Art. 16.
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518 , e' elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518 , e' elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.