art. 2.
L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.
Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.
Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.