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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
GL SE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Curatela Del Fallimento "Ricorrente_1 Srl In Liqu" - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Gentile 52 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci, 39 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240013611645000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 6.02.2025 la Curatela del Fallimento “ Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione” ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n.
04320240013611645000000, emessa nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 12.11.2024 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica di cui all'art. 17 legge n. 449/1997 per l'anno 2019 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 riconducibili alla società in bonis, per l'importo complessivo di € 2.254,45 incluse sanzioni, interessi e spese.
Si è costituita con rituale memoria difensiva del 17.02.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo comunque l'infondatezza nel merito del ricorso e ad ogni modo l'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore in data 4.02.2025.
Si è altresì costituita con rituale memoria difensiva del 15.10.2025 la Regione Puglia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuta emissione di un provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 10-quater Legge n. 212/2000.
All'odierna udienza in camera di consiglio la Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92, come congiuntamente richiesto dalle parti resistenti e non contestato dalla Curatela ricorrente, essendo venuto meno l'interesse al ricorso stante il sopravvenuto sgravio totale della cartella esattoriale impugnata come da provvedimento allegato in atti.
Le spese processuali potranno essere compensate tenuto conto della condotta di ravvedimento da parte dell'Ufficio e del fatto che la ricorrente non ha insistito sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Così deciso in Bari, 30 gennaio 2026 Il Giudice Unico (Dott. Giuseppe Marseglia)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
GL SE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Curatela Del Fallimento "Ricorrente_1 Srl In Liqu" - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Gentile 52 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci, 39 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240013611645000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 6.02.2025 la Curatela del Fallimento “ Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione” ha adìto questa Corte chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n.
04320240013611645000000, emessa nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 12.11.2024 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica di cui all'art. 17 legge n. 449/1997 per l'anno 2019 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 riconducibili alla società in bonis, per l'importo complessivo di € 2.254,45 incluse sanzioni, interessi e spese.
Si è costituita con rituale memoria difensiva del 17.02.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo comunque l'infondatezza nel merito del ricorso e ad ogni modo l'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore in data 4.02.2025.
Si è altresì costituita con rituale memoria difensiva del 15.10.2025 la Regione Puglia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuta emissione di un provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 10-quater Legge n. 212/2000.
All'odierna udienza in camera di consiglio la Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/92, come congiuntamente richiesto dalle parti resistenti e non contestato dalla Curatela ricorrente, essendo venuto meno l'interesse al ricorso stante il sopravvenuto sgravio totale della cartella esattoriale impugnata come da provvedimento allegato in atti.
Le spese processuali potranno essere compensate tenuto conto della condotta di ravvedimento da parte dell'Ufficio e del fatto che la ricorrente non ha insistito sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Così deciso in Bari, 30 gennaio 2026 Il Giudice Unico (Dott. Giuseppe Marseglia)