Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Correttezza del classamento in A3

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio, anche in assenza di nuovi interventi, possa procedere al corretto accatastamento basandosi sulle caratteristiche obiettive dell'immobile. Ha evidenziato che la mancanza di alcuni elementi necessari per la concreta destinazione abitativa non è idonea a mutare il classamento, che deve basarsi sull'ordinaria attitudine funzionale e produttiva, anche potenziale. La Corte ha citato la sentenza Cass. 12025/2015, sottolineando che la destinazione ordinaria va desunta dalle caratteristiche oggettive del bene e non dal concreto uso che ne viene fatto.

  • Rigettato
    Contestazione della tesi dell'Agenzia delle Entrate sull'avvenuta effettuazione di lavori per rendere l'immobile abitabile

    La Corte ha ritenuto che, anche quand'anche non fossero stati effettuati interventi successivi al 2018, l'Ufficio non avrebbe potuto non ribadire che l'immobile, essendo strutturalmente identico a quello posto al piano superiore, pacificamente ad uso abitativo e da sempre classificato in A3, dev'essere anch'esso classificato nella predetta categoria. La mancanza di alcuni elementi, che pur sarebbero necessari per la concreta destinazione abitativa, non è idonea a mutare il classamento, che deve avere riguardo all'ordinaria attitudine funzionale e produttiva dell'immobile, anche solo potenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 14
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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