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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 7970/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 26/06/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7970/2024, promossa da:
1) , C.F. di nazionalità argentina, Parte_1 C.F._1 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Numer_1
Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
2) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_2 C.F._2 documento d'identità , nata a [...]- Buenos Aires il 19.08.2009, con Numer_2 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires, in persona di Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_1 genitoriale sulla minore in questione;
3) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_3 C.F._3 documento d'identità n. , nato a [...]- Buenos Aires il 28.08.2000, con Numer_3 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
4) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_4 C.F._4 documento d'identità n. , nato a [...]-Buenos Aires il 14.09.2003, con Numer_4 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
5) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_5 C.F._5 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Numer_5
4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
- 1 - 6) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_6 C.F._6
d'identità n. , nata a [...] il [...], con domicilio in 4234 Hazepoint Numer_6
Dr. Katy, Texas- USA, in persona di e Parte_5 Persona_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
[...]
7) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_7 C.F._7 documento d'identità n. , nato a [...], Buenos Aires il 23.03.1999, con Numer_7 domicilio in 4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
8) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_8 C.F._8 documento d'identità n. , nata a [...], Buenos Aires il 23.04.2001, con Numer_8 domicilio in 4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
9) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_9 C.F._9
d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Numer_9
4175, Tigre, prov. di Buenos Aires;
10) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_10 C.F._10
d'identità n. nato a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Nume_10
4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di e Parte_9 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
Parte_11
11) , C.F. di nazionalità argentina, documento Parte_12 C.F._11
d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Nume_11
4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di e Parte_9 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
Parte_11
12) C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_13 C.F._12
d'identità n. , nato a [...], Buenos Aires il 04.12.2012, con domicilio in Numer_12
Corso Peron 4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di Parte_9
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] Parte_11 minore in questione;
13) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_14 C.F._13 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Nume_13
Corso Peron 4175 a Benavidez, Tigre, prov. Di Buenos Aires;
14) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_15 C.F._14 documento d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Nume_13
Corso del Libertador 3655 a La Lucila, prov. di Buenos Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTA ALESSANDRINI, giusta procure in atti
- 2 -
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso presentato, contrariis reiectis - Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni ricorrenti come, ut sopra generalizzati, per trasmissione iure sanguinis essendo discendenti da cittadino italiano, senza che si sia mai verificata alcuna interruzione o perdita del diritto stesso;
e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Controparte_2
Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 06/05/2024 e depositato in data 08/05/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 03/07/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 17/02/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 26/06/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti instano per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbero asseritamente diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, se ne desume che essi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo o ), nato il [...] a [...] Persona_2 Pt_11
Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che, a dispetto di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta sufficientemente documentato che bbia generato la discendenza indicata in ricorso. Persona_2
Invero, a non può essere attribuito, con certezza, il Persona_2 vissuto che i ricorrenti sostengono, invece, che egli abbia avuto in Argentina. Ciò in quanto non è stato depositato l'atto di nascita di Persona_2 il quale risulta solo asseritamente nato il [...] a [...]. Va considerato, più specificatamente, che, in sede di trasmissione telematica dell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti si sono espressamente “riservati di depositare” l'estratto dell'atto di nascita dell'avo (pag. 4, non numerata, del ricorso). Tale riserva documentale – neppure ammissibile perché, a monte, contrasta con le disposizioni che regolamentano il rito semplificato di cognizione (v. art. 281-undecies, co. 1, c.p.c. nonché art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.), oggi più stringenti a seguito delle modifiche che hanno interessato l'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011 che richiama il suddetto rito – non motivata o in altro modo giustificata, non è mai stata sanata in corso di causa. Parte ricorrente, lungi dal rappresentare l'esistenza di un ostacolo oggettivo e di fondate difficoltà di ordine sia giuridico che pratico per la produzione di un certificato che attesta una situazione immutabile nel tempo già alla data della trasmissione telematica dell'atto introduttivo del presente giudizio, nulla ha dedotto sul punto. Giova, inoltre, rimarcare che il mancato deposito dell'atto di nascita dell'avo si riflette negativamente anche sull'interesse ad agire dei ricorrenti, che risultava (e tuttora risulta) inevitabilmente carente, posto che gli stessi hanno instaurato un giudizio nella consapevolezza di non essere in grado di sostenere la domanda proposta, essendosi riservati di depositare un documento determinante ai fini della decisione. In considerazione della predetta carenza documentale, sintetizzabile nella assenza di atti di stato civile italiani relativi a essendo state tutte le Persona_2 informazioni relative a (o ) desunte da quelli di Persona_2 Pt_11 provenienza argentina – che, con il menzionato atto di nascita, addirittura, contrastano, laddove si consideri che, nell'atto di matrimonio tra e Persona_2
, viene indicato che il primo è nato ad [...] e non a Controparte_3
HE RO, provincia di Asti, come sostenuto dai ricorrenti – ritiene questo Giudice che la odierna parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante,
- 4 - per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendente di un cittadino italiano, poiché, a monte, la evidenziata incompletezza documentale non consente di ricostruire la linea di trasmissione della cittadinanza italiana nei termini di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso come in atti proposto. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia Santamaria
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 26/06/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7970/2024, promossa da:
1) , C.F. di nazionalità argentina, Parte_1 C.F._1 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Numer_1
Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
2) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_2 C.F._2 documento d'identità , nata a [...]- Buenos Aires il 19.08.2009, con Numer_2 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires, in persona di Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_1 genitoriale sulla minore in questione;
3) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_3 C.F._3 documento d'identità n. , nato a [...]- Buenos Aires il 28.08.2000, con Numer_3 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
4) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_4 C.F._4 documento d'identità n. , nato a [...]-Buenos Aires il 14.09.2003, con Numer_4 domicilio in Via Chiclana 364, Beccar- Buenos Aires;
5) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_5 C.F._5 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Numer_5
4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
- 1 - 6) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_6 C.F._6
d'identità n. , nata a [...] il [...], con domicilio in 4234 Hazepoint Numer_6
Dr. Katy, Texas- USA, in persona di e Parte_5 Persona_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
[...]
7) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_7 C.F._7 documento d'identità n. , nato a [...], Buenos Aires il 23.03.1999, con Numer_7 domicilio in 4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
8) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_8 C.F._8 documento d'identità n. , nata a [...], Buenos Aires il 23.04.2001, con Numer_8 domicilio in 4234 Hazepoint Dr. Katy, Texas- USA;
9) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_9 C.F._9
d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Numer_9
4175, Tigre, prov. di Buenos Aires;
10) , C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_10 C.F._10
d'identità n. nato a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Nume_10
4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di e Parte_9 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
Parte_11
11) , C.F. di nazionalità argentina, documento Parte_12 C.F._11
d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Corso Peron Nume_11
4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di e Parte_9 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
Parte_11
12) C.F. , di nazionalità argentina, documento Parte_13 C.F._12
d'identità n. , nato a [...], Buenos Aires il 04.12.2012, con domicilio in Numer_12
Corso Peron 4175, Benavidez, Tigre, prov. di Buenos Aires, in persona di Parte_9
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] Parte_11 minore in questione;
13) , C.F. , di nazionalità argentina, Parte_14 C.F._13 documento d'identità n. , nato a [...] il [...], con domicilio in Nume_13
Corso Peron 4175 a Benavidez, Tigre, prov. Di Buenos Aires;
14) C.F. , di nazionalità argentina, Parte_15 C.F._14 documento d'identità n. nata a [...] il [...], con domicilio in Nume_13
Corso del Libertador 3655 a La Lucila, prov. di Buenos Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTA ALESSANDRINI, giusta procure in atti
- 2 -
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso presentato, contrariis reiectis - Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni ricorrenti come, ut sopra generalizzati, per trasmissione iure sanguinis essendo discendenti da cittadino italiano, senza che si sia mai verificata alcuna interruzione o perdita del diritto stesso;
e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Controparte_2
Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 06/05/2024 e depositato in data 08/05/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 03/07/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 17/02/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 26/06/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti instano per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbero asseritamente diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, se ne desume che essi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo o ), nato il [...] a [...] Persona_2 Pt_11
Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che, a dispetto di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta sufficientemente documentato che bbia generato la discendenza indicata in ricorso. Persona_2
Invero, a non può essere attribuito, con certezza, il Persona_2 vissuto che i ricorrenti sostengono, invece, che egli abbia avuto in Argentina. Ciò in quanto non è stato depositato l'atto di nascita di Persona_2 il quale risulta solo asseritamente nato il [...] a [...]. Va considerato, più specificatamente, che, in sede di trasmissione telematica dell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti si sono espressamente “riservati di depositare” l'estratto dell'atto di nascita dell'avo (pag. 4, non numerata, del ricorso). Tale riserva documentale – neppure ammissibile perché, a monte, contrasta con le disposizioni che regolamentano il rito semplificato di cognizione (v. art. 281-undecies, co. 1, c.p.c. nonché art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.), oggi più stringenti a seguito delle modifiche che hanno interessato l'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011 che richiama il suddetto rito – non motivata o in altro modo giustificata, non è mai stata sanata in corso di causa. Parte ricorrente, lungi dal rappresentare l'esistenza di un ostacolo oggettivo e di fondate difficoltà di ordine sia giuridico che pratico per la produzione di un certificato che attesta una situazione immutabile nel tempo già alla data della trasmissione telematica dell'atto introduttivo del presente giudizio, nulla ha dedotto sul punto. Giova, inoltre, rimarcare che il mancato deposito dell'atto di nascita dell'avo si riflette negativamente anche sull'interesse ad agire dei ricorrenti, che risultava (e tuttora risulta) inevitabilmente carente, posto che gli stessi hanno instaurato un giudizio nella consapevolezza di non essere in grado di sostenere la domanda proposta, essendosi riservati di depositare un documento determinante ai fini della decisione. In considerazione della predetta carenza documentale, sintetizzabile nella assenza di atti di stato civile italiani relativi a essendo state tutte le Persona_2 informazioni relative a (o ) desunte da quelli di Persona_2 Pt_11 provenienza argentina – che, con il menzionato atto di nascita, addirittura, contrastano, laddove si consideri che, nell'atto di matrimonio tra e Persona_2
, viene indicato che il primo è nato ad [...] e non a Controparte_3
HE RO, provincia di Asti, come sostenuto dai ricorrenti – ritiene questo Giudice che la odierna parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante,
- 4 - per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendente di un cittadino italiano, poiché, a monte, la evidenziata incompletezza documentale non consente di ricostruire la linea di trasmissione della cittadinanza italiana nei termini di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso come in atti proposto. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia Santamaria
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