Art. 1.
Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Universita' degli studi di Firenze lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003 , convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857 , concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.
Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Universita' degli studi di Firenze lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003 , convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857 , concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.