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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SS, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12576202500001037000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.06.2025 l'Agenzia delle Entrate SS, a mezzo PEC, notificava all'odierno ricorrente la
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576202500001037000 – Fascicolo n.
2025/5948, sulla base del mancato pagamento delle cartelle di pagamento inseriti nel dettaglio delle somme da pagare, per un totale complessivo di €. 66.650,76, di cui €. 35.113,18 di competenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I° Grado di TE, e comunque per €. 16.112,74 al netto di sanzioni ed interessi. Tali somme risulterebbero dovute per omesso e/o tardivo versamento: per IVA per l'anno 2014; per IRAP per l'anno 2014; per IRPEF per l'anno 2016; per Addizionale Comunale e Regionale all'IRPEF per l'anno 2016.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto dal momento che la cartella di pagamento n.
12520230003626246000 e l'avviso di addebito n. 42520240001348831000, inseriti nella Comunicazione
Preventiva di Iscrizione Ipotecaria impugnata sono stati rateizzati e portano il quantum sottosoglia (€.
4.154,99) per procedere all'iscrizione ipotecaria, mentre la cartella n. 12520200007278268001 non è stata mai regolarmente notificata al ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che in data 26 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate - SS, notificava all'odierno ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 12576202500001037000 –
Fascicolo n. 2025/5948, sulla base del mancato pagamento delle cartelle di pagamento inseriti nel dettaglio delle somme da pagare, per un totale complessivo di €. 66.650,76. Occorre, peraltro, rilevare che ADER ha anche fornito la prova documentale della intervenuta notifica della cartella di pagamento n.
12520200007278268001.
La parte ricorrente, peraltro successivamente alla notifica dell'atto oggetto di odierna impugnazione, si è attivata per pagare in maniera dilazionata quanto dovuto presentando un'istanza di rateazione in data 16 luglio 2025. L'istanza è stata accettata dall'Agente della riscossione e la ricorrente ha dedotto di avere pagato le rate in scadenza.
La censura sollevata, dunque, appare priva di fondamento in considerazione del fatto che, al momento della notifica della comunicazione preventiva impugnata, il debito era comunque superiore alla soglia prevista dall'art. 76 DPR 60271973.
Quanto, poi, alla censura afferente la dedotta illegittimità dell'aggio di riscossione, è sufficiente osservare che l'art. 17 D.lgs n. 112/99 prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari all'otto per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore. La percentuale diminuisce, per la parte a carico del debitore, al 4,65 % in caso di pagamento della cartella entro il sessantesimo giorno dalla notifica. Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il contribuente. Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse. In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al
6% dell'importo dovuto. Sotto tale profilo, del resto, la misura della remunerazione non è vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione ma unicamente all'importo delle somme iscritte a ruolo. L'aggio è dovuto, per espressa disposizione, per il solo fatto della notifica della cartella di pagamento ovvero, in misura intera, per il mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa, indipendentemente da ogni e qualsiasi circostanza;
la remunerazione spettante all'agente della riscossione, infatti, va ricondotta ad una controprestazione economica per l'attività esplicata dall'esattore che forma il contenuto di una obbligazione che deriva direttamente dalla legge.
Di conseguenza, l'aggio non è finalizzato a coprire le spese delle singole procedure, ma gli oneri complessivi della struttura e le plurime attività svolte dall'agente della riscossione e imposte dalla vigente normativa a garanzia del diritto di difesa del contribuente, che pure hanno un costo di realizzazione.
Il pagamento della cartella oltre i 60 giorni dalla notifica, dunque, rende dovuto l'aggio al concessionario nella misura piena, in quanto solo il pagamento entro tale termine legittima la sua riduzione, restando il residuo a carico dell'ente creditore.
Nella fattispecie non essendo intervenuto il pagamento delle cartelle nei termini indicati dalla legge ed essendo stata eseguita l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore, la somma indicata a titolo di oneri di riscossione è da ritenersi dovuta all'Agente della SS in virtù della norma sopra indicata.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SS, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12576202500001037000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.06.2025 l'Agenzia delle Entrate SS, a mezzo PEC, notificava all'odierno ricorrente la
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576202500001037000 – Fascicolo n.
2025/5948, sulla base del mancato pagamento delle cartelle di pagamento inseriti nel dettaglio delle somme da pagare, per un totale complessivo di €. 66.650,76, di cui €. 35.113,18 di competenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I° Grado di TE, e comunque per €. 16.112,74 al netto di sanzioni ed interessi. Tali somme risulterebbero dovute per omesso e/o tardivo versamento: per IVA per l'anno 2014; per IRAP per l'anno 2014; per IRPEF per l'anno 2016; per Addizionale Comunale e Regionale all'IRPEF per l'anno 2016.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto dal momento che la cartella di pagamento n.
12520230003626246000 e l'avviso di addebito n. 42520240001348831000, inseriti nella Comunicazione
Preventiva di Iscrizione Ipotecaria impugnata sono stati rateizzati e portano il quantum sottosoglia (€.
4.154,99) per procedere all'iscrizione ipotecaria, mentre la cartella n. 12520200007278268001 non è stata mai regolarmente notificata al ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che in data 26 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate - SS, notificava all'odierno ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 12576202500001037000 –
Fascicolo n. 2025/5948, sulla base del mancato pagamento delle cartelle di pagamento inseriti nel dettaglio delle somme da pagare, per un totale complessivo di €. 66.650,76. Occorre, peraltro, rilevare che ADER ha anche fornito la prova documentale della intervenuta notifica della cartella di pagamento n.
12520200007278268001.
La parte ricorrente, peraltro successivamente alla notifica dell'atto oggetto di odierna impugnazione, si è attivata per pagare in maniera dilazionata quanto dovuto presentando un'istanza di rateazione in data 16 luglio 2025. L'istanza è stata accettata dall'Agente della riscossione e la ricorrente ha dedotto di avere pagato le rate in scadenza.
La censura sollevata, dunque, appare priva di fondamento in considerazione del fatto che, al momento della notifica della comunicazione preventiva impugnata, il debito era comunque superiore alla soglia prevista dall'art. 76 DPR 60271973.
Quanto, poi, alla censura afferente la dedotta illegittimità dell'aggio di riscossione, è sufficiente osservare che l'art. 17 D.lgs n. 112/99 prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari all'otto per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore. La percentuale diminuisce, per la parte a carico del debitore, al 4,65 % in caso di pagamento della cartella entro il sessantesimo giorno dalla notifica. Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il contribuente. Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse. In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al
6% dell'importo dovuto. Sotto tale profilo, del resto, la misura della remunerazione non è vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione ma unicamente all'importo delle somme iscritte a ruolo. L'aggio è dovuto, per espressa disposizione, per il solo fatto della notifica della cartella di pagamento ovvero, in misura intera, per il mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa, indipendentemente da ogni e qualsiasi circostanza;
la remunerazione spettante all'agente della riscossione, infatti, va ricondotta ad una controprestazione economica per l'attività esplicata dall'esattore che forma il contenuto di una obbligazione che deriva direttamente dalla legge.
Di conseguenza, l'aggio non è finalizzato a coprire le spese delle singole procedure, ma gli oneri complessivi della struttura e le plurime attività svolte dall'agente della riscossione e imposte dalla vigente normativa a garanzia del diritto di difesa del contribuente, che pure hanno un costo di realizzazione.
Il pagamento della cartella oltre i 60 giorni dalla notifica, dunque, rende dovuto l'aggio al concessionario nella misura piena, in quanto solo il pagamento entro tale termine legittima la sua riduzione, restando il residuo a carico dell'ente creditore.
Nella fattispecie non essendo intervenuto il pagamento delle cartelle nei termini indicati dalla legge ed essendo stata eseguita l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore, la somma indicata a titolo di oneri di riscossione è da ritenersi dovuta all'Agente della SS in virtù della norma sopra indicata.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000