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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 27427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ON, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
IC Di AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Fonte Nuova
(Rm) alla Via Dei Pini, 27
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Piazza Controparte_1
Delle Cinque Scole n. 40
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 16.7.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
2.08.2022 al 3.09.2023;
- di essere stato inquadrato nel VI livello del CCNL Terziario – Confcommercio con
1 qualifica di “addetto contrattazione vendita”;
- di aver svolto mansioni di muratore;
- di avere diritto alla qualifica di “operaio specializzato” e all'inquadramento contrattuale del CCNL applicato al contratto di lavoro (Terziario – Concommercio) nel livello IV;
- di avere diritto alle differenze retributive per 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, permessi e TFR per l'ammontare complessivo di € 5.311,79.
Conveniva, pertanto, in giudizio la società (già) datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale di voler “…
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta dal 2/08/2022 al 30/09/2023 con diritto del ricorrente ad essere inquadrato sin dall'inizio al IV° livello del CCNL di Terziario – Confcommercio per l'effetto condannare la società al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di € 5.311,79, di cui € 127,15 a titolo di differenza paga, € 1.101,98 a titolo di differenza sulla tredicesima;
€ 274,49 a titolo di differenza sulla quattordicesima;
€
1.831,14 a titolo di ferie non godute € 338,71 a titolo di permessi e la somma di € 1.637,32 a titolo di TFR o della somma diversa che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa.
2. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.c.”.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente - avendo il ricorrente rinunciato all'audizione dei testimoni pur ammessi - dato atto della mancata risposta del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale regolarmente notificatogli a cura di parte ricorrente.
Rinviata per la decisione con termine per note conclusionali e autorizzazione al deposito di conteggio subordinato, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
2 La domanda è fondata nei termini che seguono.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto, da parte della società in data 2.8.2022 (cfr. buste paga doc. 2 Controparte_1 fascicolo ricorrente) con qualifica “Add. Contr. Vendita” e inquadramento nel livello
VI del CCNL Confcommercio.
Le buste paga allegate al ricorso dimostrano che il lavoratore è stato di seguito inquadrato in diverse altre qualifiche (muratore, magazziniere) e che il rapporto è proseguito fino alla fine di agosto 2023.
Il ricorrente ha dedotto di vantare differenze retributive per differenza paga in ordine all'errato inquadramento, sulla 13^ e 14^ mensilità, per ferie e permessi non goduti e a titolo di TFR;
all'udienza del 15.10.2025 invero parte ricorrente ha dichiarato di
“rinunciare ai testi e alla domanda relativa alle mansioni superiori” chiedendo “rinvio per la decisione con termine per note, anche per riformulare i conteggi sulla scorta del livello di inquadramento posseduto”.
A fronte, dunque, della dedotta mancata corresponsione delle suddette voci retributive
- e in particolare di quelle relative alla retribuzione mensile, alla 13^ e 14^ mensilità e al TFR - incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione delle somme richieste dal ricorrente odierno attraverso una documentazione che ne attestasse l'avvenuto, effettivo, pagamento.
E infatti, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non
3 retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3; cfr.
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985 in relazione al preavviso e, quanto alle ferie, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521).
Ciò non essendo avvenuto, il corredo probatorio documentale in atti, in una con la mancata risposta all'interpello del legale rappresentante della società, consente l'accoglimento della domanda in parte qua, fondata sul non contestato omesso pagamento delle voci retributive rivendicate dal ricorrente sulla scorta del dimostrato rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché, ai fini del diritto al TFR, della sua cessazione e del tempo della stessa.
Quanto alle voci relative alle ferie e permessi non goduti, pur non essendo stata espletata la prova sul punto, dall'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente si evincono i dati relativi ai residui delle voci retributive in questione, delle quali giammai egli avrebbe potuto godere, stante il termine del rapporto al 3.9.2023.
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente in una con le note depositate in data
6.11.2025, in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, ben potendosi ritenere la correttezza degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati, coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Pt_1
dell'ammontare di € 3.994,80 per i titoli di cui al ricorso, di cui € 1.200,91 a
[...] titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
4 - condanna la in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, l'ammontare di € 3.994,80 per i titoli di cui al ricorso, Parte_1 di cui € 1.200,91 a titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti del medesimo, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Roma, 12.12.2025
Il Giudice
IA ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ON, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
IC Di AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Fonte Nuova
(Rm) alla Via Dei Pini, 27
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Piazza Controparte_1
Delle Cinque Scole n. 40
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 16.7.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
2.08.2022 al 3.09.2023;
- di essere stato inquadrato nel VI livello del CCNL Terziario – Confcommercio con
1 qualifica di “addetto contrattazione vendita”;
- di aver svolto mansioni di muratore;
- di avere diritto alla qualifica di “operaio specializzato” e all'inquadramento contrattuale del CCNL applicato al contratto di lavoro (Terziario – Concommercio) nel livello IV;
- di avere diritto alle differenze retributive per 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, permessi e TFR per l'ammontare complessivo di € 5.311,79.
Conveniva, pertanto, in giudizio la società (già) datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale di voler “…
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta dal 2/08/2022 al 30/09/2023 con diritto del ricorrente ad essere inquadrato sin dall'inizio al IV° livello del CCNL di Terziario – Confcommercio per l'effetto condannare la società al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di € 5.311,79, di cui € 127,15 a titolo di differenza paga, € 1.101,98 a titolo di differenza sulla tredicesima;
€ 274,49 a titolo di differenza sulla quattordicesima;
€
1.831,14 a titolo di ferie non godute € 338,71 a titolo di permessi e la somma di € 1.637,32 a titolo di TFR o della somma diversa che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa.
2. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.c.”.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente - avendo il ricorrente rinunciato all'audizione dei testimoni pur ammessi - dato atto della mancata risposta del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale regolarmente notificatogli a cura di parte ricorrente.
Rinviata per la decisione con termine per note conclusionali e autorizzazione al deposito di conteggio subordinato, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 10.12.2025, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
2 La domanda è fondata nei termini che seguono.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto, da parte della società in data 2.8.2022 (cfr. buste paga doc. 2 Controparte_1 fascicolo ricorrente) con qualifica “Add. Contr. Vendita” e inquadramento nel livello
VI del CCNL Confcommercio.
Le buste paga allegate al ricorso dimostrano che il lavoratore è stato di seguito inquadrato in diverse altre qualifiche (muratore, magazziniere) e che il rapporto è proseguito fino alla fine di agosto 2023.
Il ricorrente ha dedotto di vantare differenze retributive per differenza paga in ordine all'errato inquadramento, sulla 13^ e 14^ mensilità, per ferie e permessi non goduti e a titolo di TFR;
all'udienza del 15.10.2025 invero parte ricorrente ha dichiarato di
“rinunciare ai testi e alla domanda relativa alle mansioni superiori” chiedendo “rinvio per la decisione con termine per note, anche per riformulare i conteggi sulla scorta del livello di inquadramento posseduto”.
A fronte, dunque, della dedotta mancata corresponsione delle suddette voci retributive
- e in particolare di quelle relative alla retribuzione mensile, alla 13^ e 14^ mensilità e al TFR - incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione delle somme richieste dal ricorrente odierno attraverso una documentazione che ne attestasse l'avvenuto, effettivo, pagamento.
E infatti, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non
3 retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3; cfr.
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985 in relazione al preavviso e, quanto alle ferie, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521).
Ciò non essendo avvenuto, il corredo probatorio documentale in atti, in una con la mancata risposta all'interpello del legale rappresentante della società, consente l'accoglimento della domanda in parte qua, fondata sul non contestato omesso pagamento delle voci retributive rivendicate dal ricorrente sulla scorta del dimostrato rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché, ai fini del diritto al TFR, della sua cessazione e del tempo della stessa.
Quanto alle voci relative alle ferie e permessi non goduti, pur non essendo stata espletata la prova sul punto, dall'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente si evincono i dati relativi ai residui delle voci retributive in questione, delle quali giammai egli avrebbe potuto godere, stante il termine del rapporto al 3.9.2023.
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente in una con le note depositate in data
6.11.2025, in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, ben potendosi ritenere la correttezza degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati, coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Pt_1
dell'ammontare di € 3.994,80 per i titoli di cui al ricorso, di cui € 1.200,91 a
[...] titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
4 - condanna la in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, l'ammontare di € 3.994,80 per i titoli di cui al ricorso, Parte_1 di cui € 1.200,91 a titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti del medesimo, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Roma, 12.12.2025
Il Giudice
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