Art. 3.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.