Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4516 del 2025, proposto da ISOLTETTI s.n.c. di AN NI e LL TO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
contro
Provincia di Caserta, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatasi sulla ordinanza n. 991/2024, N.R.G. 4590/2022, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione civile, in data 7.3.2024, resa in formula esecutiva l'8.3.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IU SI, nessuno comparso per la parte il cui difensore, con nota depositata il 26/1/2026, ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente espone che:
- con ordinanza n. 991/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, la Corte di Appello di Napoli ordinava alla Provincia di Caserta:
a) di versare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta l’indennità di occupazione legittima così determinata:
“ dal 6.9.2006 al 5.9.2007: € 2.509,32, oltre interessi legali dal 6.9.2006;
dal 6.9.2007 al 5.9.2008: € 2.509,32, oltre interessi legali dal 6.9.2007;
per ciascun mese o frazione di mese dal 6.9.2008 al 4.2.2009: € 209,11, oltre interessi legali a partire da ciascun mese di decorrenza ”.
b) di pagare le spese di lite liquidate in complessivi € 4.271,00 per compensi ed € 640,65 per spese generali;
- l’ordinanza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 8 marzo 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna della p.a. intimata al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
La Provincia di Caserta non si è costituita.
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario hanno un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato alla Provincia di Caserta di dare ottemperanza al giudicato di cui all’ordinanza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore:
a) mediante versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta degli importi pari:
- a € 2.509,32, oltre interessi legali dal 6.9.2006;
- a € 2.509,32, oltre interessi legali dal 6.9.2007;
- a € 209,11, oltre interessi legali a partire da ciascun mese di decorrenza, per ciascun mese o frazione di mese dal 6.9.2008 al 4.2.2009;
b) mediante pagamento dell’importo di € 4.271,00 per compensi ed € 640,65 per spese generali, oltre accessori di legge; per quanto riguarda le spese successive, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie, specificandosi che le ulteriori somme sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica e alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c., o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. VI, 14 maggio 2021 n. 3803).
Va altresì accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2021).
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’UOS - Autorità Espropriante della Regione Campania, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, che provvederà ad adempiere all’ordinanza della Corte di Appello, nei termini innanzi chiariti, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza a cura della parte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Provincia di Caserta di dare esecuzione all'ordinanza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’UOS - Autorità Espropriante della Regione Campania, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna la Provincia di Caserta al pagamento:
- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- della penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
IU SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SI | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO