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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ PP, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025-313 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Luino (VA) Indirizzo_1, il 12 maggio 2025 ha notificato a SO. GE.R.T. S.p.A. ricorso per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 2025/313 del 6/3/2025, notificatale il 13/3/2025, con cui le è stato chiesto il pagamento di euro 3.846,29 a titolo di “TARI” per l'anno 2018.
Sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del presupposto Avviso di accertamento esecutivo n.
1182, ha eccepito la nullità della predetta Intimazione quale atto consequenziale, chiedendo la relativa declaratoria, con vittoria di spese in favore del difensore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, GE ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante la mancata proposizione dello stesso nei confronti dell'Ente Impositore.
Ha infatti ricordato come l'art. 14, comma 6 – bis, D.lgs. 546/92 preveda che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, mancando al riguardo la prova da parte della ricorrente e ricordando la giurisprudenza che ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D. Lgs n.546/92, ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
Ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quale soggetto meramente incaricato a ricevere il pagamento per conto dell'Ente impositore, peraltro neppure chiamato in giudizio.
Con successiva memoria, Ricorrente_1 S.R.L. ha rilevato come la mancata notificazione del ricorso all'Ente impositore non costituisca causa di inammissibilità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92) e potendo essere “superata” dal giudice, che deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Quanto all'eccezione relativa alla tempestività della notificazione del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, facendo notare come la data di notifica dell'intimazione impugnata sia documentata dalla copia della pec (allegata in calce alla copia dell'intimazione) e sia quella del 13/3/2025.
La Corte ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Luino entro il 30 dicembre 2025 ad opera della società ricorrente, che ha ottemperato tempestivamente.
Con successiva memoria, So.ge.r.t. Spa ha allegato di aver depositato la copia dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 1182, acquisita dal proprio mandante, con la relativa notificazione, avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria con ricevute di ritorno consegnata all'indirizzo di residenza del destinatario, ed ha fatto presente che la notificazione, oltre che tramite ufficiali notificatori, può essere eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni di notifica per posta ordinaria con A/R contenute essenzialmente nel DPR 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre 2008 e ministero delle
Comunicazioni del 9 aprile 2001.
Ha quindi ulteriormente chiesto il rigetto del ricorso.
Con breve memoria di replica, la Ricorrente, dopo aver ricordato che l'intimazione di pagamento impugnata derivasse dall'avviso di accertamento n. 1182 relativo a TARI per l'anno 2018 asseritamente notificato dal comune di Luino in data 12/1/2023, ha rimarcato come la notificazione prodotta dalla Resistente fosse relativa a diverso Avviso di accertamento n. 1093 relativo a TARI 2016 asseritamente notificato dal comune di Luino in data 20/12/2021 e fosse quindi del tutto inconferente;
ha fatto peraltro notare che l'avviso di ricevimento prodotto non contiene alcun elemento che lo renda riconducibile ad alcun atto e che l'avviso di accertamento allegato in copia non contiene alcun riferimento al numero della raccomandata con cui sarebbe stata effettuata la notifica.
Ritenendo, pertanto, che in giudizio non sia stata fornita alcuna prova della notificazione dell'atto presupposto e dunque della legittimità dell'atto impugnato, ha chiesto ulteriormente l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere accolto.
Ricorrente_1 S.R.L. ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificatale, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del presupposto Avviso di Accertamento Esecutivo n° 1182.
SO.GE.R.T. S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, ritenendo mancante la relativa prova da parte della ricorrente e ricordando la giurisprudenza che ritiene che sia onere del ricorrente medesimo provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D. Lgs n.546/92, ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
Evidenziato come il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 2025/313 del 6 marzo 2025 sia tempestivo, giacché, a fronte della notificazione dell'intimazione cit. in data 13 marzo 2025, il ricorso è stato notificato il
12 maggio 2025, rileva il Giudicante come non sia stata fornita da SO.GE.R.T. S.p.A. in giudizio la prova della notificazione dell'Avviso di accertamento presupposto.
Contrariamente a quanto allegato nella memoria del 3 dicembre 2025, infatti, la predetta società per azioni ha depositato copia del diverso Avviso di accertamento esecutivo n. 1093 del 26/10/2021 notificato il
20/12/2021, vale a dire di Avviso del tutto irrilevante ai fini della decisione di questo ricorso.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata debba essere annullata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di insegnare che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”: Cass., Sez. 5, 18/1/2018, n. 1144,
Rv. 646699 – 01[1].
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico di SO.GE.R.T. S.p.A. si liquidano equitativamente in
€ 1.000,00. [1] Conf. Cass. Sez. U., 4/3/2008, n. 5791, Rv. 602254, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n° 2025/313 del 6 marzo 2025 impugnata. Condanna SO.GE.R.T. S.
p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in via equitativa in € 1.000,00. Varese, il 30 gennaio
2026. Il Giudice Giuseppe Fazio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ PP, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025-313 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Luino (VA) Indirizzo_1, il 12 maggio 2025 ha notificato a SO. GE.R.T. S.p.A. ricorso per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 2025/313 del 6/3/2025, notificatale il 13/3/2025, con cui le è stato chiesto il pagamento di euro 3.846,29 a titolo di “TARI” per l'anno 2018.
Sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del presupposto Avviso di accertamento esecutivo n.
1182, ha eccepito la nullità della predetta Intimazione quale atto consequenziale, chiedendo la relativa declaratoria, con vittoria di spese in favore del difensore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, GE ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante la mancata proposizione dello stesso nei confronti dell'Ente Impositore.
Ha infatti ricordato come l'art. 14, comma 6 – bis, D.lgs. 546/92 preveda che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, mancando al riguardo la prova da parte della ricorrente e ricordando la giurisprudenza che ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D. Lgs n.546/92, ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
Ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quale soggetto meramente incaricato a ricevere il pagamento per conto dell'Ente impositore, peraltro neppure chiamato in giudizio.
Con successiva memoria, Ricorrente_1 S.R.L. ha rilevato come la mancata notificazione del ricorso all'Ente impositore non costituisca causa di inammissibilità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs. 546/92) e potendo essere “superata” dal giudice, che deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Quanto all'eccezione relativa alla tempestività della notificazione del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, facendo notare come la data di notifica dell'intimazione impugnata sia documentata dalla copia della pec (allegata in calce alla copia dell'intimazione) e sia quella del 13/3/2025.
La Corte ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Luino entro il 30 dicembre 2025 ad opera della società ricorrente, che ha ottemperato tempestivamente.
Con successiva memoria, So.ge.r.t. Spa ha allegato di aver depositato la copia dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 1182, acquisita dal proprio mandante, con la relativa notificazione, avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria con ricevute di ritorno consegnata all'indirizzo di residenza del destinatario, ed ha fatto presente che la notificazione, oltre che tramite ufficiali notificatori, può essere eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni di notifica per posta ordinaria con A/R contenute essenzialmente nel DPR 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre 2008 e ministero delle
Comunicazioni del 9 aprile 2001.
Ha quindi ulteriormente chiesto il rigetto del ricorso.
Con breve memoria di replica, la Ricorrente, dopo aver ricordato che l'intimazione di pagamento impugnata derivasse dall'avviso di accertamento n. 1182 relativo a TARI per l'anno 2018 asseritamente notificato dal comune di Luino in data 12/1/2023, ha rimarcato come la notificazione prodotta dalla Resistente fosse relativa a diverso Avviso di accertamento n. 1093 relativo a TARI 2016 asseritamente notificato dal comune di Luino in data 20/12/2021 e fosse quindi del tutto inconferente;
ha fatto peraltro notare che l'avviso di ricevimento prodotto non contiene alcun elemento che lo renda riconducibile ad alcun atto e che l'avviso di accertamento allegato in copia non contiene alcun riferimento al numero della raccomandata con cui sarebbe stata effettuata la notifica.
Ritenendo, pertanto, che in giudizio non sia stata fornita alcuna prova della notificazione dell'atto presupposto e dunque della legittimità dell'atto impugnato, ha chiesto ulteriormente l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere accolto.
Ricorrente_1 S.R.L. ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificatale, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del presupposto Avviso di Accertamento Esecutivo n° 1182.
SO.GE.R.T. S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, ritenendo mancante la relativa prova da parte della ricorrente e ricordando la giurisprudenza che ritiene che sia onere del ricorrente medesimo provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D. Lgs n.546/92, ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
Evidenziato come il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 2025/313 del 6 marzo 2025 sia tempestivo, giacché, a fronte della notificazione dell'intimazione cit. in data 13 marzo 2025, il ricorso è stato notificato il
12 maggio 2025, rileva il Giudicante come non sia stata fornita da SO.GE.R.T. S.p.A. in giudizio la prova della notificazione dell'Avviso di accertamento presupposto.
Contrariamente a quanto allegato nella memoria del 3 dicembre 2025, infatti, la predetta società per azioni ha depositato copia del diverso Avviso di accertamento esecutivo n. 1093 del 26/10/2021 notificato il
20/12/2021, vale a dire di Avviso del tutto irrilevante ai fini della decisione di questo ricorso.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata debba essere annullata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di insegnare che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”: Cass., Sez. 5, 18/1/2018, n. 1144,
Rv. 646699 – 01[1].
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico di SO.GE.R.T. S.p.A. si liquidano equitativamente in
€ 1.000,00. [1] Conf. Cass. Sez. U., 4/3/2008, n. 5791, Rv. 602254, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n° 2025/313 del 6 marzo 2025 impugnata. Condanna SO.GE.R.T. S.
p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in via equitativa in € 1.000,00. Varese, il 30 gennaio
2026. Il Giudice Giuseppe Fazio