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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
LOPES SANTO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004752773 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047432533000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
LA RO IT ER - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004699607 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201600474325330001 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 promuovevano ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso le intimazioni di pagamento meglio indicate in epigrafe, notificate in data
20/11/2024, e riferite rispettivamente alla cartella di pagamento nr. 293 2016 0047432533000, per IRPEF, anno d'imposta 2012, di complessivi euro 1.256,00, oltre interessi per euro 153,20 e sanzioni per euro
376,80, e alla cartella di pagamento nr. 293 2016 0047432533001, per IRPEF, anno d'imposta 2012, di complessivi euro 1.256,00, oltre interessi per euro 153,20 e sanzioni per euro 376,80.
Parte ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti richiamati nelle intimazioni impugnate sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità delle pretese per omessa notifica degli atti richiamati dalle intimazioni di pagamento, con conseguente decadenza dal potere impositivo;
2) il difetto di motivazione dell'atto di intimazione, anche con riferimento al criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Invero, parte resistente ha documentato la rituale notifica delle cartelle prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate. In particolare, la cartella n. 29320160047432533 000 risulta notificata a Ricorrente_1 ex art. 140 c.p. c. in data 06.04.2017 come da referto di notifica, avviso di deposito atti nella Casa del Comune e distinta raccomanda informativa ed avviso di ricevimento prodotti in giudizio.
La cartella n. 29320160047432533 001 risulta notificata a Nominativo_2 ex art. 140 c.p.c. in data 06.04.2017 come da referto di notifica, avviso di deposito atti nella Casa del Comune e distinta raccomanda informativa.
Parte ricorrente contesta la conformità all'originale delle copie fotostatiche attestanti la ritualità della notificazione. Ritiene, peraltro, la Corte che la contestazione, nei termini in cui è stata formulata, appare inammissibile per la sua assoluta genericità.
Al riguarda vale osservare che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco non solo il documento che si intende contestare, ma anche e soprattutto gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cass. n.16557/2019).
Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente si è limitata a disconoscere le copie fotostatiche attestanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento, senza precisare quali potrebbero essere gli aspetti differenziali tra la documentazione prodotta in copia e quella originale. Ne consegue che il disconoscimento è privo di rilievo giuridico, non essendo emersi elementi che inducano a dubitare della conformità delle copie agli originali.
Non si ravvisa neanche la necessità di produrre le cartelle di pagamento, in ragione del fatto che i numeri delle cartelle pagamento riportati nelle intimazioni di pagamento impugnati corrispondono ai numeri delle cartelle di pagamento riportati negli avvisi di ricevimento.
La rituale notifica delle cartelle di pagamento neutralizza tutte le contestazioni di parte ricorrente.
Le pretese portate dalle cartelle, infatti, si sono consolidate a seguito della notifica delle stesse e dell'omessa impugnazione nei termini di legge.
Ciò implica che in questa sede non possano trovare ingresso tutte le contestazioni attinenti all'an ed al quantum delle pretese medesime.
Va rigettato anche l'eccepito vizio di motivazione degli atti impugnati. Le intimazioni di pagamento si riportano, infatti, a cartelle di pagamento ritualmente notificate e ciò è sufficiente per fare conoscere ai destinatari i presupposti di fatto e di diritto delle pretese.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell'Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte resistente, che liquida in complessive € 1.065,00, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania lì 06/02/2026
Il Presidente est.
OR AZ
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
LOPES SANTO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004752773 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047432533000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
LA RO IT ER - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004699607 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201600474325330001 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_1 e Nominativo_2 promuovevano ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso le intimazioni di pagamento meglio indicate in epigrafe, notificate in data
20/11/2024, e riferite rispettivamente alla cartella di pagamento nr. 293 2016 0047432533000, per IRPEF, anno d'imposta 2012, di complessivi euro 1.256,00, oltre interessi per euro 153,20 e sanzioni per euro
376,80, e alla cartella di pagamento nr. 293 2016 0047432533001, per IRPEF, anno d'imposta 2012, di complessivi euro 1.256,00, oltre interessi per euro 153,20 e sanzioni per euro 376,80.
Parte ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti richiamati nelle intimazioni impugnate sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità delle pretese per omessa notifica degli atti richiamati dalle intimazioni di pagamento, con conseguente decadenza dal potere impositivo;
2) il difetto di motivazione dell'atto di intimazione, anche con riferimento al criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Invero, parte resistente ha documentato la rituale notifica delle cartelle prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate. In particolare, la cartella n. 29320160047432533 000 risulta notificata a Ricorrente_1 ex art. 140 c.p. c. in data 06.04.2017 come da referto di notifica, avviso di deposito atti nella Casa del Comune e distinta raccomanda informativa ed avviso di ricevimento prodotti in giudizio.
La cartella n. 29320160047432533 001 risulta notificata a Nominativo_2 ex art. 140 c.p.c. in data 06.04.2017 come da referto di notifica, avviso di deposito atti nella Casa del Comune e distinta raccomanda informativa.
Parte ricorrente contesta la conformità all'originale delle copie fotostatiche attestanti la ritualità della notificazione. Ritiene, peraltro, la Corte che la contestazione, nei termini in cui è stata formulata, appare inammissibile per la sua assoluta genericità.
Al riguarda vale osservare che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco non solo il documento che si intende contestare, ma anche e soprattutto gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cass. n.16557/2019).
Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente si è limitata a disconoscere le copie fotostatiche attestanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento, senza precisare quali potrebbero essere gli aspetti differenziali tra la documentazione prodotta in copia e quella originale. Ne consegue che il disconoscimento è privo di rilievo giuridico, non essendo emersi elementi che inducano a dubitare della conformità delle copie agli originali.
Non si ravvisa neanche la necessità di produrre le cartelle di pagamento, in ragione del fatto che i numeri delle cartelle pagamento riportati nelle intimazioni di pagamento impugnati corrispondono ai numeri delle cartelle di pagamento riportati negli avvisi di ricevimento.
La rituale notifica delle cartelle di pagamento neutralizza tutte le contestazioni di parte ricorrente.
Le pretese portate dalle cartelle, infatti, si sono consolidate a seguito della notifica delle stesse e dell'omessa impugnazione nei termini di legge.
Ciò implica che in questa sede non possano trovare ingresso tutte le contestazioni attinenti all'an ed al quantum delle pretese medesime.
Va rigettato anche l'eccepito vizio di motivazione degli atti impugnati. Le intimazioni di pagamento si riportano, infatti, a cartelle di pagamento ritualmente notificate e ciò è sufficiente per fare conoscere ai destinatari i presupposti di fatto e di diritto delle pretese.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell'Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte resistente, che liquida in complessive € 1.065,00, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania lì 06/02/2026
Il Presidente est.
OR AZ