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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 651/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...] ed residente in Parte_1 C.F._1
Rosolini, Via Pastrengo n. 54, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via G. Galilei n. 67, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2
residente a Rosolini, V.da Perpetua snc, elettivamente domiciliata a Modica, Via Modica Sorda n. 164, presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
All'udienza del 9/7/2024 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 21/9/2021)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con sentenza non definitiva n. 278/2022, pubblicata il 17/2/2022, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza ha disposto per il prosieguo del giudizio.
Si è dato corso al giudizio con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In particolare, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. co VI, la resistente – atteso il trattamento pensionistico erogato al ricorrente – ha chiesto il pagamento della quota pari al 40% del TFR maturato e relativo al periodo lavorativo in cui la è stata sposata con il . CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 28/3/2023, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste dalla resistente e ha disposto accertamenti tramite la Guardia di Finanza sulle condizioni patrimoniali e di reddito delle parti ritenendo la necessità di acquisire informazioni da parte dell'INPS in ordine al TFR erogato in favore di . Parte_1
All'esito dell'istruttoria espletata, il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 9/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. xxx
Ciò premesso, residua da decidere sulle ulteriori domande proposte dalla . CP_1
Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente.
La domanda di addebito è inammissibile non essendo normativamente prevista la declaratoria di addebito nel giudizio di divorzio.
Parimenti inammissibile è la correlata domanda di risarcimento del danno.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha dedotto di avere diritto all'assegno divorzile - in quanto priva di reddito e impossibilitata a svolgere attività lavorativa per motivi di salute - nella misura di € 500,00 (domanda ridotta con la comparsa conclusionale ad €450,00 al mese).
In particolare, la resistente ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa di assistenza ad anziani nel corso dell'unione matrimoniale, ma che a causa del comportamento disinteressato del marito, si è dedicata in maniera sempre più attenta e precipua alle incombenze familiari, dovendo spesso supplire all'assenza del coniuge e padre delle figlie, tanto da dover progressivamente ridurre il suo impegno lavorativo per fare fronte alle esigenze familiari. Inoltre, ha precisato che l'assetto del nucleo familiare, dal punto di vista strettamente patrimoniale, è stato caratterizzato da un valido apporto di natura economica da lei fornito al ménage della famiglia, tanto da riuscire, traendo profitto della retribuzione pagina 2 di 7 di entrambi i coniugi, a disporre di un immobile in zona balneare, nella C.da Marina di Marza, di un altro a Rosolini ed, infine, ad acquistare un appezzamento di terreno diviso in due lotti.
Inoltre, la resistente ha dato atto che l'immobile sito in C.da Marina di Marza è stato alienato a terze persone.
Nel corso del procedimento è emerso, poi, che le parti hanno venduto l'immobile sito in Rosolini, nella contrada denominata Perpetua, Via Soldato Giovanni Gennarino snc, suddividendo il ricavato per metà ciascuno.
La resistente ha poi rilevato di avere beneficiato della misura assistenziale del reddito di cittadinanza per un breve periodo temporale avendo poi rinunciato a tale misura in ragione del sopravvenuto mutamento delle sue condizioni personali ed ha altresì dedotto di versare in una condizione di assoluta indigenza e di essere affetta da problematiche di salute che limitano l'espletamento di qualsivoglia attività lavorativa. La resistente ha infine sostenuto che ad oggi l'unico strumento di sopravvivenza, è
l'assegno di mantenimento corrisposto dal . Pt_1
Così sintetizzate le ragioni poste a sostegno della domanda di assegno divorzile vanno ora richiamati i principi giurisprudenziali applicabili in materia.
In punto di diritto va, infatti, ricordato che l'indirizzo inaugurato dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme,
v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass. n.10781/2019 e
Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) ha condotto ad una reinterpretazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, secondo precisi criteri per la determinazione dell'assegno, il quale acquisisce funzione perequativa e natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
Sul piano concreto il divorzio, che incide sullo status liberando i coniugi dal vincolo matrimoniale, deve invero tener conto degli effetti e delle conseguenze delle scelte operate da entrambi i coniugi durante il matrimonio. La Suprema Corte ritiene in tal senso necessario valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto dell'altro coniuge va allora effettuata seguendo un percorso logico-giuridico, caratterizzato da quattro passaggi essenziali: a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica); b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un pagina 3 di 7 ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio
(quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge); c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare
Della sussistenza dei requisiti necessari a supportare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è onerato l'ex coniuge richiedente, il quale è tenuto a dimostrare che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita degli ex coniugi.
Grava, cioè, sull'ex coniuge richiedente l'onere di fornire gli elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di condurre una vita autonoma e dignitosa e la conseguente necessità di essere compensato per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 5603/2020).
Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale
(Cass. n. 24250/2021). Ne consegue che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della pagina 4 di 7 norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha, inoltre, collegato il riconoscimento dell'assegno divorzile allo stato di bisogno inteso quale mancanza di adeguati redditi propri o di incapacità di procurarseli con conseguente valorizzazione del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, sottolineando la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli'”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso.
Pertanto, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die
(v. Cass., Sez. I Civ., n. 11504 del 10 maggio 2017).
Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
Orbene, il collegio ritiene che sulla scorta delle acquisizioni processuali debba riconoscersi il diritto all'assegno divorzile in favore della . CP_1
In primo luogo deve ritenersi provato che l'impegno familiare della resistente nell'accudimento delle figlie sia andato a scapito del suo impegno lavorativo esterno.
Il ricorrente ha riconosciuto che la ex moglie si è dedicata all'accudimento delle figlie sin dalla loro nascita pur precisando che è stata una sua scelta personale.
Tale precisazione, tuttavia, non sminuisce il riconosciuto impegno nell'accudimento genitoriale della considerato che detto impegno ha certamente avvantaggiato il menage familiare anche in CP_1
termini di maggiori spazi propri per il ricorrente e che non risulta che il si sia mai opposto Pt_1 all'impegno della moglie.
Del resto il teste genero delle parti, ha confermato che quando si è fidanzato con la Testimone_1
figlia delle stesse –vent'anni circa or sono- la lavorava saltuariamente per potersi dedicare CP_1
alla famiglia.
E ciò ha confermato anche la figlia Persona_1
Alla luce delle superiori convergenti risultanze è pertanto provato che la si sia CP_1
prevalentemente dedicata alla famiglia limitando così le proprie possibilità di impiego lavorativo.
pagina 5 di 7 Deve, poi, rilevarsi la sussistenza dello squilibrio reddituale posto che il ricorrente gode di un'entrata mensile pensionistica che ascende a circa € 1.336,99 e di una rendita Inail di € 199,57 per un totale di €
1.536,56 al mese, mentre la non ha alcun reddito. CP_1
Pur a voler ammettere che la , come sostenuto dal ricorrente, abbia trattenuto per sé i CP_1
risparmi familiari ammontanti a € 18.000 non si può ritenere che detta cifra possa coprire le esigenze di vita della stessa.
Inoltre, la durata del matrimonio è stata lunga -38 anni- e la con il proprio impegno CP_1
casalingo e di madre ha fattivamente contribuito al ménage familiare.
Peraltro, la ha ormai 59 anni e quindi non ha agevole accesso al lavoro, anche a prescindere CP_1
dalle sue problematiche di salute.
Il collegio valutate i superiori elementi, nonché le rispettive capacità economiche e le necessità di vita di ciascuna delle parti, reputa quindi adeguata la determinazione in €350,00 dell'assegno divorzile da porre a carico del ed in favore della . Pt_1 CP_1
Sulla richiesta di corresponsione del TFR.
Sul punto, essendo la titolarità dell'assegno divorzile un indefettibile presupposto per la corresponsione del 40% del TFR, la domanda della può essere accolta, non essendo la stessa passata a CP_1
nuove nozze.
La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 12 bis della L. 1 dicembre
1970, n. 898, in modo consolidato, ha statuito che la condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento.
Tra il diritto all'assegno divorzile e il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto esiste, pertanto, un rapporto di univoca operatività sicché dato il primo ad esso consegue il secondo (Cass.
Civ. n. 24403/2022; Cass civ. n. 7733/2022).
Inoltre, il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno di divorzio ad ottenere, salvo che non sia passato a nuove nozze, una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (L. 1 dicembre 1970, n. 898, art.12 bis, aggiunto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento (Cass. Civ. n. 5719/2004).
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza ha accertato che nell'anno 2022 ha Parte_1
percepito quale trattamento di fine rapporto (per il periodo lavorativo dal 26/6/2007 al 30/11/2021) la somma di €36.412,01 al lordo delle ritenute irpef di €5.461,80.
pagina 6 di 7 Orbene, premesso che la domanda della è stata ritualmente azionata con la prima memoria CP_1
ex art. 183 co VI c.p.c. – avendo avuto contezza dell'erogazione del TFR al ricorrente dopo la costituzione in giudizio- e tenuto conto della durata del matrimonio in coincidenza con la durata del rapporto lavorativo va affermato il diritto della alla corresponsione della quota del 40% del CP_1
TFR maturato e percepito dal , pari a €12.380,08 al netto delle ritenute Irpef come sopra Pt_1
specificate.
Spese.
Considerata la reciproca soccombenza parziale le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito e di risarcimento del danno;
- pone a carico di l'assegno divorzile di € 350,00 da versarsi in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat;
[...]
-Condanna il al pagamento in favore della della somma di €12.380,08 a titolo di Pt_1 CP_1
corresponsione del 40% del TFR.
- Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, 6/3/2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...] ed residente in Parte_1 C.F._1
Rosolini, Via Pastrengo n. 54, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via G. Galilei n. 67, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2
residente a Rosolini, V.da Perpetua snc, elettivamente domiciliata a Modica, Via Modica Sorda n. 164, presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
All'udienza del 9/7/2024 – sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 21/9/2021)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con sentenza non definitiva n. 278/2022, pubblicata il 17/2/2022, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza ha disposto per il prosieguo del giudizio.
Si è dato corso al giudizio con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In particolare, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. co VI, la resistente – atteso il trattamento pensionistico erogato al ricorrente – ha chiesto il pagamento della quota pari al 40% del TFR maturato e relativo al periodo lavorativo in cui la è stata sposata con il . CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 28/3/2023, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste dalla resistente e ha disposto accertamenti tramite la Guardia di Finanza sulle condizioni patrimoniali e di reddito delle parti ritenendo la necessità di acquisire informazioni da parte dell'INPS in ordine al TFR erogato in favore di . Parte_1
All'esito dell'istruttoria espletata, il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 9/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. xxx
Ciò premesso, residua da decidere sulle ulteriori domande proposte dalla . CP_1
Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente.
La domanda di addebito è inammissibile non essendo normativamente prevista la declaratoria di addebito nel giudizio di divorzio.
Parimenti inammissibile è la correlata domanda di risarcimento del danno.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha dedotto di avere diritto all'assegno divorzile - in quanto priva di reddito e impossibilitata a svolgere attività lavorativa per motivi di salute - nella misura di € 500,00 (domanda ridotta con la comparsa conclusionale ad €450,00 al mese).
In particolare, la resistente ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa di assistenza ad anziani nel corso dell'unione matrimoniale, ma che a causa del comportamento disinteressato del marito, si è dedicata in maniera sempre più attenta e precipua alle incombenze familiari, dovendo spesso supplire all'assenza del coniuge e padre delle figlie, tanto da dover progressivamente ridurre il suo impegno lavorativo per fare fronte alle esigenze familiari. Inoltre, ha precisato che l'assetto del nucleo familiare, dal punto di vista strettamente patrimoniale, è stato caratterizzato da un valido apporto di natura economica da lei fornito al ménage della famiglia, tanto da riuscire, traendo profitto della retribuzione pagina 2 di 7 di entrambi i coniugi, a disporre di un immobile in zona balneare, nella C.da Marina di Marza, di un altro a Rosolini ed, infine, ad acquistare un appezzamento di terreno diviso in due lotti.
Inoltre, la resistente ha dato atto che l'immobile sito in C.da Marina di Marza è stato alienato a terze persone.
Nel corso del procedimento è emerso, poi, che le parti hanno venduto l'immobile sito in Rosolini, nella contrada denominata Perpetua, Via Soldato Giovanni Gennarino snc, suddividendo il ricavato per metà ciascuno.
La resistente ha poi rilevato di avere beneficiato della misura assistenziale del reddito di cittadinanza per un breve periodo temporale avendo poi rinunciato a tale misura in ragione del sopravvenuto mutamento delle sue condizioni personali ed ha altresì dedotto di versare in una condizione di assoluta indigenza e di essere affetta da problematiche di salute che limitano l'espletamento di qualsivoglia attività lavorativa. La resistente ha infine sostenuto che ad oggi l'unico strumento di sopravvivenza, è
l'assegno di mantenimento corrisposto dal . Pt_1
Così sintetizzate le ragioni poste a sostegno della domanda di assegno divorzile vanno ora richiamati i principi giurisprudenziali applicabili in materia.
In punto di diritto va, infatti, ricordato che l'indirizzo inaugurato dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme,
v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass. n.10781/2019 e
Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) ha condotto ad una reinterpretazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, secondo precisi criteri per la determinazione dell'assegno, il quale acquisisce funzione perequativa e natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
Sul piano concreto il divorzio, che incide sullo status liberando i coniugi dal vincolo matrimoniale, deve invero tener conto degli effetti e delle conseguenze delle scelte operate da entrambi i coniugi durante il matrimonio. La Suprema Corte ritiene in tal senso necessario valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto dell'altro coniuge va allora effettuata seguendo un percorso logico-giuridico, caratterizzato da quattro passaggi essenziali: a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica); b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un pagina 3 di 7 ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio
(quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge); c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare
Della sussistenza dei requisiti necessari a supportare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è onerato l'ex coniuge richiedente, il quale è tenuto a dimostrare che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita degli ex coniugi.
Grava, cioè, sull'ex coniuge richiedente l'onere di fornire gli elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di condurre una vita autonoma e dignitosa e la conseguente necessità di essere compensato per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 5603/2020).
Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale
(Cass. n. 24250/2021). Ne consegue che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della pagina 4 di 7 norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha, inoltre, collegato il riconoscimento dell'assegno divorzile allo stato di bisogno inteso quale mancanza di adeguati redditi propri o di incapacità di procurarseli con conseguente valorizzazione del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, sottolineando la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli'”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso.
Pertanto, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die
(v. Cass., Sez. I Civ., n. 11504 del 10 maggio 2017).
Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
Orbene, il collegio ritiene che sulla scorta delle acquisizioni processuali debba riconoscersi il diritto all'assegno divorzile in favore della . CP_1
In primo luogo deve ritenersi provato che l'impegno familiare della resistente nell'accudimento delle figlie sia andato a scapito del suo impegno lavorativo esterno.
Il ricorrente ha riconosciuto che la ex moglie si è dedicata all'accudimento delle figlie sin dalla loro nascita pur precisando che è stata una sua scelta personale.
Tale precisazione, tuttavia, non sminuisce il riconosciuto impegno nell'accudimento genitoriale della considerato che detto impegno ha certamente avvantaggiato il menage familiare anche in CP_1
termini di maggiori spazi propri per il ricorrente e che non risulta che il si sia mai opposto Pt_1 all'impegno della moglie.
Del resto il teste genero delle parti, ha confermato che quando si è fidanzato con la Testimone_1
figlia delle stesse –vent'anni circa or sono- la lavorava saltuariamente per potersi dedicare CP_1
alla famiglia.
E ciò ha confermato anche la figlia Persona_1
Alla luce delle superiori convergenti risultanze è pertanto provato che la si sia CP_1
prevalentemente dedicata alla famiglia limitando così le proprie possibilità di impiego lavorativo.
pagina 5 di 7 Deve, poi, rilevarsi la sussistenza dello squilibrio reddituale posto che il ricorrente gode di un'entrata mensile pensionistica che ascende a circa € 1.336,99 e di una rendita Inail di € 199,57 per un totale di €
1.536,56 al mese, mentre la non ha alcun reddito. CP_1
Pur a voler ammettere che la , come sostenuto dal ricorrente, abbia trattenuto per sé i CP_1
risparmi familiari ammontanti a € 18.000 non si può ritenere che detta cifra possa coprire le esigenze di vita della stessa.
Inoltre, la durata del matrimonio è stata lunga -38 anni- e la con il proprio impegno CP_1
casalingo e di madre ha fattivamente contribuito al ménage familiare.
Peraltro, la ha ormai 59 anni e quindi non ha agevole accesso al lavoro, anche a prescindere CP_1
dalle sue problematiche di salute.
Il collegio valutate i superiori elementi, nonché le rispettive capacità economiche e le necessità di vita di ciascuna delle parti, reputa quindi adeguata la determinazione in €350,00 dell'assegno divorzile da porre a carico del ed in favore della . Pt_1 CP_1
Sulla richiesta di corresponsione del TFR.
Sul punto, essendo la titolarità dell'assegno divorzile un indefettibile presupposto per la corresponsione del 40% del TFR, la domanda della può essere accolta, non essendo la stessa passata a CP_1
nuove nozze.
La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 12 bis della L. 1 dicembre
1970, n. 898, in modo consolidato, ha statuito che la condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento.
Tra il diritto all'assegno divorzile e il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto esiste, pertanto, un rapporto di univoca operatività sicché dato il primo ad esso consegue il secondo (Cass.
Civ. n. 24403/2022; Cass civ. n. 7733/2022).
Inoltre, il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno di divorzio ad ottenere, salvo che non sia passato a nuove nozze, una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (L. 1 dicembre 1970, n. 898, art.12 bis, aggiunto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento (Cass. Civ. n. 5719/2004).
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza ha accertato che nell'anno 2022 ha Parte_1
percepito quale trattamento di fine rapporto (per il periodo lavorativo dal 26/6/2007 al 30/11/2021) la somma di €36.412,01 al lordo delle ritenute irpef di €5.461,80.
pagina 6 di 7 Orbene, premesso che la domanda della è stata ritualmente azionata con la prima memoria CP_1
ex art. 183 co VI c.p.c. – avendo avuto contezza dell'erogazione del TFR al ricorrente dopo la costituzione in giudizio- e tenuto conto della durata del matrimonio in coincidenza con la durata del rapporto lavorativo va affermato il diritto della alla corresponsione della quota del 40% del CP_1
TFR maturato e percepito dal , pari a €12.380,08 al netto delle ritenute Irpef come sopra Pt_1
specificate.
Spese.
Considerata la reciproca soccombenza parziale le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito e di risarcimento del danno;
- pone a carico di l'assegno divorzile di € 350,00 da versarsi in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat;
[...]
-Condanna il al pagamento in favore della della somma di €12.380,08 a titolo di Pt_1 CP_1
corresponsione del 40% del TFR.
- Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, 6/3/2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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