CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, GI monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5726/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come risultante in atti processuali.
Resistente/Appellato: come risultante in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita e ivi residente in [...]
- 00058 Santa Marinella, rappresentato e difeso dal rag. Difensore_1, come in atti, e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma – Indirizzo_2, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 112401471542 ricevuto in notifica in data 3.12.2024 e relativo alla TARI per gli anni dal
2018 fino al 2023, per l'immobile di sua proprietà, sito in Roma – Indirizzo_3. Evidenzia che sullo stesso immobile risulta che, per gli stessi anni, la madre Nominativo_2 (residente nello stesso indirizzo) abbia regolarmente pagato la TARI, come attestato dalle ricevute di versamento e dal certificato storico anagrafico che ne documenta la residenza e il successivo decesso nel 2021. Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso, sostenendo che il presupposto impositivo è già stato soddisfatto tramite il pagamento effettuato dalla madre, con conseguente divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto, e deducendo anche profili di affidamento e di errore dell'ente.
In data 15.1.2026 il Comune di Roma si costituisce rilevando e deducendo cdi aver emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato Avviso n. 112401471542, motivando come da nota prot.
U250600195929 del 25.06.2025 specificando che “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo
1.7.2023-31.12.2023.”. Soggiunge che l'Amministrazione, viste le ragioni addotte dal Sig. Ricorrente_1 nella precedente istanza di autotutela e vagliata la documentazione da questi prodotta, ha quindi rideterminato la pretesa escludendo dal calcolo degli importi richiesti quelli relativi ai periodi d'imposta antecedenti al
01.07.2023, per i quali risultavano già assolti gli obblighi di dichiarazione e versamento della tassa. Ad esito dei controlli svolti sul codice utente 0010172512, precedentemente attivo a nome della Sig.ra Nominativo_2, l'Ente impositore verifica infatti che tale posizione veniva cessata d'ufficio al 30.06.2023 e che a tale cessazione non facevano seguito nuove richieste di iscrizione da parte del ricorrente. L'Ente impositore conclude chiedendo: "Voglia la Corte di Giustizia Tributaria adita dichiarare, ai sensi dell'art.46 D.lgs. 546/1992, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate".
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, letti gli atti ed acquisite le produzioni in atti, e, tenuto conto della richiesta dell'Ente resistente di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, prende atto dell'avvenuto annullamento posto in essere dalla resistente Comune di Roma, come da provvedimento di annullamento del 25.6.2025.-
La Corte di Giustizia dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto del comportamento dell'Ufficio che si è attivata positivamente riconoscendo sostanzialmente le doglianze espresse dalla parte ricorrente ( versamento effettuato già dalla madre Nominativo_2), e compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
GI IC
dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, GI monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5726/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471542 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come risultante in atti processuali.
Resistente/Appellato: come risultante in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita e ivi residente in [...]
- 00058 Santa Marinella, rappresentato e difeso dal rag. Difensore_1, come in atti, e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma – Indirizzo_2, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 112401471542 ricevuto in notifica in data 3.12.2024 e relativo alla TARI per gli anni dal
2018 fino al 2023, per l'immobile di sua proprietà, sito in Roma – Indirizzo_3. Evidenzia che sullo stesso immobile risulta che, per gli stessi anni, la madre Nominativo_2 (residente nello stesso indirizzo) abbia regolarmente pagato la TARI, come attestato dalle ricevute di versamento e dal certificato storico anagrafico che ne documenta la residenza e il successivo decesso nel 2021. Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso, sostenendo che il presupposto impositivo è già stato soddisfatto tramite il pagamento effettuato dalla madre, con conseguente divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto, e deducendo anche profili di affidamento e di errore dell'ente.
In data 15.1.2026 il Comune di Roma si costituisce rilevando e deducendo cdi aver emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato Avviso n. 112401471542, motivando come da nota prot.
U250600195929 del 25.06.2025 specificando che “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo
1.7.2023-31.12.2023.”. Soggiunge che l'Amministrazione, viste le ragioni addotte dal Sig. Ricorrente_1 nella precedente istanza di autotutela e vagliata la documentazione da questi prodotta, ha quindi rideterminato la pretesa escludendo dal calcolo degli importi richiesti quelli relativi ai periodi d'imposta antecedenti al
01.07.2023, per i quali risultavano già assolti gli obblighi di dichiarazione e versamento della tassa. Ad esito dei controlli svolti sul codice utente 0010172512, precedentemente attivo a nome della Sig.ra Nominativo_2, l'Ente impositore verifica infatti che tale posizione veniva cessata d'ufficio al 30.06.2023 e che a tale cessazione non facevano seguito nuove richieste di iscrizione da parte del ricorrente. L'Ente impositore conclude chiedendo: "Voglia la Corte di Giustizia Tributaria adita dichiarare, ai sensi dell'art.46 D.lgs. 546/1992, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate".
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, letti gli atti ed acquisite le produzioni in atti, e, tenuto conto della richiesta dell'Ente resistente di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, prende atto dell'avvenuto annullamento posto in essere dalla resistente Comune di Roma, come da provvedimento di annullamento del 25.6.2025.-
La Corte di Giustizia dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto del comportamento dell'Ufficio che si è attivata positivamente riconoscendo sostanzialmente le doglianze espresse dalla parte ricorrente ( versamento effettuato già dalla madre Nominativo_2), e compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
GI IC
dott.ssa Gigliola Natale