CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AJ OR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su accordo delle parti, ha applicato a OR AJ la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di circa 335 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché al reato di cui agli artt. 81, 73, comma 1 e 5, D.P.R. n. 309/90 per plurime cessioni di dosi di cocaina a Giovanni Monaco, disponendo la confisca della somma di denaro, pari a 1920 euro, in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, illegittimamente ritenuta provento dell'attività illecita, rispetto alla detenzione dello stupefacente trovato in possesso del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto. 2. La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro «ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo «senz'altro riconducibile all'attività di spaccio, essendo l'imputato privo di fonti lecite di reddito». 3. Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. e al riferimento alla sola detenzione dello stupefacente, rispetto alla affermazione di responsabilità anche in ordine alle plurime cessioni di stupefacente, considerando - inoltre - che alcun argomento è proposto a riguardo della provenienza lecita della somma sequestrata al ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su accordo delle parti, ha applicato a OR AJ la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di circa 335 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché al reato di cui agli artt. 81, 73, comma 1 e 5, D.P.R. n. 309/90 per plurime cessioni di dosi di cocaina a Giovanni Monaco, disponendo la confisca della somma di denaro, pari a 1920 euro, in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, illegittimamente ritenuta provento dell'attività illecita, rispetto alla detenzione dello stupefacente trovato in possesso del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto. 2. La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro «ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo «senz'altro riconducibile all'attività di spaccio, essendo l'imputato privo di fonti lecite di reddito». 3. Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. e al riferimento alla sola detenzione dello stupefacente, rispetto alla affermazione di responsabilità anche in ordine alle plurime cessioni di stupefacente, considerando - inoltre - che alcun argomento è proposto a riguardo della provenienza lecita della somma sequestrata al ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/11/2025.