Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2025, proposto da
UI RO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 22 comma 3 del c.p.a. e dell’art. 86 del c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO:
di 4 sentenze rese dai Tribunali di Lodi sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 5.279,84.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. VA CH e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con quattro sentenze - n. 55 del 2024, n. 228 del 2024, n. 54 del 2024 e n. 551 del 2024 - ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo spese legali per distrazione, la somma complessiva di euro 5.279,84.
1.2. Le sentenze sono passate in giudicato come risulta dalle attestazioni ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e sono state notificate in data 22.4.2024, 30.9.2024, 22.4.2024 e 9.5.2025 (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto le pretese recate dai titoli e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 55/2024, 228/2024, 54/2024 e 551/2024, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere all’avv. UI RO la somma complessiva di euro 5.279,84 comprensiva di interessi, spese generali e contributo unificato;
b) fissare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a.;
c) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
2.1. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
2.2. Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
2.3. È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
3.1. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, quali sopra esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, non sono invece dovute le somme di cui alla lettera b) in quanto la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1).
3.2. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, le stesse possono essere interamente compensate, atteso che per l’esecuzione della sorte capitale delle sentenze di cui sopra l’esponente ha proposto davanti a questo TAR altri e differenti ricorsi con richiesta di spese da distrarsi a proprio favore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza dei giudicati in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
VA CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CH | BR TA |
IL SEGRETARIO