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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1532/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7699/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1843/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2019
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUP. n. TY7CRD300110 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- ATTO DI RECUP. n. TY7CRD300110 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1800/14 R.G.R., Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l., impugnava l'avviso di accertamento numero n. TY7CRD300110/2013, notificato il 3.12.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita detrazione nel triennio
2010-2011 di un credito d'imposta, ai sensi della Legge 244/2007, per nuove assunzioni in aree svantaggiate.
In particolare, in data 24.3.2009, la società aveva presentato la comunicazione modello C/IAL, prescritta dall'art 6 comma 4 del Decreto del MEF 12.03.2008, al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui all'art
7 comma 1 lettera a) del Decreto occupazione (che prevede la decadenza dell'agevolazione nel caso in cui il numero complessivo dei dipendenti, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 ) e/
o l'indicazione del minor credito d'imposta eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso.
Mediante tale comunicazione il credito d'imposta concesso risultava determinato come segue: anno 2008
€ 13.941,00; anno 2009 € 15.480,00; anno 2010 € 15.480,00.
Successivamente, le predette comunicazioni C/IAL risultavano presentate per gli anni 2010 e 2011.
Dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria negli anni 2008/2009/2010/2011, emergeva l'utilizzo di importi a credito in compensazione, ai sensi dell'art
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, con codice tributo 6807, riferito agli anni 2008/2009/2010, per un ammontare complessivo di € 37.414,00. Tuttavia, poiché le comunicazioni C/IAL presentate il
31.3.2010 per l'anno 2010 ed il 29 e 30.3.2011 per l'anno 2011 risultavano essere state scartate dal sistema, in quanto tardive, l'Ufficio, ritenuta la decadenza del beneficio di cui sopra, ai sensi dell'art 7 comma 2 del prefato decreto, rilevava l'indebita fruizione del credito d'imposta per una somma pari ad € 7.991,00 e, ai sensi dell'art 1, commi 421, 422, 423 della Legge 30/12/2004, n 311, provvedeva al recupero della stessa, maggiorato di interessi e sanzioni.
In seno al ricorso, il ricorrente contestava il recupero effettuato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo: 1) di avere inviato le istanze che erano state scartate dal sistema telematico per il 2010 e 2011 solo per un mero problema di comunicazione telematica, in quanto le assunzioni erano state regolarmente effettuate ed il mancato invio del modello C/IAL comportava una violazione meramente formale;
2) la violazione di tutte le norme in materia di notificazione di atti tributari;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della
Legge n.241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2008 Statuto del Contribuente per difetto della motivazione.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio controdeduceva la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n. 1843/19 del 15.4.2019, accoglieva il ricorso, rilevando che “Il decreto - il decreto attuativo del ministro dell'Economia del 12 marzo 2008 - prevede l'onere per i beneficiari di indicare nella comunicazione il minor credito di imposta eventualmente spettante. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto, la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all'anno nel quale la comunicazione è trasmessa. “Il mancato invito della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2 ossia “nei casi stabiliti alla lettera a), la decadenza dal diritto al credito di imposta, a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a.” L'art. 7 comma 1 lett. A) prevede la decadenza dal diritto al credito se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art.
3. Tale ultima disposizione ricalca il contenuto della legge finanziaria (art. 2 comma 545, lett. A). Ciò posto, le ipotesi di decadenza sono solo quelle previste dalla legge e quindi, in mancanza di un'espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso tipo (avente rango di legge) poteva inserire una nuova ipotesi di decadenza, quale è quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal D.M. del 2008 (art. 6 comma 4)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa era viziata da violazione di legge (art. 6, comma 4, Decreto MEF, 12 marzo 2008) e da contraddittoria motivazione.
Segnatamente, sotto tale ultimo profilo, i giudici in un primo momento avevano dichiarato che il mancato invito della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2, ossia la decadenza dal diritto al credito di imposta a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella lettera a), per poi precisare che le ipotesi di decadenza sono solo quelle previste dalla legge e quindi, in mancanza di una espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso tipo (avente rango di legge) poteva inserire una nuova ipotesi di decadenza, quale è quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal Decreto MEF del 2008 (art. 6 comma 4). Secondo l'Ufficio, invece, il tardivo invio della comunicazione equivaleva all'omessa presentazione. Infatti, i modelli relativi alle annualità 2010 e 2011 erano stati scartati al sistema dell'A.T. in quanto inesistenti;
inoltre, nella comunicazione relativa all'anno
2010 risultavano indicati importi a credito maggiori di quelli accolti dall'Amministrazione Finanziaria. Al riguardo, relativamente alla presentazione delle istanze e all'indicazione del corretto credito d'imposta indicato, non risultava allegato dalla parte alcun documento nel ricorso introduttivo.
Quanto alla violazione del citato art. 6 comma 4, la comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) stesso decreto era stata effettuata oltre il termine previsto, per cui doveva trovare applicazione la decadenza stabilita dall'art. 6 comma 4 (“Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto”), dovendosi equiparare il tardivo invio al mancato invio della comunicazione.
Pertanto, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento impugnato, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
L'appellata non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
La motivazione della sentenza di primo grado non è viziata dalla violazione dell'art. 6 comma 4 decreto MEF del 12 marzo 2008 e non presenta alcun elemento di contraddittorietà, poiché essa, al contrario, contiene un'analisi puntuale della normativa introdotta dal decreto MEF in questione il quale, all'art. 6 comma 4, prevede espressamente che “il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma
2, del presente decreto” e, dunque, la decadenza del beneficio nei casi di cui alla lettera a).
Deve, in particolare, concordarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure in ordine alla tassatività delle ipotesi di decadenza previste dalla legge.
L'art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto MEF 2008, cui fa rinvio il comma 2 dello stesso articolo nel prevedere una ipotesi di decadenza dal beneficio del credito di imposta de quo, riproduce la norma già contenuta nell'art. 2 comma 545 lett. a) della legge 244/2007 (cd. legge di bilancio 2008).
Invece, l'art. 6 comma 4 del Decreto MEF 2008, stabilendo che il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2, introduce una nuova ipotesi di decadenza attraverso una norma non avente rango di legge, laddove ciò sarebbe stato possibile solo mediante una nuova norma di legge.
In ogni caso, va osservato che, nella fattispecie, non si verte in tema di mancato invio della comunicazione, ma di tardivo invio e di mancata accettazione da parte del sistema A.T. ed è evidente, alla stregua di quanto argomentato, che, a fortiori, non si può ritenere che le due ipotesi siano equipollenti, comportando tale interpretazione una ulteriore espansione dei casi di decadenza. E questo a voler tacere che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto MEF 2008, la comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) stesso decreto, doveva essere inviata dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 e che nella fattispecie tale invio è stato effettuato il 31.3.2010 per l'anno 2010 ed il 29 e
30.3.2011 per l'anno 2011 e, tuttavia, le comunicazioni sono state scartate dal sistema A.T.
Per quanto riguarda la censura secondo la quale “relativamente alla presentazione delle istanze e all'indicazione del corretto credito d'imposta indicato non risulta allegato dalla parte alcun documento ricorso introduttivo”, va evidenziato che essa è inammissibile, atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado, in quel giudizio l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per mantenere l'agevolazione.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1843/2019 del 15.4.2019.
Nulla sulle spese.
Il presidente relatore ed estensoreGIUSEPPINA STORACI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7699/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1843/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2019
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUP. n. TY7CRD300110 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- ATTO DI RECUP. n. TY7CRD300110 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1800/14 R.G.R., Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l., impugnava l'avviso di accertamento numero n. TY7CRD300110/2013, notificato il 3.12.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita detrazione nel triennio
2010-2011 di un credito d'imposta, ai sensi della Legge 244/2007, per nuove assunzioni in aree svantaggiate.
In particolare, in data 24.3.2009, la società aveva presentato la comunicazione modello C/IAL, prescritta dall'art 6 comma 4 del Decreto del MEF 12.03.2008, al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui all'art
7 comma 1 lettera a) del Decreto occupazione (che prevede la decadenza dell'agevolazione nel caso in cui il numero complessivo dei dipendenti, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 ) e/
o l'indicazione del minor credito d'imposta eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso.
Mediante tale comunicazione il credito d'imposta concesso risultava determinato come segue: anno 2008
€ 13.941,00; anno 2009 € 15.480,00; anno 2010 € 15.480,00.
Successivamente, le predette comunicazioni C/IAL risultavano presentate per gli anni 2010 e 2011.
Dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria negli anni 2008/2009/2010/2011, emergeva l'utilizzo di importi a credito in compensazione, ai sensi dell'art
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, con codice tributo 6807, riferito agli anni 2008/2009/2010, per un ammontare complessivo di € 37.414,00. Tuttavia, poiché le comunicazioni C/IAL presentate il
31.3.2010 per l'anno 2010 ed il 29 e 30.3.2011 per l'anno 2011 risultavano essere state scartate dal sistema, in quanto tardive, l'Ufficio, ritenuta la decadenza del beneficio di cui sopra, ai sensi dell'art 7 comma 2 del prefato decreto, rilevava l'indebita fruizione del credito d'imposta per una somma pari ad € 7.991,00 e, ai sensi dell'art 1, commi 421, 422, 423 della Legge 30/12/2004, n 311, provvedeva al recupero della stessa, maggiorato di interessi e sanzioni.
In seno al ricorso, il ricorrente contestava il recupero effettuato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo: 1) di avere inviato le istanze che erano state scartate dal sistema telematico per il 2010 e 2011 solo per un mero problema di comunicazione telematica, in quanto le assunzioni erano state regolarmente effettuate ed il mancato invio del modello C/IAL comportava una violazione meramente formale;
2) la violazione di tutte le norme in materia di notificazione di atti tributari;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della
Legge n.241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2008 Statuto del Contribuente per difetto della motivazione.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio controdeduceva la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n. 1843/19 del 15.4.2019, accoglieva il ricorso, rilevando che “Il decreto - il decreto attuativo del ministro dell'Economia del 12 marzo 2008 - prevede l'onere per i beneficiari di indicare nella comunicazione il minor credito di imposta eventualmente spettante. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto, la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all'anno nel quale la comunicazione è trasmessa. “Il mancato invito della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2 ossia “nei casi stabiliti alla lettera a), la decadenza dal diritto al credito di imposta, a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a.” L'art. 7 comma 1 lett. A) prevede la decadenza dal diritto al credito se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art.
3. Tale ultima disposizione ricalca il contenuto della legge finanziaria (art. 2 comma 545, lett. A). Ciò posto, le ipotesi di decadenza sono solo quelle previste dalla legge e quindi, in mancanza di un'espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso tipo (avente rango di legge) poteva inserire una nuova ipotesi di decadenza, quale è quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal D.M. del 2008 (art. 6 comma 4)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa era viziata da violazione di legge (art. 6, comma 4, Decreto MEF, 12 marzo 2008) e da contraddittoria motivazione.
Segnatamente, sotto tale ultimo profilo, i giudici in un primo momento avevano dichiarato che il mancato invito della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2, ossia la decadenza dal diritto al credito di imposta a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella lettera a), per poi precisare che le ipotesi di decadenza sono solo quelle previste dalla legge e quindi, in mancanza di una espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso tipo (avente rango di legge) poteva inserire una nuova ipotesi di decadenza, quale è quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal Decreto MEF del 2008 (art. 6 comma 4). Secondo l'Ufficio, invece, il tardivo invio della comunicazione equivaleva all'omessa presentazione. Infatti, i modelli relativi alle annualità 2010 e 2011 erano stati scartati al sistema dell'A.T. in quanto inesistenti;
inoltre, nella comunicazione relativa all'anno
2010 risultavano indicati importi a credito maggiori di quelli accolti dall'Amministrazione Finanziaria. Al riguardo, relativamente alla presentazione delle istanze e all'indicazione del corretto credito d'imposta indicato, non risultava allegato dalla parte alcun documento nel ricorso introduttivo.
Quanto alla violazione del citato art. 6 comma 4, la comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) stesso decreto era stata effettuata oltre il termine previsto, per cui doveva trovare applicazione la decadenza stabilita dall'art. 6 comma 4 (“Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto”), dovendosi equiparare il tardivo invio al mancato invio della comunicazione.
Pertanto, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento impugnato, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
L'appellata non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
La motivazione della sentenza di primo grado non è viziata dalla violazione dell'art. 6 comma 4 decreto MEF del 12 marzo 2008 e non presenta alcun elemento di contraddittorietà, poiché essa, al contrario, contiene un'analisi puntuale della normativa introdotta dal decreto MEF in questione il quale, all'art. 6 comma 4, prevede espressamente che “il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma
2, del presente decreto” e, dunque, la decadenza del beneficio nei casi di cui alla lettera a).
Deve, in particolare, concordarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure in ordine alla tassatività delle ipotesi di decadenza previste dalla legge.
L'art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto MEF 2008, cui fa rinvio il comma 2 dello stesso articolo nel prevedere una ipotesi di decadenza dal beneficio del credito di imposta de quo, riproduce la norma già contenuta nell'art. 2 comma 545 lett. a) della legge 244/2007 (cd. legge di bilancio 2008).
Invece, l'art. 6 comma 4 del Decreto MEF 2008, stabilendo che il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7 comma 2, introduce una nuova ipotesi di decadenza attraverso una norma non avente rango di legge, laddove ciò sarebbe stato possibile solo mediante una nuova norma di legge.
In ogni caso, va osservato che, nella fattispecie, non si verte in tema di mancato invio della comunicazione, ma di tardivo invio e di mancata accettazione da parte del sistema A.T. ed è evidente, alla stregua di quanto argomentato, che, a fortiori, non si può ritenere che le due ipotesi siano equipollenti, comportando tale interpretazione una ulteriore espansione dei casi di decadenza. E questo a voler tacere che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto MEF 2008, la comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) stesso decreto, doveva essere inviata dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 e che nella fattispecie tale invio è stato effettuato il 31.3.2010 per l'anno 2010 ed il 29 e
30.3.2011 per l'anno 2011 e, tuttavia, le comunicazioni sono state scartate dal sistema A.T.
Per quanto riguarda la censura secondo la quale “relativamente alla presentazione delle istanze e all'indicazione del corretto credito d'imposta indicato non risulta allegato dalla parte alcun documento ricorso introduttivo”, va evidenziato che essa è inammissibile, atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado, in quel giudizio l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per mantenere l'agevolazione.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1843/2019 del 15.4.2019.
Nulla sulle spese.
Il presidente relatore ed estensoreGIUSEPPINA STORACI