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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2406/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caltagirone
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1796 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.2.2024, depositato in data 20.3.2024, presso la la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1796/2023, notificato in data
2.1.2024, con il quale il Comune di Caltagirone ha richiesto il pagamento della somma di
€. 1.122,21, comprensiva di interessi e sanzioni, per IMU, anno d'imposta 2018. In tale ricorso ha eccepito l'illegittimità del provvedimento per erronea inclusione del terreno tassato tra le aree fabbricabili del Comune di Caltagirone per difetto di presupposto oggettivo in quanto, sebbene nel certificato di destinazione urbanistica le particelle, indicate in seno all'atto impugnato, sono attestate quali ricadenti in zona “C3” (la zona C3 si attua a mezzo di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione convenzionato), a oggi nessun piano particolareggiato né tanto meno alcun piano di lottizzazione è stato presentato per cui il terreno allo stato non è edificabile. Ha aggiunto, ancora, che dalla visura catastale rilasciata in data 26.02.2024 le particelle in oggetto risultano inserite nel catasto terreni come seminativo arboreo. Infine, ha eccepito il difetto di motivazione in quanto nell'atto impugnato viene indicato un valore senza, però, in alcun modo fornire giustificazione sul detto valore accertato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'avviso di accertamento impugnato è legittimo sotto il profilo della motivazione. In esso, infatti, sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato in maniera chiara ed esaustiva e ciò anche in merito al valore attribuito al terreno, tenuto che nell'accertamento impugnato è stato specificato “Vista la delibera di
G.M. n. 139 del 13.09.2018, che fissa i valori medi di mercato delle aree edificabili ubicate nel territorio di Caltagirone, per l'anno 2018, affissa all'albo pretorio online del Comune”.
Passando al merito e al quantum della pretesa, osserva la Corte che è pacifico in giurisprudenza che i terreni edificabili, anche se sottoposti a vincoli edificatori, vanno assoggettati a IMU, tenuto conto del loro effettivo valore di mercato. Il ricorrente, quindi, avrebbe contestare nel merito il valore attribuito all'area in quanto area edificabile e non in quanto terreno agricolo, a nulla rilevando il fatto che nel 2018 non vi era nessun piano particolareggiato né tanto meno alcun piano di lottizzazione. Va detto ancora che a nulla rileva il fatto che dalla visura catastale rilasciata in data 26.02.2024 le particelle in oggetto risultano inserite nel catasto terreno come seminativo arborato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione del Comune di Caltagirone.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2026.
Giudice
NZ CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2406/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caltagirone
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1796 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.2.2024, depositato in data 20.3.2024, presso la la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1796/2023, notificato in data
2.1.2024, con il quale il Comune di Caltagirone ha richiesto il pagamento della somma di
€. 1.122,21, comprensiva di interessi e sanzioni, per IMU, anno d'imposta 2018. In tale ricorso ha eccepito l'illegittimità del provvedimento per erronea inclusione del terreno tassato tra le aree fabbricabili del Comune di Caltagirone per difetto di presupposto oggettivo in quanto, sebbene nel certificato di destinazione urbanistica le particelle, indicate in seno all'atto impugnato, sono attestate quali ricadenti in zona “C3” (la zona C3 si attua a mezzo di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione convenzionato), a oggi nessun piano particolareggiato né tanto meno alcun piano di lottizzazione è stato presentato per cui il terreno allo stato non è edificabile. Ha aggiunto, ancora, che dalla visura catastale rilasciata in data 26.02.2024 le particelle in oggetto risultano inserite nel catasto terreni come seminativo arboreo. Infine, ha eccepito il difetto di motivazione in quanto nell'atto impugnato viene indicato un valore senza, però, in alcun modo fornire giustificazione sul detto valore accertato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'avviso di accertamento impugnato è legittimo sotto il profilo della motivazione. In esso, infatti, sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato in maniera chiara ed esaustiva e ciò anche in merito al valore attribuito al terreno, tenuto che nell'accertamento impugnato è stato specificato “Vista la delibera di
G.M. n. 139 del 13.09.2018, che fissa i valori medi di mercato delle aree edificabili ubicate nel territorio di Caltagirone, per l'anno 2018, affissa all'albo pretorio online del Comune”.
Passando al merito e al quantum della pretesa, osserva la Corte che è pacifico in giurisprudenza che i terreni edificabili, anche se sottoposti a vincoli edificatori, vanno assoggettati a IMU, tenuto conto del loro effettivo valore di mercato. Il ricorrente, quindi, avrebbe contestare nel merito il valore attribuito all'area in quanto area edificabile e non in quanto terreno agricolo, a nulla rilevando il fatto che nel 2018 non vi era nessun piano particolareggiato né tanto meno alcun piano di lottizzazione. Va detto ancora che a nulla rileva il fatto che dalla visura catastale rilasciata in data 26.02.2024 le particelle in oggetto risultano inserite nel catasto terreno come seminativo arborato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione del Comune di Caltagirone.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2026.
Giudice
NZ CA