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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 16879/2024 R.G..L., promossa
D A
n.q. genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO ALESSIA Persona_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
IN RI IA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che la minore rappresentata da parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dal 9.11.2021, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte della minore propria rappresentata della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di frequenza).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, ritenuta superflua la rinnovazione della C.T.U. medico legale, sulla scorta della relazione di C.T.U. della precedente fase di A.T.P., della successiva relazione di C.T.P. e della documentazione medica acquisita in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il C.T.U. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che la minore rappresentata da parte ricorrente, alla data della propria visita peritale, non potesse ritenersi in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza, per assenza di idonea documentazione.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
Anzitutto, il C.T.U. doveva valutare la sussistenza dei requisiti sanitari sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 2021, ove in atti è presente copiosa e completa documentazione sanitaria relativa al periodo almeno dal 2020 al 2024, con la conseguenza che egli doveva valutare sulla base di detta documentazione clinica la sussistenza dei requisiti sanitari dalla data di presentazione della domanda amministrativa in poi, ciò che non ha fatto, limitandosi a dire: “Non sono documentate, né emergono all'attuale valutazione, “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [sua] età” riferibili alla reflusso vescico ureterale- rene grinzo.”.
Il C.T.U., pur ritenendo che la minore, sin dal 2021 e con sintomatologia in progressivo miglioramento, sia affetta da “VU bilaterale di I grado a destra e II-
III grado a sinistra su rene funzionalmente escluso, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di frequenza, alla data della visita peritale, in conseguenza del fatto che la minore andava incontro solo “talvolta” a episodi di incontinenza-urgenza urinaria, senza peraltro accertare la sussistenza o meno dei predetti requisiti sanitari alla data della domanda amministrativa e successivamente, una volta dato atto del miglioramento intervenuto nelle condizioni cliniche della minore e della riduzione degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione della minore, al momento della presentazione della domanda amministrativa e nel successivo anno viene così descritta nelle relazioni dei Presidi Ospedalieri che l'ebbero in cura, le cui sintesi risultano così riportate, a ritroso, nella relazione di C.T.U. della fase di A.T.P.:
“21 set 22 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Ecografia Addome Completo “
[…] Rene destro regolare per tutti caratteri: estensione longitudinale pari a circa 10 cm. Rene sinistro piccolo con discreto assottigliamento della quota parenchimale: estensione longitudinale pari a circa 5 cm. […]"
27 apr 22 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G – - CP_2 Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. Mostra diario minzionale poco attendibile ma non episodi di incontinenza si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale in modo corretto [...] “
16 nov 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G ristina – - Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. Mostra diario minzionale poco attendibile ma non episodi di incontinenza si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale in modo corretto [...] In considerazione della presenza di un rene grinzo in seguito verrà programmato un monitoraggio della pressione delle 24 ore […] “
20 ott 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G Di RI – - Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. In considerazione del quadro scintigrafico non si ritiene necessario eseguire la correzione del VU, ma in relazione al riscontro di disturbi minzionali e mancato svuotamento vescicale si ritiene utile studiare il funzionamento vescicale. Si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale […] “
20 ott 21 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Cistografia “ […] VU attivo e passivo di II-III grado a sinistra con inginocchiamento dell' uretere al suo terzo distale in sede prevescicale, VU attivo di I grado a destra. Modesto ristagno post-minzionale
30 set 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G – - CP_2 Controparte_3
Relazione di visita “[…] ln conclusione alla scintigrafia si evidenzia una grave nefropatia a sinistra con funzione vicino all'esclusione […] “
12 lug 21 UOC – PO G Di RI – - Controparte_4 Controparte_3
Relazione di visita “[…] In considerazione dell'anamnesi dell'età e del referto ecografico in atto non si consiglia di effettuare immediatamente indagini più invasive che verranno prese in considerazione di IVU febbrili ma in considerazione della familiarità potrebbe essere opportuno in seguito effettuare CUM ed è utile eseguire scintigrafia renale […]
25 giu 21 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Ecografia Addome Completo “ […]
Rene destro DL 9,2 cm circa con incremento degli echi midollari, con qualche spot iperecogeno intrarenale e con distensione della pelvi DAP mm 7 circa. Rene sinistro DL 5,2 cm circa, di ridotte dimensioni, con bozzolatura del profilo con incremento dell'ecogenicita' parenchimale, con qualche spot iperecogeno intrarenale […]"
20 ott 20 Dott. - Radiologo - ETG Addome “Rene destro di regolare Persona_2
morfovolumetria ed ecostruttura. Rene sinistro modicamente ridotto di volume rispetto il controlaterale ad ecostruttura regolare […].…”.
Orbene, dalla predetta documentazione medica emerge in modo evidente che la minore alla data di presentazione della domanda amministrativa doveva essere seguita dai genitori in modo continuo al fine di valutare il funzionamento dell'apparato urinario, in esito al mancato funzionamento del rene grinzo, e a tal fine sottoposta a continui controlli ed esami clinici;
ella, inoltre, andava seguita dai genitori anche per risolvere in modo consono le conseguenze degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria, al fine di garantire che le sue possibilità di inserimento scolastico e sociale fossero analoghe a quelle dei pari età e che, nel contempo, venisse salvaguardata la dignità della minore. Alla data della domanda amministrativa, quindi, la minore si trovava certamente nelle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di frequenza, come del resto il C.T.U. della fase di A.T.P. sembra sottintendere quando parla di miglioramento delle condizioni cliniche della minore fra detta data e quella della sua visita peritale.
Infatti, la concessione dell'indennità di frequenza spetta a tutti i minori che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
e che necessitino del ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Sotto questo profilo, non può che condividersi quanto affermato dal C.T.P. di parte ricorrente quando afferma che l'indennità di frequenza è finalizzata al completo recupero sociale, allorquando vi sia una oggettiva difficoltà al normale e completo sviluppo del minore.
Dalla documentazione medica in atti emerge che la minore è Persona_1
affetta da: Nefropatia da reflusso vescico-ureterale bilaterale di I a dx e II e III attivo con rene grinzo funzionalmente escluso a sinistra ed episodi di urgenza- incontinenza urinaria. Insufficienza mitralica lieve (vedi certificato medico del
10.01.2024 e del 12.06.2024 citati dal C.T.U.).
Osserva il Tribunale che, da un lato, la necessità di frequenti controlli clinici e la stessa tenuta del diario minzionale rappresentino già di per sé un ostacolo allo svolgimento da parte della minore delle medesime attività – scolastiche, sportive ecc. – dei pari età; la circostanza, poi, che sia possibile che all'improvviso la minore vada incontro a un episodio di incontinenza-urgenza urinaria, con le relative conseguenze, comporta per la minore stessa l'impossibilità di prendere parte alle stesse attività dei pari età oppure il sacrificio della propria dignità personale, che in relazione all'età della minore acquisisce una fortissima valenza soggettiva.
Sotto questo profilo, appare del tutto irrilevante la frequenza degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria cui la minore va incontro – la cui riduzione nel tempo è stata valorizzata dal CTU quanto alla sussistenza delle condizioni sanitarie della prestazione richiesta, in modo del tutto non condivisibile -, atteso che detti episodi si presentano in modo improvviso ed imprevedibile e la stessa possibilità che essi si presentino – in conseguenza della patologia che affligge la minore – comporta che la minore non possa svolgere in modo normale i compiti e le funzioni della sua età, ma al contrario abbia difficoltà persistenti nel loro svolgimento - necessitando peraltro del ricorso continuo o periodico all'aiuto di terzi per trattamenti riabilitativi o terapeutici necessari in conseguenza della sua minorazione -; la minore, infatti, consapevole come è del fatto che anche un modico sforzo potrebbe determinare uno di quegli episodi, compromettendo il proprio inserimento nel gruppo dei coetanei e la sua stessa dignità di persona, non può svolgere le normali attività dei pari età, avendo necessità di aiuto e sostegno da parte dei genitori per il suo inserimento.
Deve, quindi, ritenersi che in atto la minore abbia diritto all'indennità di frequenza, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 20/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
LA GIUDICE
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 16879/2024 R.G..L., promossa
D A
n.q. genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO ALESSIA Persona_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
IN RI IA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che la minore rappresentata da parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dal 9.11.2021, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte della minore propria rappresentata della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di frequenza).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, ritenuta superflua la rinnovazione della C.T.U. medico legale, sulla scorta della relazione di C.T.U. della precedente fase di A.T.P., della successiva relazione di C.T.P. e della documentazione medica acquisita in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il C.T.U. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che la minore rappresentata da parte ricorrente, alla data della propria visita peritale, non potesse ritenersi in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza, per assenza di idonea documentazione.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
Anzitutto, il C.T.U. doveva valutare la sussistenza dei requisiti sanitari sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 2021, ove in atti è presente copiosa e completa documentazione sanitaria relativa al periodo almeno dal 2020 al 2024, con la conseguenza che egli doveva valutare sulla base di detta documentazione clinica la sussistenza dei requisiti sanitari dalla data di presentazione della domanda amministrativa in poi, ciò che non ha fatto, limitandosi a dire: “Non sono documentate, né emergono all'attuale valutazione, “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [sua] età” riferibili alla reflusso vescico ureterale- rene grinzo.”.
Il C.T.U., pur ritenendo che la minore, sin dal 2021 e con sintomatologia in progressivo miglioramento, sia affetta da “VU bilaterale di I grado a destra e II-
III grado a sinistra su rene funzionalmente escluso, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di frequenza, alla data della visita peritale, in conseguenza del fatto che la minore andava incontro solo “talvolta” a episodi di incontinenza-urgenza urinaria, senza peraltro accertare la sussistenza o meno dei predetti requisiti sanitari alla data della domanda amministrativa e successivamente, una volta dato atto del miglioramento intervenuto nelle condizioni cliniche della minore e della riduzione degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione della minore, al momento della presentazione della domanda amministrativa e nel successivo anno viene così descritta nelle relazioni dei Presidi Ospedalieri che l'ebbero in cura, le cui sintesi risultano così riportate, a ritroso, nella relazione di C.T.U. della fase di A.T.P.:
“21 set 22 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Ecografia Addome Completo “
[…] Rene destro regolare per tutti caratteri: estensione longitudinale pari a circa 10 cm. Rene sinistro piccolo con discreto assottigliamento della quota parenchimale: estensione longitudinale pari a circa 5 cm. […]"
27 apr 22 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G – - CP_2 Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. Mostra diario minzionale poco attendibile ma non episodi di incontinenza si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale in modo corretto [...] “
16 nov 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G ristina – - Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. Mostra diario minzionale poco attendibile ma non episodi di incontinenza si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale in modo corretto [...] In considerazione della presenza di un rene grinzo in seguito verrà programmato un monitoraggio della pressione delle 24 ore […] “
20 ott 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G Di RI – - Controparte_3
Relazione di visita “[...] è affetta da VU bilaterale di I grado a destra è II-III grado Per_1
a sinistra su rene grinzo ipofunzionante con multiple scars. In considerazione del quadro scintigrafico non si ritiene necessario eseguire la correzione del VU, ma in relazione al riscontro di disturbi minzionali e mancato svuotamento vescicale si ritiene utile studiare il funzionamento vescicale. Si consiglia pertanto di compilare il diario minzionale […] “
20 ott 21 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Cistografia “ […] VU attivo e passivo di II-III grado a sinistra con inginocchiamento dell' uretere al suo terzo distale in sede prevescicale, VU attivo di I grado a destra. Modesto ristagno post-minzionale
30 set 21 UOC Nefrologia Pediatrica – PO G – - CP_2 Controparte_3
Relazione di visita “[…] ln conclusione alla scintigrafia si evidenzia una grave nefropatia a sinistra con funzione vicino all'esclusione […] “
12 lug 21 UOC – PO G Di RI – - Controparte_4 Controparte_3
Relazione di visita “[…] In considerazione dell'anamnesi dell'età e del referto ecografico in atto non si consiglia di effettuare immediatamente indagini più invasive che verranno prese in considerazione di IVU febbrili ma in considerazione della familiarità potrebbe essere opportuno in seguito effettuare CUM ed è utile eseguire scintigrafia renale […]
25 giu 21 UOC Di radiodiagnostica - PO Di RI - Ecografia Addome Completo “ […]
Rene destro DL 9,2 cm circa con incremento degli echi midollari, con qualche spot iperecogeno intrarenale e con distensione della pelvi DAP mm 7 circa. Rene sinistro DL 5,2 cm circa, di ridotte dimensioni, con bozzolatura del profilo con incremento dell'ecogenicita' parenchimale, con qualche spot iperecogeno intrarenale […]"
20 ott 20 Dott. - Radiologo - ETG Addome “Rene destro di regolare Persona_2
morfovolumetria ed ecostruttura. Rene sinistro modicamente ridotto di volume rispetto il controlaterale ad ecostruttura regolare […].…”.
Orbene, dalla predetta documentazione medica emerge in modo evidente che la minore alla data di presentazione della domanda amministrativa doveva essere seguita dai genitori in modo continuo al fine di valutare il funzionamento dell'apparato urinario, in esito al mancato funzionamento del rene grinzo, e a tal fine sottoposta a continui controlli ed esami clinici;
ella, inoltre, andava seguita dai genitori anche per risolvere in modo consono le conseguenze degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria, al fine di garantire che le sue possibilità di inserimento scolastico e sociale fossero analoghe a quelle dei pari età e che, nel contempo, venisse salvaguardata la dignità della minore. Alla data della domanda amministrativa, quindi, la minore si trovava certamente nelle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di frequenza, come del resto il C.T.U. della fase di A.T.P. sembra sottintendere quando parla di miglioramento delle condizioni cliniche della minore fra detta data e quella della sua visita peritale.
Infatti, la concessione dell'indennità di frequenza spetta a tutti i minori che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
e che necessitino del ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Sotto questo profilo, non può che condividersi quanto affermato dal C.T.P. di parte ricorrente quando afferma che l'indennità di frequenza è finalizzata al completo recupero sociale, allorquando vi sia una oggettiva difficoltà al normale e completo sviluppo del minore.
Dalla documentazione medica in atti emerge che la minore è Persona_1
affetta da: Nefropatia da reflusso vescico-ureterale bilaterale di I a dx e II e III attivo con rene grinzo funzionalmente escluso a sinistra ed episodi di urgenza- incontinenza urinaria. Insufficienza mitralica lieve (vedi certificato medico del
10.01.2024 e del 12.06.2024 citati dal C.T.U.).
Osserva il Tribunale che, da un lato, la necessità di frequenti controlli clinici e la stessa tenuta del diario minzionale rappresentino già di per sé un ostacolo allo svolgimento da parte della minore delle medesime attività – scolastiche, sportive ecc. – dei pari età; la circostanza, poi, che sia possibile che all'improvviso la minore vada incontro a un episodio di incontinenza-urgenza urinaria, con le relative conseguenze, comporta per la minore stessa l'impossibilità di prendere parte alle stesse attività dei pari età oppure il sacrificio della propria dignità personale, che in relazione all'età della minore acquisisce una fortissima valenza soggettiva.
Sotto questo profilo, appare del tutto irrilevante la frequenza degli episodi di incontinenza-urgenza urinaria cui la minore va incontro – la cui riduzione nel tempo è stata valorizzata dal CTU quanto alla sussistenza delle condizioni sanitarie della prestazione richiesta, in modo del tutto non condivisibile -, atteso che detti episodi si presentano in modo improvviso ed imprevedibile e la stessa possibilità che essi si presentino – in conseguenza della patologia che affligge la minore – comporta che la minore non possa svolgere in modo normale i compiti e le funzioni della sua età, ma al contrario abbia difficoltà persistenti nel loro svolgimento - necessitando peraltro del ricorso continuo o periodico all'aiuto di terzi per trattamenti riabilitativi o terapeutici necessari in conseguenza della sua minorazione -; la minore, infatti, consapevole come è del fatto che anche un modico sforzo potrebbe determinare uno di quegli episodi, compromettendo il proprio inserimento nel gruppo dei coetanei e la sua stessa dignità di persona, non può svolgere le normali attività dei pari età, avendo necessità di aiuto e sostegno da parte dei genitori per il suo inserimento.
Deve, quindi, ritenersi che in atto la minore abbia diritto all'indennità di frequenza, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 20/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
LA GIUDICE
LA NO