Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità iscrizione ipotecaria per rateizzazione debiti

    Il Collegio osserva che, al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il debito complessivo era superiore alla soglia prevista dalla legge, nonostante la successiva richiesta di rateizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della notifica di tutte le cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggio di riscossione

    La Corte rileva che l'aggio di riscossione è previsto dalla legge e dovuto per il solo fatto della notifica della cartella di pagamento o per il mancato pagamento entro i termini. La sua misura è determinata dalla normativa e non è legata all'esercizio di specifiche attività, ma copre gli oneri complessivi della struttura dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 81
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo