Art. 108. Turno 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. ((3)) 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
------------ AGGIORNAMENTO (3) Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n. 335 Ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
------------ AGGIORNAMENTO (3) Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n. 335 Ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.