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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. IO IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 2585/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 09:00 sono presenti l'avv. BRUNO FEDERICO per parte ricorrente nonché l'avv. MAUCERI DANIELA per la parte resistente.
Nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Bruno rileva la tardività delle note depositate in data 11.12.2025 dalla
CP_1
L'avv. Mauceri rileva che il deposito consiste soltanto nell'aggiornamento del credito esistente e vantato dalla CP_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
IO IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BRUNO FEDERICO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-convenuta contumace–
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
DA Mauceri
- resistente – oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- annulla il preavviso di fermo amministrativo 29680202500015980000, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.
29620220013619049000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_2
2 lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500015980000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620220013619049000 emessa per crediti vantati dalla C.N.P.A.F, deducendone l'illegittimità per duplicazione del ruolo esattoriale e inesistenza del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta contestando variamente il ricorso, di cui chiedeva il rigetto e CP_1
formulando altresì domanda di pagamento diretto del proprio credito.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta , CP_2
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti costituite, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente che la Controparte_1
ha iscritto a ruolo gli importi dovuti da sé dovuti per l'anno 2010 e su tale presupposto l' ha formato la Cartella di pagamento n. Controparte_3
29620210009125449000 notificatagli in data 17.11.2022 e che, per le medesime pretese, l' ha formato un'ulteriore cartella Controparte_4
di pagamento n. 29620220013619049000 notificata il 15.12.2022 nella quale figurano – nuovamente – i contributi previdenziali di CP_1
riferiti all'anno 2010, configurandosi un'illegittima duplicazione del ruolo esattoriale.
Deduce ancora che per i debiti afferenti all'annualità 2010 sopra citati veniva fatta istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 commi 231~252
3 della L. 197/2022, pagando le relative rate ed essendo pertanto, ai sensi del comma 240 [A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione] della prefata legge illegittimo il provvedimento di fermo nonché pagato il debito verso la CP_1
Eccepisce la l'inesistenza di alcuna duplicazione del ruolo, CP_1
“infatti i versamenti al citati dal Controparte_5
ricorrente, sono relativi alla cartella esattoriale 020210009125449000
(Ruolo 2020) non oggetto di impugnazione;
versamenti che è bene sottolineare attengono alla quarta rata che, come risulta dall'estratto del
Concessionario, è stata parzialmente saldata;
di contro la cartella esattoriale 0202213619049000 (ruolo 2021), impugnata col ricorso che ha dato origine al presente procedimento, non risulta allo stato saldata”.
Come del resto evidenziato dalla parte ricorrente, la domanda giudiziale svolta in ricorso è limitata alla contestazione della legittimità dell'atto impugnato per violazione del prefato comma 240 dell'art. 1 della L.
197/20252 e non viceversa incentrato sulla legittimità della pretesa contributiva della Cassa Forense, non essendo venuto in contestazione la debenza contributiva verso la stessa, incontestata dal ricorrente stesso e per la quale veniva più volte chiesta e accordata la rateizzazione del pagamento presso gli uffici dell'Ente creditore.
La parte resistente contesta il mancato saldo del ruolo 2021 essendo i versamenti relativi al ruolo 2020, non oggetto del giudizio.
Va sulla scorta della domanda giudiziale svolta nei soli confronti dell' e solo per l'annullamento del Controparte_2
preavviso, limitato il thema decidendum alla legittimità del provvedimento
4 di fermo, non venendo in discussione la debenza contributiva verso la cassa e non essendo stata svolta alcuna opposizione a cartella e, conseguentemente, al ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento.
Nell'istanza di rateizzazione è ricompresa la cartella n.
29620210009125449000; in detta cartella sono ricompresi il conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2019.
La cartella n. 29620220013619049000 contiene: conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2020.
Appare evidente che il contenuto delle due cartelle differisce soltanto relativamente alle somme relative ad anni diversi dal 2010, essendo viceversa identiche le somme relative al 2010.
Dall'esame dei titoli esecutivi, si palesa che uno dei due era compreso nella
5 definizione agevolata e che, in costanza di questa, è stato emesso il secondo.
Orbene, posto che al mancato pagamento di un'ingiunzione di pagamento può conseguire un'esecuzione forzata previo atto di intimazione, ma non l'emissione di un ulteriore titolo esecutivo (sostanzialmente equivalente all'ottenimento e notifica di due decreti ingiuntivi per lo stesso credito) appare evidente che la formazione del titolo stragiudiziale sul credito oggetto di definizione agevolata in corso di pagamento non può considerarsi legittimo.
Né comunque l' (che non si costituisce in giudizio) Controparte_6
comunica una qualsiasi circostanza (ad. es. decadenza dal beneficio del termine) dovuta al mancato pagamento, al quale a ben vedere potrebbe conseguire un atto di intimazione (precetto) sul medesimo titolo.
Riassumendo, non essendo oggetto del giudizio la verità del credito, né la potestà impositiva del creditore, né la prescrizione dei crediti, e dovendo interpretarsi la inesistenza del credito enunciata dalla parte ricorrente come limitata alla cartella per la quale si chiede l'annullamento nella parte duplicata, appare inconferente la domanda di pagamento diretto svolta dalla resistente che viceversa sarebbe stata legittima e accoglibile nel caso CP_1
in cui per difetto dell'agente della riscossione l'oggetto del giudizio vertesse sul diritto di credito della stessa.
Né, comunque, essendo stata formata e notificata una cartella esattoriale sui contributi 2010 impagati, ritualmente notificata e non opposta, il credito della se impagato, non si pone come più esigibile a mezzo ruolo CP_1
esattoriale, essendo al contrario vivo e attuale fino al saldo.
Non essendovi nel caso di specie - come sopra accennato – alcuna eccepita decadenza dal beneficio del termine, né avendo l'Ente riscossore (unico titolare dell'azione esecutiva) dichiarato il mancato pagamento di ratei, appare impossibile che tale decadenza sia eccepita e comminata dall'ente creditore, né quantificato il pagato e l'impagato, rendendo così priva di contenuto la condanna del pagamento di una somma non precisata.
Resta irrilevante la differenza di somme (per € 564,44) tra l'una e l'altra
6 cartella relative ad annualità contributive diverse, dovendo considerare in virtù dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013) l'intera cartella e non una sua parte non spendibile nel provvedimento conservativo.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra spiegati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a solo carico dell'agente della riscossione, non avendo svolto la parte ricorrente alcuna domanda nei confronti della cassa forense
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
Il Giudice Onorario
IO IN
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. IO IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 2585/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 09:00 sono presenti l'avv. BRUNO FEDERICO per parte ricorrente nonché l'avv. MAUCERI DANIELA per la parte resistente.
Nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Bruno rileva la tardività delle note depositate in data 11.12.2025 dalla
CP_1
L'avv. Mauceri rileva che il deposito consiste soltanto nell'aggiornamento del credito esistente e vantato dalla CP_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
IO IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BRUNO FEDERICO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-convenuta contumace–
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
DA Mauceri
- resistente – oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- annulla il preavviso di fermo amministrativo 29680202500015980000, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.
29620220013619049000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_2
2 lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
- compensa le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500015980000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620220013619049000 emessa per crediti vantati dalla C.N.P.A.F, deducendone l'illegittimità per duplicazione del ruolo esattoriale e inesistenza del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta contestando variamente il ricorso, di cui chiedeva il rigetto e CP_1
formulando altresì domanda di pagamento diretto del proprio credito.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta , CP_2
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti costituite, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente che la Controparte_1
ha iscritto a ruolo gli importi dovuti da sé dovuti per l'anno 2010 e su tale presupposto l' ha formato la Cartella di pagamento n. Controparte_3
29620210009125449000 notificatagli in data 17.11.2022 e che, per le medesime pretese, l' ha formato un'ulteriore cartella Controparte_4
di pagamento n. 29620220013619049000 notificata il 15.12.2022 nella quale figurano – nuovamente – i contributi previdenziali di CP_1
riferiti all'anno 2010, configurandosi un'illegittima duplicazione del ruolo esattoriale.
Deduce ancora che per i debiti afferenti all'annualità 2010 sopra citati veniva fatta istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 commi 231~252
3 della L. 197/2022, pagando le relative rate ed essendo pertanto, ai sensi del comma 240 [A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione] della prefata legge illegittimo il provvedimento di fermo nonché pagato il debito verso la CP_1
Eccepisce la l'inesistenza di alcuna duplicazione del ruolo, CP_1
“infatti i versamenti al citati dal Controparte_5
ricorrente, sono relativi alla cartella esattoriale 020210009125449000
(Ruolo 2020) non oggetto di impugnazione;
versamenti che è bene sottolineare attengono alla quarta rata che, come risulta dall'estratto del
Concessionario, è stata parzialmente saldata;
di contro la cartella esattoriale 0202213619049000 (ruolo 2021), impugnata col ricorso che ha dato origine al presente procedimento, non risulta allo stato saldata”.
Come del resto evidenziato dalla parte ricorrente, la domanda giudiziale svolta in ricorso è limitata alla contestazione della legittimità dell'atto impugnato per violazione del prefato comma 240 dell'art. 1 della L.
197/20252 e non viceversa incentrato sulla legittimità della pretesa contributiva della Cassa Forense, non essendo venuto in contestazione la debenza contributiva verso la stessa, incontestata dal ricorrente stesso e per la quale veniva più volte chiesta e accordata la rateizzazione del pagamento presso gli uffici dell'Ente creditore.
La parte resistente contesta il mancato saldo del ruolo 2021 essendo i versamenti relativi al ruolo 2020, non oggetto del giudizio.
Va sulla scorta della domanda giudiziale svolta nei soli confronti dell' e solo per l'annullamento del Controparte_2
preavviso, limitato il thema decidendum alla legittimità del provvedimento
4 di fermo, non venendo in discussione la debenza contributiva verso la cassa e non essendo stata svolta alcuna opposizione a cartella e, conseguentemente, al ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento.
Nell'istanza di rateizzazione è ricompresa la cartella n.
29620210009125449000; in detta cartella sono ricompresi il conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2019.
La cartella n. 29620220013619049000 contiene: conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2020.
Appare evidente che il contenuto delle due cartelle differisce soltanto relativamente alle somme relative ad anni diversi dal 2010, essendo viceversa identiche le somme relative al 2010.
Dall'esame dei titoli esecutivi, si palesa che uno dei due era compreso nella
5 definizione agevolata e che, in costanza di questa, è stato emesso il secondo.
Orbene, posto che al mancato pagamento di un'ingiunzione di pagamento può conseguire un'esecuzione forzata previo atto di intimazione, ma non l'emissione di un ulteriore titolo esecutivo (sostanzialmente equivalente all'ottenimento e notifica di due decreti ingiuntivi per lo stesso credito) appare evidente che la formazione del titolo stragiudiziale sul credito oggetto di definizione agevolata in corso di pagamento non può considerarsi legittimo.
Né comunque l' (che non si costituisce in giudizio) Controparte_6
comunica una qualsiasi circostanza (ad. es. decadenza dal beneficio del termine) dovuta al mancato pagamento, al quale a ben vedere potrebbe conseguire un atto di intimazione (precetto) sul medesimo titolo.
Riassumendo, non essendo oggetto del giudizio la verità del credito, né la potestà impositiva del creditore, né la prescrizione dei crediti, e dovendo interpretarsi la inesistenza del credito enunciata dalla parte ricorrente come limitata alla cartella per la quale si chiede l'annullamento nella parte duplicata, appare inconferente la domanda di pagamento diretto svolta dalla resistente che viceversa sarebbe stata legittima e accoglibile nel caso CP_1
in cui per difetto dell'agente della riscossione l'oggetto del giudizio vertesse sul diritto di credito della stessa.
Né, comunque, essendo stata formata e notificata una cartella esattoriale sui contributi 2010 impagati, ritualmente notificata e non opposta, il credito della se impagato, non si pone come più esigibile a mezzo ruolo CP_1
esattoriale, essendo al contrario vivo e attuale fino al saldo.
Non essendovi nel caso di specie - come sopra accennato – alcuna eccepita decadenza dal beneficio del termine, né avendo l'Ente riscossore (unico titolare dell'azione esecutiva) dichiarato il mancato pagamento di ratei, appare impossibile che tale decadenza sia eccepita e comminata dall'ente creditore, né quantificato il pagato e l'impagato, rendendo così priva di contenuto la condanna del pagamento di una somma non precisata.
Resta irrilevante la differenza di somme (per € 564,44) tra l'una e l'altra
6 cartella relative ad annualità contributive diverse, dovendo considerare in virtù dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013) l'intera cartella e non una sua parte non spendibile nel provvedimento conservativo.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra spiegati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a solo carico dell'agente della riscossione, non avendo svolto la parte ricorrente alcuna domanda nei confronti della cassa forense
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
Il Giudice Onorario
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