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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16703 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/05/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MOLFETTA GIULIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: CESSAZIONE Controparte_3 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: pronunciare il divorzio con conferma delle condizioni della separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 7/5/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 1994 -N 61- P II – S A) con dalla Controparte_1 cui unione sono nati in data 1/10/1995 e in data 10/01/2007, nonché di essersi separato Per_1 Per_2 come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 12/7/2019, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025 ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9/10/2025 compariva personalmente il convenuto, senza difensore. Il Giudice delegato lo avvertiva della impossibilità di partecipare al giudizio senza difesa tecnica e ne dichiarava la contumacia. Il Giudice delegato ha, quindi, proceduto a sentire parte ricorrente nonché il resistente presente, come da verbale in atti.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
12/7/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Aspetti economici
I figli sono entrambi maggiorenni e quindi non vi sono temi di responsabilità. La ricorrente si è detta disposta a proseguire nel mantenimento di ha 29 anni e non vive più con la madre) Per_2 Per_1 in via diretta ed esclusiva. Ciò in ragione delle difficoltà economiche paterne, invalido e senza lavoro.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 7/5/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano -
A. 1994 -N 61- P II – S A) da Parte_2
2) PONE il mantenimento ordinario e straordinario di , maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, a carico della madre;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/05/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MOLFETTA GIULIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: CESSAZIONE Controparte_3 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: pronunciare il divorzio con conferma delle condizioni della separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Milano in data 7/5/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 1994 -N 61- P II – S A) con dalla Controparte_1 cui unione sono nati in data 1/10/1995 e in data 10/01/2007, nonché di essersi separato Per_1 Per_2 come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 12/7/2019, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025 ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9/10/2025 compariva personalmente il convenuto, senza difensore. Il Giudice delegato lo avvertiva della impossibilità di partecipare al giudizio senza difesa tecnica e ne dichiarava la contumacia. Il Giudice delegato ha, quindi, proceduto a sentire parte ricorrente nonché il resistente presente, come da verbale in atti.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
12/7/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Aspetti economici
I figli sono entrambi maggiorenni e quindi non vi sono temi di responsabilità. La ricorrente si è detta disposta a proseguire nel mantenimento di ha 29 anni e non vive più con la madre) Per_2 Per_1 in via diretta ed esclusiva. Ciò in ragione delle difficoltà economiche paterne, invalido e senza lavoro.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 7/5/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano -
A. 1994 -N 61- P II – S A) da Parte_2
2) PONE il mantenimento ordinario e straordinario di , maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, a carico della madre;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato