Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6868/2022 R.Gen.Aff.Cont
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GI
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6868/2022 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 29/01/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in GI alla Via Padre Ardelio della Bella n. 33, presso lo studio dell'Avv. CAPPETTA MICHELE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2
in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Manfredonia alla via L. King n. 27, presso lo studio dell' Avv.
DI GREGORIO MARIA LIBERA, c.f.: , dalla quale C.F._4
è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, Parte_1
chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito, ha esposto: di aver contratto matrimonio civile con in GI in data Controparte_1
26.05.2010 (atto n. 38, parte I, anno 2010); che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, soprattutto a causa del comportamento del resistente, non vi è mai stata comunione spirituale tra i coniugi;
che, nel corso degli anni, è cessato qualsiasi rapporto tra le parti, le quali ormai vivono da separati di fatto e peraltro in due città diverse e, precisamente, la ricorrente in GI e il resistente in Manfredonia;
che le parti hanno presentato ricorso per separazione consensuale, iscritto al n. RG 679/2022, conclusosi con rigetto della domanda di omologa a causa della mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale;
che la ricorrente, pertanto, è stata costretta a procedere in via giudiziale;
che mentre il percepisce la pensione, CP_1
la svolge lavori saltuari per un guadagno di circa 200,00 euro mensili Pt_1
ed è assegnataria di casa economica e popolare di Arca Capitanata.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e porsi a carico dello stesso un assegno mensile di mantenimento di euro 150,00 mensili, quale importo concordato tra le parti
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nei patti per la separazione consensuale, procedimento di fatto poi non conclusosi con la pronuncia di separazione a seguito del comportamento del resistente che non si è presentato alla relativa udienza presidenziale.
Si è costituito in giudizio il sig. il 20.01.2023, il quale Controparte_1
ha chiesto disporsi che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento per la moglie e adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario dal Tribunale.
In particolare, il resistente ha riportato di aver cercato, invano, di recuperare il rapporto con la moglie, ragione per la quale ha deciso di non presentarsi all'udienza fissata per il giudizio di separazione consensuale;
che di fatto tra i coniugi non vi è mai stata comunione spirituale poiché la moglie non gli ha mai permesso di abitare con lei nella casa popolare assegnatole;
che questa situazione in auge tra le parti gli ha provocato dei problemi psicologici, tanto da rivolgersi alla Struttura Complessa di psichiatria Universitaria del
Policlinico di GI;
che mentre lui non possiede alcun immobile, essendo proprietario esclusivamente per la quota di 1/8 di tre appezzamenti di terreno pervenutogli per successione legittima a seguito del decesso del padre, percepisce una pensione mensile di euro 621,45, paga un canone di locazione mensile di euro 200,00 e versa un assegno divorzile alla ex moglie, la ricorrente è assegnataria di una casa popolare e ha sempre svolto attività lavorativa come colf, che le garantisce un reddito maggiore rispetto a quello dalla stessa dichiarato.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza presidenziale il resistente e la ricorrente hanno insistito ognuno sulle proprie conclusioni e la ricorrente ha domandato che il dovuto mantenimento le venisse versato direttamente dall'Ente emittente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 01.02.2023, il Presidente ha adottato in data 20.02.2023 l'ordinanza con la quale ha disposto i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e disponendo un assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 100,00 mensili in favore della
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moglie. Inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa, fissando l'udienza successiva in data 24.05.2023.
Nella memoria integrativa la ricorrente ha reiterato le proprie conclusioni, insistendo sullo squilibrio reddituale e che il mantenimento fosse aumentato ai
150,00 euro mensili come da lei richiesti o, in subordine, ha chiesto confermarsi l'importo stabilito dal Presidente nella sua ordinanza;
il resistente, invece, si è opposto al mantenimento per la moglie quantificato in euro 100,00 mensili, insistendo sulle proprie ragioni che non giustificherebbero il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 24.05.2023 il Giudice istruttore, su domanda della parti, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del
20.03.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A detta udienza il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti in quanto superflue e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 29.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha dichiarato di riportarsi a tutte le difese in atti chiedendo di giungere alla decisione del procedimento, mentre il resistente ha manifestato per la prima volta la sua intenzione di aderire alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, il Giudice, sulle precisate conclusioni delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non sono state depositate dalle parti né le comparse conclusionali, né le memorie di replica.
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Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
1. Sulla pronuncia di separazione.
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La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti e delle dichiarazioni delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di addebito della separazione della ricorrente,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la separazione di fatto, nonché la residenza in due città diverse, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Per cui, può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Sulla domanda di addebito.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, questo
Tribunale ritiene che debba essere rigettata.
Sul punto l'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
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quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord.
n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
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Pertanto, applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, dal quadro complessivo emergente dagli atti di causa come non risulti raggiunta la prova, secondo i principi civilistici del riparto del relativo onere di allegazione specifica e prova e dell'impossibilità di fare prova a favore di sé.
Nello specifico, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito principalmente il comportamento tenuto dal marito relativamente al procedimento n. RG 679/2022, nel quale, dopo aver sottoscritto le condizioni di separazione consensuale, di fatto non si è poi presentato all'udienza presidenziale, comportando così il rigetto della domanda di omologa da parte del Tribunale con provvedimento adottato in data 28.06.2022.
Ebbene, tale comportamento tenuto dal resistente e riportato dalla ricorrente non comporta, di per sé, la violazione di alcun dovere nascente dal matrimonio che possa poi eventualmente indurre, con l'accertamento della sussistenza degli opportuni presupposti, all'accoglimento della domanda di addebito. Inoltre, tale comportamento risulta anche essere successivo alla crisi coniugale già in atto, per la quale le parti sarebbero giunte, in un primo momento, alla decisione di separarsi consensualmente.
In conclusione, il comportamento tenuto dal resistente nel procedimento di separazione consensuale non può essere valutato quale motivo di addebito nel presente giudizio di separazione giudiziale, essendo del tutto irrilevante oltreché successivo al sorgere della crisi coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito anche per la violazione da parte del marito dell'obbligo di coabitazione, di collaborazione e di assistenza materiale. Al riguardo ha narrato come il resistente non abbia mai risieduto di fatto a GI con lei, se non per una breve parentesi durante la pandemia del
CO, periodo di convivenza durante il quale avrebbero, a dire della , Pt_1
vissuto a carico esclusivo della ricorrente, non avendo il resistente mai, sin da
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subito dopo il matrimonio, contribuito minimamente, dal punto di vista economico, al ménage familiare.
Il resistente ha invece dichiarato che la differente residenza delle parti sia stata frutto di una scelta della ricorrente, la quale avrebbe versato, ove il marito avesse vissuto con lei, un importo maggiore per godere dell'immobile popolare assegnatole, a causa dell'aumento di reddito;
mentre, sulla mancata contribuzione economica, ha riportato le sue difficoltà economiche.
Ebbene, relativamente alla dedotta violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza, non vi è prova che le sole, genericamente descritte e non circostanziate, condotte del resistente, siano state la causa della disgregazione del nucleo familiare. Pertanto, non può basarsi su tali condotte l'accoglimento della domanda di addebito.
Infine, sul dovere di coabitazione, le parti hanno riportato di non aver quasi mai vissuto insieme, riportando tale scelta con motivazioni differenti e contrastanti ma che in ogni caso conducono a ritenere pacifica l'assenza di un progetto di vita matrimoniale comune e di una comunione d'intenti tra le parti.
Infatti, sul punto quel che rileva è quanto affermato dalla ricorrente “sin dal primo giorno, non vi è mai stata mai comunione spirituale tra i coniugi, determinato soprattutto dal comportamento tenuto dal sig. ” (cfr. CP_1 ricorso ), con conferma del resistente “la vita matrimoniale è Pt_1
trascorsa tra alti e bassi, anche se non vi è mai stata comunione spirituale tra
i coniugi (…)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Quindi, emerge dalle dichiarazioni e allegazioni in atti come tra i coniugi non vi sia mai stata comunione spirituale e materiale, non avendo nemmeno vissuto nella stessa casa per quasi tutta la durata del matrimonio;
per cui, la violazione dedotta dalla ricorrente si basa su condotte generiche che richiamano solo astrattamente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che non avrebbero potuto causare la crisi anche perché non si sarebbe mai instaurata una reale comunione di vita tra i coniugi. Pertanto, la
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mancanza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi esclude a monte la valutazione della condotta di violazione dell'obbligo di coabitazione del resistente ai fini dell'addebito, la quale presupporrebbe la sussistenza di una instaurata comunione tra i coniugi.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
La ricorrente ha chiesto disporsi in proprio favore un assegno mensile di mantenimento di euro 150,00, quale importo concordato tra le parti nei patti di separazione consensuale.
Il resistente si è opposto al versamento del mantenimento alla moglie, salvo aderire al momento delle precisazioni delle conclusioni alle condizioni dell'ordinanza presidenziale, con la quale il Presidente ha disposto un assegno di mantenimento in favore della di euro 100,00 mensili. Pt_1
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156
c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche
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delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tra l'altro, “secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i
"redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto incostanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”; (c.f.f. Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, Cass. n.17544;
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Pertanto, in ordine al tenore di vita e alla situazione patrimoniale dei coniugi, si può osservare quanto segue.
La ricorrente ha 60 anni e ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come colf con un guadagno mensile di circa 200,00 euro, di essere assegnataria di una casa popolare ed economica dell'Arca Capitanata per la quale versa euro
25,00 mensili e di godere nei momenti di bisogno dell'aiuto economico di suo figlio.
Il resistente ha 72 anni, è pensionato e ha dichiarato di percepire una pensione di euro 621,45, di essere proprietario esclusivamente della quota di 1/8 di tre appezzamenti di terreno, di pagare euro 200,00 mensili di locazione per il monolocale ove vive e di versare all'ex moglie un assegno divorzile di euro
300,00. Il resistente ha documentato in atti un reddito complessivo rispettivamente di euro 7.890,00 relativo all'anno 2022 (cfr. modello
730/2023), di euro 7.581,00 relativo all'anno 2021 (cfr. modello 730/2022), di euro 10.049,00 relativo all'anno 2020 (cfr. modello 730/2021) e infine di euro
10.448,00 relativo all'anno 2019 (cfr. modello 730/2020).
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Le parti si sono accusate reciprocamente di non aver dichiarato quanto percepito da prestazioni lavorative svolte a nero, celando così la reale capacità reddituale.
Ora, fermo restando quanto corrisposto sulla base dei provvedimenti provvisori adottati in ordinanza presidenziale, ex nunc il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti ad oggi per accogliere la domanda di mantenimento formulata dalla , trattandosi di pronuncia rebus sic stantibus, per le Pt_1
motivazione che vanno ora esposte.
Innanzitutto, va tenuto conto del reddito e dell'età delle parti, la ricorrente 60 anni e il resistente 72 anni. Infatti, seppur il resistente ha maggiori redditi della ricorrente, quest'ultima gode però di una più ampia potenziale capacità lavorativa rispetto al resistente proprio alla luce della sua età; inoltre, va considerato che mentre lei versa solo 25,00 euro mensili per l'immobile in cui vive, in quanto assegnataria di una casa popolare dell'Arca Capitanata, il resistente è gravato dal pagamento mensile di un canone di locazione di
200,00 euro e dal versamento dell'assegno divorzile all'ex moglie. Detto ciò, emerge una minima differenza reddituale che verrebbe eliminata se la ricorrente si dedicasse per più tempo alla sua attività lavorativa, non essendoci una conclamata patologia che glielo impedisca e avendo ancora un'età che le permette di poter continuare a svolgere il suo lavoro anche dedicandovi più tempo in modo da avere un guadagno mensile maggiore.
Occorre inoltre precisare che se da una parte è vero che il resistente alla fine non si è opposto al versamento del mantenimento alla moglie aderendo alla proposta conciliativa del Presidente, d'altra parte, dall'esame complessivo degli atti processuali, emerge come nella sostanza non cambi la posizione di lui, ferma a sostenere con fermezza l'insussistenza di presupposti che giustificherebbero il versamento del mantenimento alla moglie;
questo, nel complesso, porta il Collegio a ritenere che l'adesione alle condizioni dell'ordinanza non sia stata dettata dalla reale considerazione di una sopravvenuta ragione per cui acconsentire alla richiesta della moglie, ma solo
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da un intento conciliativo manifestato con l'adesione a quanto disposto dal
Presidente, al fine di evitare conseguenze in termini di soccombenza e di condanna alla spese processuali.
Infine, una recentissima pronuncia della Cassazione, qui applicabile, ha escluso la possibilità di prevedere un assegno di mantenimento se, in costanza di matrimonio, è mancata la condivisione della vita coniugale (si veda
Cassazione Civile, sent. 8 aprile 2025, n. 9207 “se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l'obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all'assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi”).
Nel caso in esame, infatti, entrambe le parti, come già riportato in punto di addebito, hanno dichiarato che nessuna comunione materiale e spirituale sia mai sorta tra di loro. Per di più, è la stessa ricorrente a documentare come il resistente abbia sempre vissuto a Manfredonia e non con lei a GI (cfr. certificato di residenza storica di depositato dalla in data CP_1 Pt_1
11.07.2023), se non per un breve periodo durante la pandemia del CO (cfr. memoria ex art 183 co. 6 n. 1 “è facile comprendere che il rapporto si sia sgretolato per l'assenza del sig. che viveva stabilmente a CP_1
Manfredonia, se non il periodo della pandemia, senza contribuire alle necessità della famiglia. Anzi, proprio durante il periodo della pandemia, la situazione si è acuita ed aggravata poiché il sig. ha vissuto CP_1
letteralmente sulle spalle della ricorrente senza contribuire in alcun modo sia economicamente che materialmente.”).
Dunque, emerge che, di fatto, non si è mai instaurata tra loro una vera communio omnis vitae e una effettiva condivisione del ménage familiare anche sotto l'aspetto economico, fino a giungere alla separazione di fatto.
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Non vi è quindi tra le parti né uno squilibrio reddituale significativo, né si è mai venuta realmente a creare una reciproca assistenza materiale e morale cui garantire continuità; la domanda della ricorrente risulta di conseguenza infondata e va, pertanto, rigettata, fermo restando quanto sin qui già corrisposto in virtù dei provvedimenti provvisori.
4. Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (causa non inferiore a euro 26.000,00); fasi: studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale non essendo state depositate dal resistente la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere corrisposto in favore dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in misura della metà per quanto indicato dall'art. 130 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra , Controparte_1
nato a [...] in data [...] e Parte_1
nata a [...] in data [...], unitisi in
[...]
matrimonio celebrato in FOGGIA in data 26/05/2010 (atto n. 38, parte
I, anno 2010);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4. rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
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5. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e, per esso in favore dello Stato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, giusta ammissione delibera del
COA n. 4 del 15 febbraio 2023, che si liquidano in euro 1.688,00 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in GI il 12 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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