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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2949 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili)” TRA
– difeso e rappresentato dall'avv. LIUZZI Antonella Parte_1
E
- difesa e rappresentato dall'avv. CELESTE Anna Rita Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 il signor premesso che Parte_1 il giorno 30/12/1995, contraeva matrimonio in Taranto con la signora che dall'unione nascevano i figli in Parte_2 Persona_1 data 10/04/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_2
, in data 05/09/2003; che l'unione era naufragata senza possibilità di
[...] riconciliazione, chiedeva di pronunciare la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed in particolare di provvedere secondo giustizia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi, in favore della signora , in Parte_2 considerazione della convivenza della resistente con il figlio Persona_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nulla
[...] disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente indipendenti;
di porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della signora , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_2 , una somma mensile non superiore a euro 200,00 nonché di Persona_2 concorrere, nella misura del 50 %, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio che, pronunciata la sentenza di separazione e decorsi i termini di Persona_2 legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Instauratosi il contradditorio in data 10/10/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione Parte_2 personale dei coniugi e di successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di disporre a carico del signor un assegno di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario mensile in favore del figlio Persona_2 dell'importo di euro 300,00; di assegnare alla signora la casa Parte_2 coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, che continuerà a viverci col figlio
[...]
; nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo Persona_2 economicamente indipendenti.
All'udienza del 11/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nell'accordo allegato al verbale della predetta udienza.
Va pertanto pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va, pertanto, accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 11/11/2025 cui ci si riporta integralmente, considerata la situazione complessiva delle parti, considerato che il predetto accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e soddisfa le esigenze della prole, questo Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue. Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in Parte_1 Parte_2 data 23/06/2025 così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Taranto il 06/09/1967 e nata a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in Taranto, con atto regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n. 1, parte 2, serie A, anno 1995; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Parte_2 nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 11/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Taranto. Spese integralmente compensate. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio. Così deciso in Taranto, 12 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2949 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili)” TRA
– difeso e rappresentato dall'avv. LIUZZI Antonella Parte_1
E
- difesa e rappresentato dall'avv. CELESTE Anna Rita Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 il signor premesso che Parte_1 il giorno 30/12/1995, contraeva matrimonio in Taranto con la signora che dall'unione nascevano i figli in Parte_2 Persona_1 data 10/04/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_2
, in data 05/09/2003; che l'unione era naufragata senza possibilità di
[...] riconciliazione, chiedeva di pronunciare la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed in particolare di provvedere secondo giustizia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi, in favore della signora , in Parte_2 considerazione della convivenza della resistente con il figlio Persona_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nulla
[...] disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente indipendenti;
di porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della signora , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_2 , una somma mensile non superiore a euro 200,00 nonché di Persona_2 concorrere, nella misura del 50 %, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio che, pronunciata la sentenza di separazione e decorsi i termini di Persona_2 legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Instauratosi il contradditorio in data 10/10/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione Parte_2 personale dei coniugi e di successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di disporre a carico del signor un assegno di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario mensile in favore del figlio Persona_2 dell'importo di euro 300,00; di assegnare alla signora la casa Parte_2 coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, che continuerà a viverci col figlio
[...]
; nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo Persona_2 economicamente indipendenti.
All'udienza del 11/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nell'accordo allegato al verbale della predetta udienza.
Va pertanto pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va, pertanto, accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 11/11/2025 cui ci si riporta integralmente, considerata la situazione complessiva delle parti, considerato che il predetto accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e soddisfa le esigenze della prole, questo Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue. Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in Parte_1 Parte_2 data 23/06/2025 così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Taranto il 06/09/1967 e nata a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in Taranto, con atto regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n. 1, parte 2, serie A, anno 1995; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Parte_2 nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 11/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Taranto. Spese integralmente compensate. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio. Così deciso in Taranto, 12 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi