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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 24/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1032/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. ANETTONI SONIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e ontraevano matrimonio il 21.5.05, scegliendo Parte_1 Controparte_1 il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia , il 3.10.08. Per_1
Con accordo di negoziazione assistita del 26-5-22 venivano concordate le seguenti condizioni di separazione: affidamento condiviso della minore;
tempi di permanenza paritari con i genitori;
mantenimento diretto, con spese straordinarie e contributi pubblici divisi al 50 percento;
impegno della madre di acquistare metà della casa coniugale per € 50.000, con accollo del mutuo.
2. Con ricorso depositato il 26.1.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Con decreto del 31.1.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato una relazione il 10.9.24).
Il resistente si è costituito in giudizio il 16.5.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 18.6.24 per la prima udienza.
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Con ordinanza del 28.6.24 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento condiviso della figlia, con residenza dalla madre;
visite libere al padre previo accordo tra i genitori e l'intermediazione dei servizi sociali ove necessaria;
assegno di mantenimento a carico del padre di € 425, oltre al 50 percento delle spese straordinarie. L'ordinanza ha inoltre rigettato le richieste di prova.
Le parti hanno depositato note scritte il 12-9-24. Con ordinanza del 25-10-24, il giudice ha chiesto alle parti di quantificare l'assegno unico e di dichiarare la propria disponibilità a una mediazione familiare. Le parti hanno depositato ulteriori note il 20-11-24. Con ordinanza del 6-1-25, è stato disposto l'ascolto della figlia , tenutosi all'udienza del 6-2-25. Per_1
Il giudice ha fissato infine per il 15-4-25, in trattazione scritta, l'udienza per la remissione della causa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 10.4.25) sono state:
«
1. In via principale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Villanuova sul Clisi (BS) in data 21.05.2005; 2. confermare l'affidamento congiunto della minore disponendone però Persona_2 il collocamento permanente presso l'abitazione della madre , come è di fatto da mesi, in parziale riforma Parte_1 dell'accordo del 26.05.2022; 3. per effetto della collocazione esclusiva, ove il Tribunale adito Vorrà disporla in accoglimento del presente ricorso, attribuire alla ricorrente l'assegno familiare per intero;
4. disporre il pagamento della somma mensile di € 500,00 a carico del sig. per il mantenimento della figlia , con obbligo di Controparte_1 Per_1 corrispondere gli arretrati da settembre 2023, mese dal quale è collocata in via esclusiva presso l'abitazione della Per_1 ricorrente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla ricorrente da settembre 2023 in poi;
5. Ripartire le spese straordinarie riguardanti la figlia per la quota del 50% per ogni coniuge, come da protocollo Per_1 del Tribunale di Brescia;
6. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, verificando la ricorrenza dei presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.».
Le conclusioni della parte resistente (come da note del 9.4.25) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge ed ogni eccezione contraria respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e Parte_1 in Villanuova S/C il 21.05.2005, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1 all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: in via principale:
1. Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori prevedendo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando la figlia si troverà presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dalla minore.
2. Disporre che il padre possa vedere la minore, previo accordo con la stessa. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Natale il padre starà con la figlia 5 (cinque) giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il Capodanno, mentre durante le vacanze pasquali potrà trascorrere con la figlia almeno 3 (tre) giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì Dell'Angelo.
3. Confermare l'ordinanza del 28.06.2024 riguardo il concorso nel mantenimento della figlia, disponendo che il padre corrisponda la somma mensile di € 425,00= (quattrocento- venticinque//00), da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese alle coordinate della ricorrente già note. Le spese straordinarie, come meglio indicate e regolate nel Protocollo del Tribunale di Brescia, verranno ripartite dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. L'assegno unico verrà ripartito dai genitori nella misura del 50%. Riguardo le spese legali, alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene ricorrano i presupposti per pronunciarne la compensazione».
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Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.1.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La domanda di divorzio merita accoglimento: il tenore degli atti di parte dimostra l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre, in particolare, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
4.2. Le parti concordano per l'affidamento condiviso della figlia: non è opportuno, infatti, concentrare le decisioni di maggiore importanza in capo a uno solo dei genitori, nonostante l'attuale interruzione dei rapporti con il padre.
Il giudice, peraltro, aveva proposto alle parti un percorso di mediazione familiare, che anche il Collegio invita a prendere in considerazione, dato che un ulteriore miglioramento dei rapporti tra di loro sarebbe sicuramente funzionale anche alla ripresa di quelli tra il padre e la figlia.
4.3. Purtroppo, non è possibile stabilire un calendario per le visite di al padre, dal momento che Per_1 la ragazza ha manifestato, sia ai servizi sociali sia durante l'ascolto del 6-2-25, una forte chiusura nei suoi confronti. Il c.d. rifiuto genitoriale, in realtà, meriterebbe di essere trattato con strumenti incisivi, dato che si tratta di una risposta disfunzionale alla separazione (che aveva “sconvolto” , stando alla Per_1 relazione dei servizi sociali del 10-9-24). D'altronde, la minore aveva prima manifestato una chiusura, per qualche settimana, nel luglio 2023, nei confronti della madre e poi, da metà agosto di quell'anno, a seguito di quello che pare essere stata una banale discussione, ha interrotto i rapporti con il padre. La ragazza stessa, nel corso dell'ascolto, ha riconosciuto la propria difficoltà a controllare la rabbia, aspetto che si è manifestato anche a scuola (con una sospensione e due bocciature).
Nondimeno, tenuto conto delle richieste di parte e dell'età della ragazza (ormai prossima ai diciassette anni), il Collegio non ravvisa le condizioni per cambiare la sua residenza, sperando di modificare la sua resistenza con interventi forti. Auspica, tuttavia, che con il percorso psicologico da iniziare la ragazza possa capire che questa sua reazione non è totalmente spontanea e che, soprattutto, rischia di essere dannosa nel medio periodo. Qualora se ne verificassero le condizioni, peraltro, su richiesta della famiglia i servizi sociali potranno agevolare la ripresa dei rapporti, anche al di fuori del giudizio.
4.4. Le condizioni economiche delle parti non sono cambiate rispetto all'ordinanza del 28-6-24, da cui risulta che: «– la ricorrente abbia un reddito mensile di circa € 1400, avendo dichiarato € 16.801 netti nel 2020, €
17.816 nel 2021 ed € 19.092 nel 2022; ella possiede la casa in cui vive, gravata da un mutuo di € 350; – il resistente ha dichiarato invece € 24.695 netti nel 2021, € 24.975 del 2022 ed € 25.723 nel 2023, pari a una media di circa € 2100 riportati su 12 mensilità e quindi in linea con lo stipendio di € 1800 indicato nella comparsa di costituzione;
egli ha recentemente acquistato una casa, senza accendere alcun mutuo». Dagli atti seguenti è emerso soltanto che la madre percepisce metà assegno unico per € 96 e il padre l'altra metà per € 99.
Il mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di una ragazza tra poco maggiorenne); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, interamente dalla madre).
A pag. 5 delle note conclusive, già considerato l'assegno di mantenimento di € 425 disposto in via provvisoria, il padre ha correttamente calcolato in € 1474 le proprie disponibilità, a fronte di € 1921 per la ricorrente;
tuttavia, non ha inserito gli € 350 del mutuo, con il quale quest'ultimo importo scende ad € 1571. Il Collegio osserva che questa quasi parità di redditi si scontra con la circostanza che la madre debba mantenere due persone.
Si reputa giusto, pertanto, ricalcolare l'assegno a carico del padre in € 400, disponendo però che
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l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, come consentito dalla recente Cass n. 4672/25: «L'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall ed è CP_2 erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. […] Stante CP_ il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa […] La norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non CP_ affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita – è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a CP_ sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall .
La ricorrente ha insistito per la retroattività del contributo a partire da settembre 2023 (quando la figlia si è trasferita da lei). Si richiamano, nondimeno, le considerazioni del giudice istruttore contenute nell'ordinanza del 28-6-24, nel senso di disporre il contributo da giugno 2024.
Le spese potranno continuare ad essere divise al 50 percento tra i genitori.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, perché le parti concordano sull'affidamento condiviso e su visite libere di al padre;
quanto ai contributi economici, le loro richieste divergono solo di Per_1 poche decine di euro. Non sussistono dunque i presupposti per l'art. 96 c.p.c. invocato dalla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario a Villanuova sul Clisi il 21.5.05; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Villanuova sul Clisi al numero 4 parte II serie A dell'anno 2005;
− dispone l'affidamento condiviso di , con residenza presso la madre;
stabilisce che i Per_1 genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che la figlia frequenti il padre se, quando e come lo vorrà, auspicando comunque una ripresa rapida dei loro rapporti, se del caso con l'ausilio dei Servizi Sociali;
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− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: agosto 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 400,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 30 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− compensa per intero le spese di lite e dell'ausiliaria psicologa (decreto del 21.2.25);
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 24/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Michele Posio
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