Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 31/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2025, proposto da
IM MM, RI LA MM, EL MM, AN MM, LI MM, NA MM, AO MM e RI PU, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio
accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Latina sull’istanza dei ricorrenti datata 28 gennaio 2025 avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del vincolo boschivo e la certificazione di erronea perimetrazione di area boscata ai sensi degli artt. 16, c. 2 e 39, c. 4, lett. a, c. 5 e 6 delle N.T.A. del P.T.P.R. vigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa OS IA AU ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti agiscono per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Latina sull’istanza 28 gennaio 2025 con la quale hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza di vincolo boschivo e la certificazione di erronea perimetrazione di area boscata ai sensi degli artt. 16, c. 2 e 39, c. 4, lett. a, c. 5 e 6 delle N.T.A. del P.T.P.R. vigente.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Latina, contrastando le richieste dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo;
3. Con memoria depositata in data 27 ottobre 2025 il Comune di Latina ha evidenziato di avere dato riscontro all’istanza dei ricorrenti con nota del 16 ottobre 2025 di cui ha depositato copia in giudizio, comunicata al difensore dei ricorrenti a mezzo pec. Nella predetta nota si dichiara che “ l’esito combinato delle istruttorie, integrato con gli aspetti odierni in ossequio alla sentenza 329/2024 del TAR Lazio Sez. Latina, esclude la natura produttiva dell’impianto e conclude per presenza di un «Bosco» ed il vincolo è correttamente apposto valido ed efficace”.
4. In vista della camera di consiglio del 19 dicembre 2025 le parti ricorrenti hanno depositato memoria difensiva, chiedendo che venisse dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. All’udienza camerale del 19 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibilità di una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la causa è stata assunta in decisione.
6. Rilevato che sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
In base al principio consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, la sopraggiunta carenza di interesse si configura quando, successivamente alla proposizione del ricorso, intervengono fatti che fanno venir meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale. Nel caso di ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, l’adozione del provvedimento richiesto nelle more del giudizio determina necessariamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il T.A.R. Campania – Napoli, con sentenza n. 5177 del 2022, ha chiarito che “qualora successivamente alla proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della P.A. sopravvenga l’adozione del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. Analogamente il T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1743 del 2024, ha stabilito che “nel caso di ricorso avverso il silenzio-inadempimento, qualora l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
Nel caso di specie, la nota comunale del 16 ottobre 2025 si è pronunciata sull’istanza dei ricorrenti di accertamento dell’inesistenza del vincolo boschivo sul terreno di loro proprietà e di esatta perimetrazione dell’area boscata, facendo così venir meno il silenzio inadempimento dell’Ente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN MO AT PI, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
OS IA AU ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS IA AU ES | IN MO AT PI |
IL SEGRETARIO