TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 3494/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa L. IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “ricorso ex artt. 30 D.lvo 286/98 e 281 decies e ss. c.p.c. promosso da
nato in [...], il [...] e residente in [...]
28/D, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Dionigi ed elettivamente domiciliato nel di lui studio sito in TI BR (PG), Via dei Tigli, n. 28/D RICORRENTE
contro
in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come da conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi delle parti
1. SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nato in [...] il [...], residente in Italia, ha presentato, in data 8.04.2024, domanda di rilascio nulla – osta al ricongiungimento familiare del figlio nato nella Repubblica Persona_1
Popolare Cinese il 3.07.2007, all'epoca della domanda minorenne. In data 05.08.2024 gli veniva notificato preavviso di rigetto con la seguente motivazione: “l'istante non ha dimostrato di possedere i requisiti alloggiativo e reddituale ai sensi del D. lgs. 286/98, art. 29, comma 3 e della circolare prot. 2805 del 31/07/2017. Ciò in quanto non sono stati forniti: il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza;
il reddito percepito, risultante da Certificazione Unica 2024, pari ad euro 10.129,04, è inferiore all'importo di 10.420,99 euro, necessario per ricongiungere il familiare richiesto”. Il 26.08.2024 la , stante la mancata integrazione documentale richiesta al ricorrente, CP_2 notificava allo stesso il provvedimento di rigetto. pagina 1 di 4 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha impugnato tale provvedimento. Ha censurato la decisione deducendo che l'amministrazione procedente avrebbe violato il diritto all'unità familiare ex artt. 28-30 del d.lgs. n. 286/1998 ed ha sostenuto che il ricorrente avrebbe prodotto tutta la documentazione richiesta e che i certificati menzionati nel provvedimento impugnato sarebbero stato prodotti dal sindacato che ha curato l'intera domanda. Con riferimento ai propri redditi ha sostenuto che sarebbero congrui come si evince dalla dichiarazione dei redditi depositata. Ha concluso perché sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di nulla – osta per il richiesto ricongiungimento per il figlio. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che ha contestato la Controparte_1 fondatezza del ricorso. Ha ribadito, in particolare, l'assenza della il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza e la non congruità del reddito del ricorrente. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni. In corso di causa il giudice ha invitato il ricorrente a depositare il certificato “ storico” cumulativo di famiglia e di residenza assegnando termine per provvedervi. Il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione. Fissata l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. non sono state depositate note di trattazione scritta e la causa, sulle conclusioni già formulate nei rispettivi atti difensivi delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). In via generale si ricorda che nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, “l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum” (Cass. civile n. 10925/2019). Nel provvedimento impugnato, lo Sportello unico per l'immigrazione di Terni ha rigettato l'istanza di nulla osta così motivando: “l'istante non ha dimostrato di possedere i requisiti alloggiativo e reddituale ai sensi del d.lgs. 286/98, art. 29, comma 3, e della circolare prot. 2805 del 31/07/20217. pagina 2 di 4 Ciò in quanto non sono stati forniti: il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza;
il reddito percepito, risultatane da Certificazione Unica 2024, pari ad euro 10.129,04 è inferiore all'importo di 10.420,99 euro, necessario per ricongiungere il familiare richiesto”. Quanto al primo dei due requisiti, anche nel corso del giudizio il ricorrente non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta già in sede amministrativa, ovvero il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza. Il ricorrente in sede di domanda amministrativa ha, infatti, allegato regolare contratto di locazione della durata di 4 anni dal 1.01.2020 al 31.12.2023 , registrato all'Agenzia delle Entrate, consenso del titolare dell'immobile, nonché certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile del 12.12.2023 nel quale il Comune di TI BR attesta: “Che l'immobile sito in TI umbra (Pg), via dei Tigli, civ. 28/D (piano secondo) di proprietà della sig.ra
(censito al N.C.E.U. del Comune di TI BR (Pg) al Foglio n. 12, Particella Controparte_3
n. 1820, Sub 11) ed attualmente dato in locazione ai signori e è composto da n. Pt_1 Parte_2
8,00 vani convenzionali ed è idoneo per un nucleo familiare di 8 (otto) persone (ai sensi dell'art. 9, comma 2 del “Reg. Com. per l'Edilizia Residenziale Pubblica in attuazione della LR 28/11/2023 numero 23 del Reg. Reg. 09/02/2005 n.1” approvato con D.C.C. n. 87 del 29/11/2005)”. Si osserva peraltro che la disposizione di cui all'art. 29 del D.lvo 286/98 non prevede l'obbligo di deposito di certificato di residenza e/o di stato di famiglia ai fini della verifica della disponibilità di alloggio sicchè, sotto questo profilo, deve ritenersi infondata la valutazione espressa in sede amministrativa. Per quanto riguarda, invece, il requisito reddituale di cui all'art. 29 comma 3 lett. c) del d.lgs. 286/1998, si osserva che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva che attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale;
il requisito reddituale è i finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti;
d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687 e Cons. Stato sez III 26/01/2017 n. 326). Nel caso il esame la ha ritenuto insufficiente il reddito del ricorrente che, per l'anno 2023 ( CP_2 cfr. Certificazione Unica 2024) è stato pari alla somma di euro 10.129,04 , dunque inferiore all'importo previsto per legge. La norma di cui all'art. 29 co.3° lett.b) consente, ai fini della verifica del requisito reddituale, di tener conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Il ricorrente, sul punto, ha depositato in via amministrativa la dichiarazione dei redditi del 2024 della signora , indicata nel certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Parte_2
TI BR come co – locataria dell'immobile nella disponibilità del ricorrente. Tale documentazione, tuttavia, è all'evidenza insufficiente a dimostrare raggiunto il requisito reddituale perché il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione, ancorchè richiesta sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, che la signora sia a lui legata da relazione di Parte_2 natura familiare o di convivenza, omettendo, in particolare, di depositare copia del certificato di residenza e di stato di famiglia.
pagina 3 di 4 Deve dunque ritenersi che non risulti provato – mancando la certificazione inutilmente richiesta – dimostrato il requisito reddituale “ minimo” previsto dalla legge al momento della presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso per mancanza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio di nulla – osta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria e dell'assenza di fase decisoria propriamente detta, con applicazione dei parametri “ minimi” di cui al DM 147/2022 per cause di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del che Controparte_1 liquida nella somma di 1453,00 ( euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva) oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 28.11.2025
Il Giudice
LO IO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa L. IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “ricorso ex artt. 30 D.lvo 286/98 e 281 decies e ss. c.p.c. promosso da
nato in [...], il [...] e residente in [...]
28/D, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Dionigi ed elettivamente domiciliato nel di lui studio sito in TI BR (PG), Via dei Tigli, n. 28/D RICORRENTE
contro
in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come da conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi delle parti
1. SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nato in [...] il [...], residente in Italia, ha presentato, in data 8.04.2024, domanda di rilascio nulla – osta al ricongiungimento familiare del figlio nato nella Repubblica Persona_1
Popolare Cinese il 3.07.2007, all'epoca della domanda minorenne. In data 05.08.2024 gli veniva notificato preavviso di rigetto con la seguente motivazione: “l'istante non ha dimostrato di possedere i requisiti alloggiativo e reddituale ai sensi del D. lgs. 286/98, art. 29, comma 3 e della circolare prot. 2805 del 31/07/2017. Ciò in quanto non sono stati forniti: il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza;
il reddito percepito, risultante da Certificazione Unica 2024, pari ad euro 10.129,04, è inferiore all'importo di 10.420,99 euro, necessario per ricongiungere il familiare richiesto”. Il 26.08.2024 la , stante la mancata integrazione documentale richiesta al ricorrente, CP_2 notificava allo stesso il provvedimento di rigetto. pagina 1 di 4 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha impugnato tale provvedimento. Ha censurato la decisione deducendo che l'amministrazione procedente avrebbe violato il diritto all'unità familiare ex artt. 28-30 del d.lgs. n. 286/1998 ed ha sostenuto che il ricorrente avrebbe prodotto tutta la documentazione richiesta e che i certificati menzionati nel provvedimento impugnato sarebbero stato prodotti dal sindacato che ha curato l'intera domanda. Con riferimento ai propri redditi ha sostenuto che sarebbero congrui come si evince dalla dichiarazione dei redditi depositata. Ha concluso perché sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di nulla – osta per il richiesto ricongiungimento per il figlio. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che ha contestato la Controparte_1 fondatezza del ricorso. Ha ribadito, in particolare, l'assenza della il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza e la non congruità del reddito del ricorrente. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni. In corso di causa il giudice ha invitato il ricorrente a depositare il certificato “ storico” cumulativo di famiglia e di residenza assegnando termine per provvedervi. Il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione. Fissata l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. non sono state depositate note di trattazione scritta e la causa, sulle conclusioni già formulate nei rispettivi atti difensivi delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). In via generale si ricorda che nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, “l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum” (Cass. civile n. 10925/2019). Nel provvedimento impugnato, lo Sportello unico per l'immigrazione di Terni ha rigettato l'istanza di nulla osta così motivando: “l'istante non ha dimostrato di possedere i requisiti alloggiativo e reddituale ai sensi del d.lgs. 286/98, art. 29, comma 3, e della circolare prot. 2805 del 31/07/20217. pagina 2 di 4 Ciò in quanto non sono stati forniti: il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza;
il reddito percepito, risultatane da Certificazione Unica 2024, pari ad euro 10.129,04 è inferiore all'importo di 10.420,99 euro, necessario per ricongiungere il familiare richiesto”. Quanto al primo dei due requisiti, anche nel corso del giudizio il ricorrente non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta già in sede amministrativa, ovvero il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza. Il ricorrente in sede di domanda amministrativa ha, infatti, allegato regolare contratto di locazione della durata di 4 anni dal 1.01.2020 al 31.12.2023 , registrato all'Agenzia delle Entrate, consenso del titolare dell'immobile, nonché certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile del 12.12.2023 nel quale il Comune di TI BR attesta: “Che l'immobile sito in TI umbra (Pg), via dei Tigli, civ. 28/D (piano secondo) di proprietà della sig.ra
(censito al N.C.E.U. del Comune di TI BR (Pg) al Foglio n. 12, Particella Controparte_3
n. 1820, Sub 11) ed attualmente dato in locazione ai signori e è composto da n. Pt_1 Parte_2
8,00 vani convenzionali ed è idoneo per un nucleo familiare di 8 (otto) persone (ai sensi dell'art. 9, comma 2 del “Reg. Com. per l'Edilizia Residenziale Pubblica in attuazione della LR 28/11/2023 numero 23 del Reg. Reg. 09/02/2005 n.1” approvato con D.C.C. n. 87 del 29/11/2005)”. Si osserva peraltro che la disposizione di cui all'art. 29 del D.lvo 286/98 non prevede l'obbligo di deposito di certificato di residenza e/o di stato di famiglia ai fini della verifica della disponibilità di alloggio sicchè, sotto questo profilo, deve ritenersi infondata la valutazione espressa in sede amministrativa. Per quanto riguarda, invece, il requisito reddituale di cui all'art. 29 comma 3 lett. c) del d.lgs. 286/1998, si osserva che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva che attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale;
il requisito reddituale è i finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti;
d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687 e Cons. Stato sez III 26/01/2017 n. 326). Nel caso il esame la ha ritenuto insufficiente il reddito del ricorrente che, per l'anno 2023 ( CP_2 cfr. Certificazione Unica 2024) è stato pari alla somma di euro 10.129,04 , dunque inferiore all'importo previsto per legge. La norma di cui all'art. 29 co.3° lett.b) consente, ai fini della verifica del requisito reddituale, di tener conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Il ricorrente, sul punto, ha depositato in via amministrativa la dichiarazione dei redditi del 2024 della signora , indicata nel certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Parte_2
TI BR come co – locataria dell'immobile nella disponibilità del ricorrente. Tale documentazione, tuttavia, è all'evidenza insufficiente a dimostrare raggiunto il requisito reddituale perché il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione, ancorchè richiesta sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, che la signora sia a lui legata da relazione di Parte_2 natura familiare o di convivenza, omettendo, in particolare, di depositare copia del certificato di residenza e di stato di famiglia.
pagina 3 di 4 Deve dunque ritenersi che non risulti provato – mancando la certificazione inutilmente richiesta – dimostrato il requisito reddituale “ minimo” previsto dalla legge al momento della presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso per mancanza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio di nulla – osta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria e dell'assenza di fase decisoria propriamente detta, con applicazione dei parametri “ minimi” di cui al DM 147/2022 per cause di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del che Controparte_1 liquida nella somma di 1453,00 ( euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva) oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 28.11.2025
Il Giudice
LO IO
pagina 4 di 4