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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA PE Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
PE AN con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) , emesso il decreto di omologazione, si impegna a cedere gratuitamente a Controparte_1 il 50% della piena proprietà della casa familiare in Valmadrera (Lc) Viale Parte_1
Promessi Sposi n. 118, con contestuale accollo da parte di quest'ultima del mutuo acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle Del Lambro;
3) manterrà la propria residenza in Valmadrera Viale Promessi Sposi n. 118 Parte_1 mentre Trasferirà la propria in Lecco Corso martiri Della Liberazione n. 135 Controparte_1 entro il 31 dicembre 2025. 4) I coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento nonché, salvo quanto pattuito per la casa coniugale, di aver già provveduto a dividere tutti i beni comuni e di non aver nulla più a pretendere economicamente l'uno dall'altro
5) Le Spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 27/04/2006 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 27/04/2006, con
[...] atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA PE Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
PE AN con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) , emesso il decreto di omologazione, si impegna a cedere gratuitamente a Controparte_1 il 50% della piena proprietà della casa familiare in Valmadrera (Lc) Viale Parte_1
Promessi Sposi n. 118, con contestuale accollo da parte di quest'ultima del mutuo acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle Del Lambro;
3) manterrà la propria residenza in Valmadrera Viale Promessi Sposi n. 118 Parte_1 mentre Trasferirà la propria in Lecco Corso martiri Della Liberazione n. 135 Controparte_1 entro il 31 dicembre 2025. 4) I coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento nonché, salvo quanto pattuito per la casa coniugale, di aver già provveduto a dividere tutti i beni comuni e di non aver nulla più a pretendere economicamente l'uno dall'altro
5) Le Spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 27/04/2006 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 27/04/2006, con
[...] atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada