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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'AVV. Elena Zappelli per il ricorrente
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Elena Zappelli precisa le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1411/2024 promossa da:
, nato a [...] il 15/ 04/1969, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GABELLINI NICOLA e dall'avv. Elena Zappelli
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Parte_1 CP_1 al fine di “accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto
[...]
dell'eredità della madre - Sig.ra - - nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
09/12/2014 - ricomprendente le seguenti quote immobiliari: - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano S1 – T, distinto al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella 353 Sub 1, Cat.A/4, Classe 03, Cons. 3,5 vani,
R.C. Euro: 187,99; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(RN), VIA BARI n. 21 Piano 1, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella
353 Sub 2, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 5 vani, R.C. Euro: 278,89; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano 2, distinto al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 6 del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 3, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21
Piano 1 - 2 - 3, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 4,
Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66. Rappresentava che pende avanti l'intestato Tribunale –
Sez. Esecuzioni Immobiliari – procedura esecutiva promossa da contro il Sig. Parte_1
, iscritta al N.190/22 -e che nell'ambito di detta procedura il Giudice delle Controparte_1
Esecuzioni, autorizzava il creditore istante a procedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione agli immobili pignorati, non essendo stata trascritta alcuna accettazione tacita delle suddette eredità. Ciò premesso, deduceva l'attore che ha accettato tacitamente, ex Controparte_1 art. 476 c.c., l'eredità della madre per essere entrato nel pieno possesso dell'eredità, Persona_1 avendo addirittura portato la propria residenza nell'immobile sito in Via Bari 43/B ove stabilmente vive con la propria famiglia.
Accertata la regolarità della notifica, all'udienza del 29.1.2025 veniva dichiarata la contumacia di
Controparte_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria se non documentale, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025.
Nel merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.”
(cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base pagina 3 di 6 alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II
27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità. Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità
è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass. 5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il pagina 4 di 6 chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass. 5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo al convenuto sia il possesso dell'immobile di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc. Dalla documentazione in atti risulta infatti che unitamente alla propria famiglie Controparte_1
abbia posto la propria residenza proprio nell'immobile di proprietà del de cuius (vedi certificato storico di residenza depositato sub doc. 3 depositato in data 1.2.2025 e certificato di stato famiglia sub doc. 2).
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza del e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c. CP_1
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che il resistente ha tacitamente accettato ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate e considerata la procedura semplificata prevista dall'art. 281 decies c.p.c. con istruttoria solo documentale.
L'obbligo di trascrizione del presente provvedimento segue per legge.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara erede puro e Controparte_1
semplice di con conseguente subentro dello stesso in tutte le posizioni attive e passive Persona_1
pagina 5 di 6 relitte dalla de cuius ed in particolare nella proprietà per la - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano S1 – T, distinto al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella 353 Sub 1, Cat.A/4, Classe 03, Cons. 3,5 vani,
R.C. Euro: 187,99; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(RN), VIA BARI n. 21 Piano 1, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella
353 Sub 2, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 5 vani, R.C. Euro: 278,89; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano 2, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 3, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21
Piano 1 - 2 - 3, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 4,
Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66;
ordina al Conservatore dei RRII di Rimini di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 3.518,00 (di cui €3.000,00 per compensi di avvocato ed €518,00 per esborsi) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'AVV. Elena Zappelli per il ricorrente
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. Elena Zappelli precisa le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1411/2024 promossa da:
, nato a [...] il 15/ 04/1969, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GABELLINI NICOLA e dall'avv. Elena Zappelli
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Parte_1 CP_1 al fine di “accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto
[...]
dell'eredità della madre - Sig.ra - - nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
09/12/2014 - ricomprendente le seguenti quote immobiliari: - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano S1 – T, distinto al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella 353 Sub 1, Cat.A/4, Classe 03, Cons. 3,5 vani,
R.C. Euro: 187,99; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(RN), VIA BARI n. 21 Piano 1, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella
353 Sub 2, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 5 vani, R.C. Euro: 278,89; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano 2, distinto al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 6 del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 3, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21
Piano 1 - 2 - 3, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 4,
Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66. Rappresentava che pende avanti l'intestato Tribunale –
Sez. Esecuzioni Immobiliari – procedura esecutiva promossa da contro il Sig. Parte_1
, iscritta al N.190/22 -e che nell'ambito di detta procedura il Giudice delle Controparte_1
Esecuzioni, autorizzava il creditore istante a procedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione agli immobili pignorati, non essendo stata trascritta alcuna accettazione tacita delle suddette eredità. Ciò premesso, deduceva l'attore che ha accettato tacitamente, ex Controparte_1 art. 476 c.c., l'eredità della madre per essere entrato nel pieno possesso dell'eredità, Persona_1 avendo addirittura portato la propria residenza nell'immobile sito in Via Bari 43/B ove stabilmente vive con la propria famiglia.
Accertata la regolarità della notifica, all'udienza del 29.1.2025 veniva dichiarata la contumacia di
Controparte_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria se non documentale, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025.
Nel merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.”
(cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base pagina 3 di 6 alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II
27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità. Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità
è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass. 5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il pagina 4 di 6 chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass. 5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo al convenuto sia il possesso dell'immobile di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc. Dalla documentazione in atti risulta infatti che unitamente alla propria famiglie Controparte_1
abbia posto la propria residenza proprio nell'immobile di proprietà del de cuius (vedi certificato storico di residenza depositato sub doc. 3 depositato in data 1.2.2025 e certificato di stato famiglia sub doc. 2).
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza del e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c. CP_1
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che il resistente ha tacitamente accettato ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate e considerata la procedura semplificata prevista dall'art. 281 decies c.p.c. con istruttoria solo documentale.
L'obbligo di trascrizione del presente provvedimento segue per legge.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara erede puro e Controparte_1
semplice di con conseguente subentro dello stesso in tutte le posizioni attive e passive Persona_1
pagina 5 di 6 relitte dalla de cuius ed in particolare nella proprietà per la - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano S1 – T, distinto al Catasto
Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella 353 Sub 1, Cat.A/4, Classe 03, Cons. 3,5 vani,
R.C. Euro: 187,99; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(RN), VIA BARI n. 21 Piano 1, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9 particella
353 Sub 2, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 5 vani, R.C. Euro: 278,89; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21 Piano 2, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 3, Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66; - quota pari a 9/27 dell'immobile sito in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA BARI n. 21
Piano 1 - 2 - 3, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 9, particella 353 Sub 4,
Cat.A/3, Classe 03, Cons. 6 vani, R.C.334,66;
ordina al Conservatore dei RRII di Rimini di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 3.518,00 (di cui €3.000,00 per compensi di avvocato ed €518,00 per esborsi) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 6 di 6