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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3227/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19452/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00612710 16 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1854/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 25.09.25 relativa ad omesso versamento del contributo unificato relativo a presunti “crediti giudiziari anno 2024”, per complessivi € 575,94.
Eccepisce la nullità- inesistenza della notifica della stessa per incertezza assoluta sulla data, sul destinatario e sulla qualità del consegnatario;
la carenza di legittimazione passiva non avendo mai introdotto né partecipato ad alcun giudizio presso il Tribunale o la Corte di Appello di Napoli, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
la carenza di motivazione. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce la inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e , comunque, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Equitalia deduce la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 20.01.26 i Tribunale di Napoli ha richiesto acceso temporaneo al fascicolo de quo, ma non è costituito in giudizio.
Con memorie depositate il 29.01.26 il ricorrente si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con vittoria delle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore. Precisa che è inesistente la notifica al difensore dell'invito al pagamento in assenza di un mandato specifico, peraltro parte resistente non ha prodotto la elezione di domicilio;
inidoneità della PEC al difensore a far decorrere i termini decadenziali, oltretutto non è indirizzata al ricorrente, né contiene prova della riferibilità soggettiva dell'atto al Ricorrente_1; la cartella impugnata è affetta da nullità derivata per omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, insiste per il difetto di motivazione della cartella, che non contiene riferimento al presunto giudizio nel quale il ricorrente sarebbe parte tenuta al pagamento del contributo unificato.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso.
La cartella risulta notificata in data 3 settembre 2025, come riportato nella relata di notifica, a persona di famiglia ed al destinatario è stata comunicata l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n.
675470411774 del 09.09.25(cfr. documentazione in atti). Il ricorso è stato notificato il 14 novembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Stabilisce l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 che «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato». Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è di natura perentorio. La scadenza del termine comporta la perdita della facoltà di impugnare l'atto e la sua definitività.
Nel caso in esame il ricorso non risulta tempestivamente proposto, ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tardività. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19452/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00612710 16 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1854/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 25.09.25 relativa ad omesso versamento del contributo unificato relativo a presunti “crediti giudiziari anno 2024”, per complessivi € 575,94.
Eccepisce la nullità- inesistenza della notifica della stessa per incertezza assoluta sulla data, sul destinatario e sulla qualità del consegnatario;
la carenza di legittimazione passiva non avendo mai introdotto né partecipato ad alcun giudizio presso il Tribunale o la Corte di Appello di Napoli, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
la carenza di motivazione. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce la inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e , comunque, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Equitalia deduce la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 20.01.26 i Tribunale di Napoli ha richiesto acceso temporaneo al fascicolo de quo, ma non è costituito in giudizio.
Con memorie depositate il 29.01.26 il ricorrente si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con vittoria delle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore. Precisa che è inesistente la notifica al difensore dell'invito al pagamento in assenza di un mandato specifico, peraltro parte resistente non ha prodotto la elezione di domicilio;
inidoneità della PEC al difensore a far decorrere i termini decadenziali, oltretutto non è indirizzata al ricorrente, né contiene prova della riferibilità soggettiva dell'atto al Ricorrente_1; la cartella impugnata è affetta da nullità derivata per omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, insiste per il difetto di motivazione della cartella, che non contiene riferimento al presunto giudizio nel quale il ricorrente sarebbe parte tenuta al pagamento del contributo unificato.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso.
La cartella risulta notificata in data 3 settembre 2025, come riportato nella relata di notifica, a persona di famiglia ed al destinatario è stata comunicata l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata n.
675470411774 del 09.09.25(cfr. documentazione in atti). Il ricorso è stato notificato il 14 novembre 2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Stabilisce l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 che «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato». Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è di natura perentorio. La scadenza del termine comporta la perdita della facoltà di impugnare l'atto e la sua definitività.
Nel caso in esame il ricorso non risulta tempestivamente proposto, ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tardività. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese