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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI NN, Presidente
SILIPO FR, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003596992000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110014756654000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140045352383000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160032026863000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035728667000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Intimazione di pagamento 057 2025 90035 9699 2000, notificato in data 6 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e le sottostanti cartelle esattoriali di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP di Latina:
n. 057 2011 00147 5665 4000, anno di riferimento 2007, asseritamente notificata in data 17 maggio 2011;
057 2014 00453 5238 3000, anno di riferimento 2011, asseritamente notificata in data 31 marzo 2015;
057 2016 00320 2686 3000, anno di riferimento 2011, asseritamente notificata in data 3 ottobre 2016;
0572016 00357 2866 7000, anno di riferimento 2013, asseritamente notificata in data 17 novembre 2016.
Motivi principali del ricorso:
1. Mancata o viziata notificazione
Le cartelle non sarebbero mai state regolarmente notificate.
Violazione degli artt. 138 e ss. c.p.c. e art. 22 L. 689/1981.
Agenzia delle Entrate Riscossione non è soggetto abilitato alla notifica diretta a mezzo posta (art. 26 DPR
602/1973).
2. Prescrizione e decadenza
I titoli sono prescritti (oltre 5 anni dalla presunta notifica).
Richiamo a Cass. SS.UU. 23397/2016: prescrizione quinquennale per cartelle esattoriali.
3. Nullità degli atti
Mancanza di sottoscrizione da parte di un responsabile legittimato.
Violazione art. 17 L. 127/97 e giurisprudenza TAR Lazio.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con memoria chiede l'inammissibilità del ricorso risulta depositato oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 (ricorso presentato il 05.05.2025, depositato il 06.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti. Nel caso di specie, il termine scadeva il 04/06/2025, mentre il deposito è avvenuto il
06/06/2025.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'Agenzia delle Entrate DP di Latina, nulla per l'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parte resistente costituita delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge ove dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI NN, Presidente
SILIPO FR, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003596992000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110014756654000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140045352383000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160032026863000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035728667000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Intimazione di pagamento 057 2025 90035 9699 2000, notificato in data 6 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e le sottostanti cartelle esattoriali di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP di Latina:
n. 057 2011 00147 5665 4000, anno di riferimento 2007, asseritamente notificata in data 17 maggio 2011;
057 2014 00453 5238 3000, anno di riferimento 2011, asseritamente notificata in data 31 marzo 2015;
057 2016 00320 2686 3000, anno di riferimento 2011, asseritamente notificata in data 3 ottobre 2016;
0572016 00357 2866 7000, anno di riferimento 2013, asseritamente notificata in data 17 novembre 2016.
Motivi principali del ricorso:
1. Mancata o viziata notificazione
Le cartelle non sarebbero mai state regolarmente notificate.
Violazione degli artt. 138 e ss. c.p.c. e art. 22 L. 689/1981.
Agenzia delle Entrate Riscossione non è soggetto abilitato alla notifica diretta a mezzo posta (art. 26 DPR
602/1973).
2. Prescrizione e decadenza
I titoli sono prescritti (oltre 5 anni dalla presunta notifica).
Richiamo a Cass. SS.UU. 23397/2016: prescrizione quinquennale per cartelle esattoriali.
3. Nullità degli atti
Mancanza di sottoscrizione da parte di un responsabile legittimato.
Violazione art. 17 L. 127/97 e giurisprudenza TAR Lazio.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarsi all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con memoria chiede l'inammissibilità del ricorso risulta depositato oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 (ricorso presentato il 05.05.2025, depositato il 06.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti. Nel caso di specie, il termine scadeva il 04/06/2025, mentre il deposito è avvenuto il
06/06/2025.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'Agenzia delle Entrate DP di Latina, nulla per l'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parte resistente costituita delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge ove dovuti.