Articolo 20 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 marzo 1958
Art. 20.
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso puo' essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958