TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 916/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla via Garao n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marcella
Lo Giudice (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna alla via Libertà n. 38 presso lo studio dell'Avv. Orazio Marazzotta
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
*** 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8 gennaio 2025.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, ha avanzato richiesta di Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 308/2018 – Tribunale di Enna, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore della figlia maggiorenne “con decorrenza dall'aprile del 2021 o come Per_1 meglio risulterà in corso di causa”, la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge SI.ra “a far data dal febbraio 2022 o come meglio risulterà in corso di CP_1 causa”, nonché la condanna di alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite, in proprio e/o nella qualità di genitore della figlia Persona_2
Il ricorrente ha premesso che, con la richiamata Sentenza n. 308/2018, il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e onerato il SI. di versare alla SI.ra , la somma di complessivi € 600,00 mensili per il _1 CP_1 mantenimento dei figli e oltre il 70% delle spese straordinarie, nonché un assegno Per_1 Per_3 divorzile di € 350,00 mensili.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che, con Decreto del 26.10.2020 reso all'esito del procedimento n. 460/2020 R.G.V.G., il Tribunale di Enna, in revisione delle condizioni stabilite nella Sentenza n.
308/2018, ha rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal SI. per il _1 mantenimento dei figli e in misura pari a complessivi € 500,00 mensili;
ridotto il Per_1 Per_3 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% delle stesse, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (27.06.2020); confermato l'assegno divorzile alla SI.ra nella CP_1 misura di € 350,00 mensili.
Il ricorrente ha, inoltre, premesso di avere avuto altri due figli dalla sua attuale compagna, SI.ra nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...]. Persona_4 Per_5 Per_6
A sostegno dell'attuale domanda di revisione delle condizioni di divorzio, il ricorrente ha dedotto che
“negli ultimi tre anni, anche per la crisi economica del settore in cui opera il ricorrente - socio della società “Le porte del terzo millennio” srl che produce e commercializza manufatti in legno, quali porte, finestre e mobili d'arredo- il reddito personale annuo si è notevolmente ridotto attestandosi su una media netta di € 7.000,00 annui (doc. 5) contro la media netta di € 12.000,00 annui che si
2 registrava al momento della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio”; che, da marzo a maggio 2020, l'attività è stata sospesa a causa della pandemia da "COVID-19, con richiesta di Cassa integrazione per gli operai dipendenti della Società; di avere chiesto un prestito personale di
€ 5.000,00, con rata mensile di € 121,00 e scadenza a luglio del 2024, “per far fronte alle perdite sempre più ingenti” ed al “mantenimento dei suoi figli e dell'ex coniuge”; di avere accumulato negli anni ingenti debiti con il IS (cfr. pag. 3 del ricorso).
La chiesta modifica delle condizioni di divorzio è motivata con tali ulteriori argomenti: la SI.ra
, oggi quarantottenne, gode dell'assegno di mantenimento, prima, e dell'assegno divorzile, CP_1 poi, dall'età di 38 anni e, pur essendo munita del titolo di studio di ragioniera e godendo di buona salute, “non risulta che … abbia mai cercato un'occupazione pur avendone ancora oggi tanto le possibilità quanto i titoli”; inoltre, il ricorrente ha rilevato che al decesso del padre della SI.ra avvenuto in data 02.02.2022, è conseguito il lascito ereditario “alle due figlie ed ai CP_1 nipoti del figlio premorto [di] un ingente patrimonio immobiliare” (cf. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Il ricorrente ha rappresentato che gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni nn. 82-84 sono di esclusiva proprietà della resistente e “sono locati all'attività commerciale PM Mobili di
RL RM”, mentre gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni nn. 82, 84, 86, pur essendo ancora di proprietà del SI. , sono locati ed in uso da anni all'attività Persona_7 commerciale 'Inter Sport', presumendo la percezione da parte della resistente dei relativi canoni di locazione indicati nella ipotizzata misura media pari a “3.000,00 euro mensili”.
Sicché, il ricorrente ha evidenziato che “almeno dal febbraio 2022”, la SI.ra percepisce un CP_1 reddito da immobili e ha chiesto di disporre, oltre che la revoca dell'assegno divorzile, la restituzione di tutte le somme versate dal febbraio 2022 o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa (cfr. pag. 5 del ricorso).
In ordine al contributo al mantenimento dei figli, il ricorrente ha premesso di non avere più alcun rapporto con la figlia oggi ventiquattrenne. Ha allegato la relazione redatta da un'agenzia Per_1 di investigazioni, al fine di verificare se la propria figlia svolgesse attività lavorativa e/o di studio, dalla quale è emerso che nel periodo “campione” di aprile, maggio e agosto 2021, nonché di settembre e ottobre 2022 la figlia ha svolto attività lavorativa ogni giorno per otto ore consecutive Per_1 presso la parrucchiera 'Linda' sita in Piazza Armerina, ivi accompagnata frequentemente dalla madre
(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso).
3 Il ricorrente ha allegato visure catastali del defunto padre della resistente e chiesto, in via istruttoria, di disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del rendiconto dei conti correnti intestati al SI.
, alla data del decesso avvenuta il 02.02.2022. Persona_7
In data 12.11.2023 si è costituita la resistente, la quale, in via preliminare, ha eccepito la
“improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” per non avere il ricorrente prodotto, in allegato al ricorso, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. e, in particolare, segnalando che il ricorrente non avrebbe allegato le dichiarazioni dei redditi proprie ma solo quelle della Società.
La resistente ha quindi rilevato la mancata prova delle difficoltà economiche rappresentate dal ricorrente, atteso che la sola allegazione dei modelli Unici non è idonea a dimostrare quanto dedotto dal ricorrente, poiché, ad esempio, potrebbero esistere “degli utili rimasti in azienda”; la resistente ha evidenziato che “La mancata produzione dei bilanci integrali, degli estratti conti correnti bancari, degli immobili del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi costituisce un vuoto tale che non permette al Giudicante di valutare quanto oggi dedotto dal ricorrente” (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione della resistente).
In relazione alla figlia premesse le proprie considerazioni circa le cause della rottura del Per_1 rapporto, la resistente ha riferito che la ragazza stava svolgendo uno stage non retribuito presso la parrucchieria, riferendo che “Dopo aver svolto tale “stage” il relativo corso abilitante è stato osteggiato e rifiutato dallo stesso ” (cfr. pag. 6 della memoria di Parte_1 costituzione della resistente).
La resistente ha altresì evidenziato come la condizione economica del ricorrente non possa dirsi peggiorata, atteso che, sebbene abbia generato due figli con la sua compagna, SI.ra Persona_4 la situazione economica va valutata anche alla luce dell'apporto economico della stessa che, riferisce la resistente, lavora e percepisce un reddito per la cui quantificazione ha avanzato richiesta di ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.
Inoltre, la resistente ha elencato delle polizze assicurative in titolarità al ricorrente, “di cui alcune appena scadute con ingenti somme”, chiedendo disporsi ordine di esibizione della relativa documentazione.
La resistente ha, inoltre, allegato visura catastale del ricorrente, segnalando come lo stesso viva “in una villa assieme alla nuova compagna e ai loro figli, in comproprietà con la stessa CP_1
” nonché come il ricorrente occupi tutti i beni in comproprietà con la resistente e sul punto penda
[...] autonomo giudizio innanzi a codesto Tribunale (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione della resistente).
4 In relazione alla propria condizione economica, la resistente ha allegato dichiarazioni dei redditi ed ultimi estratti conto, confermando di percepire esclusivamente l'assegno divorzile dell'ex coniuge, nonché visura catastale dalla quale si evince che gli immobili posseduti sono in comproprietà con il ricorrente, ad eccezione dell'abitazione ove ella vive insieme ai figli e di un “garage Per_1 Per_3 sfitto” e di un locale commerciale sito alla via A. Manzoni nn. 80/82, concesso in locazione dal 2012 al SI. RL RM dalla precedente proprietaria, ossia la madre della resistente, SI.ra Pt_2
il cui canone di locazione di € 550,00 mensili viene da quest'ultima percepito.
[...]
In relazione alle deduzioni del ricorrente circa la successione del SI. , la resistente Persona_7 ha rilevato che, in mancanza della dichiarazione di successione, il conto corrente del de cuius risulta bloccato, come da allegata comunicazione dell'istituto di credito.
In particolare, la resistente ha rilevato che la successione ha sollevato diverse criticità tra i familiari chiamati all'eredità che hanno interessato i rispettivi difensori.
Inoltre, la resistente ha evidenziato che i canoni di locazione per il locale commerciale ove è collocato il negozio 'Inter sport' non sono stati pagati per la stessa ragione, ossia per le difficoltà incontrate dai chiamati all'eredità nel provvedere alla dichiarazione di successione.
La resistente si è quindi opposta alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la condanna del ricorrente ex art. 473 bis.18 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c.
In data 20.11.2023, la prima udienza fissata per il 13.12.2023 è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il 20.12.2023, il ricorrente ha dedotto che a causa dell'emergenza pandemica ha dovuto “cessare temporaneamente la propria attività dal 20 marzo al
30 maggio 2020 e gli operai sono stati messi in cassa integrazione [e che] La chiusura si è inoltre protratta dal 01/11/2020 al 31/03/2021”, negando di avere incrementato la vendita di serramenti, come dedotto dalla resistente, grazie ai bonus fiscali.
Inoltre, ha precisato che le dichiarazioni dei redditi personali del ricorrente degli ultimi tre anni, allegate alla memoria, sono “perfettamente coincidenti con i dati reddituali” della Società, già allegati al ricorso.
In ordine ai rilievi circa la relazione con la SI.ra il ricorrente ha dedotto e Persona_4 documentato che la stessa non convive more uxorio con il ricorrente, atteso che ella risiede in Piazza
Armerina alla via Carmine n. 49, oltre che con i figli nati dall'unione con il anche con la figlia _1
, nata da precedente unione, mentre il SI. risiede in Piazza Armerina alla c.da Persona_8 _1
5 il ricorrente ha, pertanto, rilevato come il reddito della compagna non sia idoneo a Parte_3 migliorare la propria situazione economica.
Con memoria depositata il 29.12.2023, la resistente ha rilevato la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata dal ricorrente in via successiva al rinvio della prima udienza di comparizione, tornando ad eccepire la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473 bis, 12 e 17 c.p.c. con richiesta di espunzione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta”.
Inoltre, in relazione alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente è tornata a rilevare l'insussistenza dei presupposti della chiesta revisione e, su quanto già rappresentato in memoria di costituzione circa le polizze vita in titolarità al SI. ha allegato una comunicazione relativa ad _1 una polizza scaduta nel 2019 della quale l'agenzia assicurativa sollecitava, nel 2020, la formulazione di richiesta di liquidazione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, celebrata il 10.01.2024, ove l'esperito tentativo di conciliazione non è riuscito, provvedendo sulla richiesta in tal sede formulata dal ricorrente di volere fissare un termine alla resistente per l'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 481 c.c., lo scrivente relatore ne ha disposto il rigetto;
inoltre, ha ritenuto le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, in parte inammissibili e, comunque, complessivamente irrilevanti ai fini della decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza dell'08.01.2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Occorre rilevare, anzitutto, l'infondatezza delle eccezioni proposte da parte resistente circa la
“improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” nonché circa la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Invero, il nuovo rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie ha ridisegnato la fase della trattazione scritta collocandola non più in una fase successiva alla prima udienza, bensì in una fase anteriore all'udienza di prima comparizione, adottando un modello graduale in cui la fase della formulazione delle prove e delle repliche ad esse si svolge con memorie successive agli atti introduttivi, ma antecedenti la prima udienza.
6 Trattasi di una soluzione diversa rispetto a quella proposta nella Legge delega 26.11.2021, n. 206, in base alla quale con gli atti introduttivi avrebbero dovuto esaurirsi, a pena di decadenza, non solo le domande e le eccezioni, ma anche le istanze istruttorie delle parti.
Il Legislatore ha, invece, adottato un modello graduale, prevedendo negli atti introduttivi le attività difensive che fissano il thema decidendum e il thema probandum (domande, fatti costitutivi e fatti che costituiscono eccezione in senso stretto), rinviando l'esaurimento dell'iniziativa probatoria delle parti e la replica alle memorie successive.
Alla luce di quanto sopra, l'attore ben può successivamente al ricorso ma, a pena di decadenza, non oltre la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., integrare i mezzi istruttori ed allegare prove documentali.
Sull'eccepita tardività del deposito della memoria, occorre rilevare che la prima udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata al 13.12.2021, in data successiva al termine assegnato per la costituzione della resistente (13.11.2023) e, precisamente, il 20.11.2023, è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024.
Di tal ché a tale data, ossia al 10.01.2024, occorre fare riferimento per il calcolo dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. che, appunto, individua i termini per le “ulteriori difese” prendendo a riferimento la data della prima udienza di comparizione e calcolandoli a ritroso rispetto ad essa (venti, dieci e cinque giorni “prima della data dell'udienza”), in modo che, in conformità alla ratio del nuovo rito unico, ispirato a criteri di rapidità ed efficacia, le allegazioni e le produzioni che nel sistema ante riforma Cartabia erano previste nell'udienza ex art. 183 c.p.c. e nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., siano anticipate ad una fase precedente la prima udienza di discussione.
Nella fattispecie a mani, la memoria del ricorrente è stata depositata nei termini di legge.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Nella fattispecie in esame il ricorrente assume essersi verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un miglioramento, invece, di quelle della ex moglie e della figlia Per_1
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno divorzile corrisposto dal ricorrente nei confronti della SI.ra risulta incontestato che la resistente sia munita di titolo di studio (diploma CP_1 di ragioniera); che goda di buona salute;
che in passato abbia svolto attività lavorativa (“Prima del matrimonio la resistente svolgeva un'attività lavorativa commerciale che ha mantenuto quale ditta individuale anche dopo il matrimonio (dal 1993 al 2008)” – cfr. pag. 5 della memoria ex art. 473
7 bis.17 c.p.c.); che dall'età di 38 anni, ossia dal 2012, percepisca somme per il proprio mantenimento da parte del marito;
che non si sia, da allora, concretamente attivata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, non avendo documentato nemmeno l'iscrizione al centro per l'impiego.
Dal canto suo, la resistente nega la sussistenza dei presupposti per la chiesta revisione delle condizioni di divorzio, non avendo il ricorrente provato un peggioramento della propria condizione economica e, di contro, rilevandone un miglioramento in funzione dell'apporto economico fornito dalla compagna del ricorrente e dei presunti introiti derivanti dalla scadenza delle plurime polizze vita di cui il ricorrente è titolare.
Orbene, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha riunito sotto il rito unitario anche i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, disponendo che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma si pone in continuità con l'abrogato art. 9 della Legge n. 898/1970, nonché con la giurisprudenza formatasi in vigenza dello stesso che richiede che “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2022)
[nonché] verificare se persista il presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati (Cass.
S.U. 32191/2021 citata), sempre in dipendenza del fatto sopravvenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza 12.02.2024, n. 3761).
Tanto premesso, nella fattispecie a mani, il ricorrente ha dedotto un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche che, tuttavia, non risulta compiutamente comprovato dalla documentazione allegata al ricorso che non si discosta da quella già oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale nel precedente procedimento di revisione (proc. n. 460/2020 R.G.V.G. esitato dal Decreto del
26.10.2020): i modelli depositati in allegato al ricorso evidenziano un reddito di quasi 11.000,00 € per l'anno 2019, una temporanea contrazione per il 2020 (€ 1.730,00) in concomitanza con la pandemia e la sospensione dell'attività, compensate dagli incentivi e dai sussidi predisposti dal legislatore per contrastare gli effetti economici negativi dell'emergenza sanitaria, come già ritenuto da questo Tribunale, ed infine una ripresa per il 2022, con un reddito “rientrato” nel range ante pandemia (€ 10.283,00). 8 Tuttavia, il reddito relativo al 2022 riscontra un'effettiva contrazione a poco più di € 6.000,00, per come evincibile dal modello unico 2023, allegato alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., del quale il ricorrente è venuto in possesso in data successiva al deposito del ricorso, risultando il modello presentato il 20.11.2023.
Risulta, pertanto, dimostrato il peggioramento della condizione economica del ricorrente.
In relazione alla condizione economica della resistente, non si è riscontrato un concreto miglioramento, pur tuttavia potendo ricavare dalla documentazione dalla stessa allegata i seguenti dati oggettivi.
La resistente è proprietaria esclusiva (cfr. doc. 12 allegato al ricorso) di un locale commerciale (via
Manzoni n. 80) concesso in locazione al SI. RL RM dalla madre della resistente, precedente proprietaria, che, per inspiegate ragioni, tutt'ora percepisce il canone di locazione di €
550, mensili (cfr. all.ti 16, 16 bis e 17 alla memoria di costituzione della resistente).
In seguito al decesso del padre della resistente, avvenuto il 02.02.2022, è stato reso pubblico il testamento dello stesso (cfr. all. 23 alla memoria di costituzione della resistente) dal quale risulta che alla SI.ra spetti la quota, indivisa con altri due chiamati all'eredità, di 2/3 del locale CP_1 commerciale sito in via Manzoni nn. 82, 84, 86, attualmente locato alla LU s.r.l. (negozio
'Intersport') che ha riferito ai chiamati all'eredità di avere regolarmente versato i canoni di locazione, pari ad € 2.500,00 mensili, fino al febbraio 2023, “senza, da quel momento in poi più riuscirvi, poiché il conto ove venivano accreditate le somme è risultato essere bloccato” ed avendo, da allora,
“accantonato la provvista, in attesa di adempiere nei confronti dei soggetti che, alla luce del decesso del locatore SI. , dimostreranno la propria qualità e legittimazione a riscuotere le somme” CP_1
(cfr. all. 25 alla memoria di costituzione della resistente, nonché all.ti 24 e 26).
Ebbene, i dati superiormente rilevati, consentono di evidenziare una migliorata capacità reddituale della resistente, senza che le dedotte tempistiche circa le procedure di accettazione dell'eredità possano finire per gravare sul ricorrente, peraltro, padre di altri due figli generati dopo la cessazione del rapporto con la SI.ra e imprenditore commerciale, gravato da una documentata CP_1 diminuzione dei propri redditi.
Pur riconoscendo le note funzioni proprie dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativo- compensativa ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi), non può non rilevarsi l'incontestata inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche solo mettendo a frutto le proprietà immobiliari: invero, risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale “La modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo
9 divorzile può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti” (Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza 24.12.2024, n. 320).
Questo Collegio ritiene, pertanto, sussistenti giustificati motivi per revocare l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia ventiquattrenne , risulta agli atti Per_1 incontestato che la ragazza non abbia proseguito gli studi, non frequentando corsi universitari o di altra tipologia.
Invero, a fronte dei rilievi formulati dal ricorrente e della allegata relazione di investigazione, la resistente ha confermato che la ragazza si recasse presso la parrucchieria per uno stage non retribuito ma prima del luglio 2020, ossia della data in cui il padre ha negato il consenso al pagamento dei costi
(€ 4.200,00) per una scuola di formazione privata di estetica (“Dopo aver svolto tale “stage” il relativo corso abilitante è stato osteggiato e rifiutato dallo stesso – cfr. pag. 6 della memoria _1 di costituzione della resistente).
Tuttavia, il riferito dato temporale non trova riscontro nell'allegata relazione di investigazione che ha preso a riferimento un periodo successivo (decorrente da aprile 2021) e, ad ogni modo, la negazione del consenso all'esborso di una consistente somma per la frequenza di un corso professionalizzante privato non elide il dato oggettivo dell'inerzia della ragazza nella ricerca di occupazioni o corsi professionalizzanti alternativi.
È noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così
Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per la figlia non può costituire una rendita sine die che esoneri la figlia dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica. 10 Invero, se, da un lato, i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che consenta loro di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, i figli non possono fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eSIenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Nel caso di specie, non risulta invero dimostrata la sussistenza di alcuno dei presupposti che legittimerebbero la pretesa alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia ormai ventiquattrenne, ossia: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed
11 attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il figlio “non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”
(cfr. Cass. sent. n. 16327/2023 e ord. n. 17183/2020). Pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli che compromettono irrimediabilmente il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. sent. n. 12952/2016).
Sicché, non si ritengono sussistenti i presupposti per continuare ad onerare il padre di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma che non risulta essere Per_1 studentessa o comunque in cerca di occupazione.
Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di ripetizione delle somme medio tempore versate, atteso che i sopravvenuti giustificati motivi che hanno determinato la revoca dell'assegno divorzile non possono ricondursi, automaticamente, al decesso del padre della resistente né ad altra data esatta e lo stesso può dirsi in relazione alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Da tutto quanto sopra esposto emerge, infine, che non si può attribuire portata dirimente a quanto dedotto, in seno alle conclusioni depositate il 13/1/2025 dal pubblico ministero, in ordine alla mancanza di prova della colpevole inerzia della resistente nella ricerca di un'attività lavorativa, posto che la colpevolezza dell'inerzia deve invece desumersi dal tempo trascorso senza che la resistente abbia dimostrato di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione; in ogni caso, sono emersi dall'istruttoria ulteriori indici di una modificazione in melius della capacità economica della resistente, a fronte di un notevole peggioramento di quella del ricorrente, dati che sono stati ritenuti di per sé sufficienti a giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
Quanto alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente decidendo, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n.
308/2018 del 27.06.2018, con cui il Tribunale di Enna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e sì come già modificate con Parte_1 CP_1
Decreto del 26.10.2020 (proc. n. 460/2020), così statuisce:
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno divorzile Parte_1 in favore di CP_1
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_2
- Rigetta la domanda svolta dal ricorrente di condanna alla restituzione delle somme medio tempore percepite dalla resistente;
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 29 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 916/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla via Garao n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marcella
Lo Giudice (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna alla via Libertà n. 38 presso lo studio dell'Avv. Orazio Marazzotta
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
*** 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8 gennaio 2025.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, ha avanzato richiesta di Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 308/2018 – Tribunale di Enna, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore della figlia maggiorenne “con decorrenza dall'aprile del 2021 o come Per_1 meglio risulterà in corso di causa”, la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge SI.ra “a far data dal febbraio 2022 o come meglio risulterà in corso di CP_1 causa”, nonché la condanna di alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite, in proprio e/o nella qualità di genitore della figlia Persona_2
Il ricorrente ha premesso che, con la richiamata Sentenza n. 308/2018, il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e onerato il SI. di versare alla SI.ra , la somma di complessivi € 600,00 mensili per il _1 CP_1 mantenimento dei figli e oltre il 70% delle spese straordinarie, nonché un assegno Per_1 Per_3 divorzile di € 350,00 mensili.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che, con Decreto del 26.10.2020 reso all'esito del procedimento n. 460/2020 R.G.V.G., il Tribunale di Enna, in revisione delle condizioni stabilite nella Sentenza n.
308/2018, ha rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal SI. per il _1 mantenimento dei figli e in misura pari a complessivi € 500,00 mensili;
ridotto il Per_1 Per_3 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% delle stesse, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (27.06.2020); confermato l'assegno divorzile alla SI.ra nella CP_1 misura di € 350,00 mensili.
Il ricorrente ha, inoltre, premesso di avere avuto altri due figli dalla sua attuale compagna, SI.ra nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...]. Persona_4 Per_5 Per_6
A sostegno dell'attuale domanda di revisione delle condizioni di divorzio, il ricorrente ha dedotto che
“negli ultimi tre anni, anche per la crisi economica del settore in cui opera il ricorrente - socio della società “Le porte del terzo millennio” srl che produce e commercializza manufatti in legno, quali porte, finestre e mobili d'arredo- il reddito personale annuo si è notevolmente ridotto attestandosi su una media netta di € 7.000,00 annui (doc. 5) contro la media netta di € 12.000,00 annui che si
2 registrava al momento della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio”; che, da marzo a maggio 2020, l'attività è stata sospesa a causa della pandemia da "COVID-19, con richiesta di Cassa integrazione per gli operai dipendenti della Società; di avere chiesto un prestito personale di
€ 5.000,00, con rata mensile di € 121,00 e scadenza a luglio del 2024, “per far fronte alle perdite sempre più ingenti” ed al “mantenimento dei suoi figli e dell'ex coniuge”; di avere accumulato negli anni ingenti debiti con il IS (cfr. pag. 3 del ricorso).
La chiesta modifica delle condizioni di divorzio è motivata con tali ulteriori argomenti: la SI.ra
, oggi quarantottenne, gode dell'assegno di mantenimento, prima, e dell'assegno divorzile, CP_1 poi, dall'età di 38 anni e, pur essendo munita del titolo di studio di ragioniera e godendo di buona salute, “non risulta che … abbia mai cercato un'occupazione pur avendone ancora oggi tanto le possibilità quanto i titoli”; inoltre, il ricorrente ha rilevato che al decesso del padre della SI.ra avvenuto in data 02.02.2022, è conseguito il lascito ereditario “alle due figlie ed ai CP_1 nipoti del figlio premorto [di] un ingente patrimonio immobiliare” (cf. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Il ricorrente ha rappresentato che gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni nn. 82-84 sono di esclusiva proprietà della resistente e “sono locati all'attività commerciale PM Mobili di
RL RM”, mentre gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni nn. 82, 84, 86, pur essendo ancora di proprietà del SI. , sono locati ed in uso da anni all'attività Persona_7 commerciale 'Inter Sport', presumendo la percezione da parte della resistente dei relativi canoni di locazione indicati nella ipotizzata misura media pari a “3.000,00 euro mensili”.
Sicché, il ricorrente ha evidenziato che “almeno dal febbraio 2022”, la SI.ra percepisce un CP_1 reddito da immobili e ha chiesto di disporre, oltre che la revoca dell'assegno divorzile, la restituzione di tutte le somme versate dal febbraio 2022 o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa (cfr. pag. 5 del ricorso).
In ordine al contributo al mantenimento dei figli, il ricorrente ha premesso di non avere più alcun rapporto con la figlia oggi ventiquattrenne. Ha allegato la relazione redatta da un'agenzia Per_1 di investigazioni, al fine di verificare se la propria figlia svolgesse attività lavorativa e/o di studio, dalla quale è emerso che nel periodo “campione” di aprile, maggio e agosto 2021, nonché di settembre e ottobre 2022 la figlia ha svolto attività lavorativa ogni giorno per otto ore consecutive Per_1 presso la parrucchiera 'Linda' sita in Piazza Armerina, ivi accompagnata frequentemente dalla madre
(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso).
3 Il ricorrente ha allegato visure catastali del defunto padre della resistente e chiesto, in via istruttoria, di disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del rendiconto dei conti correnti intestati al SI.
, alla data del decesso avvenuta il 02.02.2022. Persona_7
In data 12.11.2023 si è costituita la resistente, la quale, in via preliminare, ha eccepito la
“improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” per non avere il ricorrente prodotto, in allegato al ricorso, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. e, in particolare, segnalando che il ricorrente non avrebbe allegato le dichiarazioni dei redditi proprie ma solo quelle della Società.
La resistente ha quindi rilevato la mancata prova delle difficoltà economiche rappresentate dal ricorrente, atteso che la sola allegazione dei modelli Unici non è idonea a dimostrare quanto dedotto dal ricorrente, poiché, ad esempio, potrebbero esistere “degli utili rimasti in azienda”; la resistente ha evidenziato che “La mancata produzione dei bilanci integrali, degli estratti conti correnti bancari, degli immobili del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi costituisce un vuoto tale che non permette al Giudicante di valutare quanto oggi dedotto dal ricorrente” (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione della resistente).
In relazione alla figlia premesse le proprie considerazioni circa le cause della rottura del Per_1 rapporto, la resistente ha riferito che la ragazza stava svolgendo uno stage non retribuito presso la parrucchieria, riferendo che “Dopo aver svolto tale “stage” il relativo corso abilitante è stato osteggiato e rifiutato dallo stesso ” (cfr. pag. 6 della memoria di Parte_1 costituzione della resistente).
La resistente ha altresì evidenziato come la condizione economica del ricorrente non possa dirsi peggiorata, atteso che, sebbene abbia generato due figli con la sua compagna, SI.ra Persona_4 la situazione economica va valutata anche alla luce dell'apporto economico della stessa che, riferisce la resistente, lavora e percepisce un reddito per la cui quantificazione ha avanzato richiesta di ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.
Inoltre, la resistente ha elencato delle polizze assicurative in titolarità al ricorrente, “di cui alcune appena scadute con ingenti somme”, chiedendo disporsi ordine di esibizione della relativa documentazione.
La resistente ha, inoltre, allegato visura catastale del ricorrente, segnalando come lo stesso viva “in una villa assieme alla nuova compagna e ai loro figli, in comproprietà con la stessa CP_1
” nonché come il ricorrente occupi tutti i beni in comproprietà con la resistente e sul punto penda
[...] autonomo giudizio innanzi a codesto Tribunale (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione della resistente).
4 In relazione alla propria condizione economica, la resistente ha allegato dichiarazioni dei redditi ed ultimi estratti conto, confermando di percepire esclusivamente l'assegno divorzile dell'ex coniuge, nonché visura catastale dalla quale si evince che gli immobili posseduti sono in comproprietà con il ricorrente, ad eccezione dell'abitazione ove ella vive insieme ai figli e di un “garage Per_1 Per_3 sfitto” e di un locale commerciale sito alla via A. Manzoni nn. 80/82, concesso in locazione dal 2012 al SI. RL RM dalla precedente proprietaria, ossia la madre della resistente, SI.ra Pt_2
il cui canone di locazione di € 550,00 mensili viene da quest'ultima percepito.
[...]
In relazione alle deduzioni del ricorrente circa la successione del SI. , la resistente Persona_7 ha rilevato che, in mancanza della dichiarazione di successione, il conto corrente del de cuius risulta bloccato, come da allegata comunicazione dell'istituto di credito.
In particolare, la resistente ha rilevato che la successione ha sollevato diverse criticità tra i familiari chiamati all'eredità che hanno interessato i rispettivi difensori.
Inoltre, la resistente ha evidenziato che i canoni di locazione per il locale commerciale ove è collocato il negozio 'Inter sport' non sono stati pagati per la stessa ragione, ossia per le difficoltà incontrate dai chiamati all'eredità nel provvedere alla dichiarazione di successione.
La resistente si è quindi opposta alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la condanna del ricorrente ex art. 473 bis.18 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c.
In data 20.11.2023, la prima udienza fissata per il 13.12.2023 è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il 20.12.2023, il ricorrente ha dedotto che a causa dell'emergenza pandemica ha dovuto “cessare temporaneamente la propria attività dal 20 marzo al
30 maggio 2020 e gli operai sono stati messi in cassa integrazione [e che] La chiusura si è inoltre protratta dal 01/11/2020 al 31/03/2021”, negando di avere incrementato la vendita di serramenti, come dedotto dalla resistente, grazie ai bonus fiscali.
Inoltre, ha precisato che le dichiarazioni dei redditi personali del ricorrente degli ultimi tre anni, allegate alla memoria, sono “perfettamente coincidenti con i dati reddituali” della Società, già allegati al ricorso.
In ordine ai rilievi circa la relazione con la SI.ra il ricorrente ha dedotto e Persona_4 documentato che la stessa non convive more uxorio con il ricorrente, atteso che ella risiede in Piazza
Armerina alla via Carmine n. 49, oltre che con i figli nati dall'unione con il anche con la figlia _1
, nata da precedente unione, mentre il SI. risiede in Piazza Armerina alla c.da Persona_8 _1
5 il ricorrente ha, pertanto, rilevato come il reddito della compagna non sia idoneo a Parte_3 migliorare la propria situazione economica.
Con memoria depositata il 29.12.2023, la resistente ha rilevato la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata dal ricorrente in via successiva al rinvio della prima udienza di comparizione, tornando ad eccepire la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473 bis, 12 e 17 c.p.c. con richiesta di espunzione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta”.
Inoltre, in relazione alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente è tornata a rilevare l'insussistenza dei presupposti della chiesta revisione e, su quanto già rappresentato in memoria di costituzione circa le polizze vita in titolarità al SI. ha allegato una comunicazione relativa ad _1 una polizza scaduta nel 2019 della quale l'agenzia assicurativa sollecitava, nel 2020, la formulazione di richiesta di liquidazione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, celebrata il 10.01.2024, ove l'esperito tentativo di conciliazione non è riuscito, provvedendo sulla richiesta in tal sede formulata dal ricorrente di volere fissare un termine alla resistente per l'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 481 c.c., lo scrivente relatore ne ha disposto il rigetto;
inoltre, ha ritenuto le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, in parte inammissibili e, comunque, complessivamente irrilevanti ai fini della decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza dell'08.01.2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Occorre rilevare, anzitutto, l'infondatezza delle eccezioni proposte da parte resistente circa la
“improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” nonché circa la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Invero, il nuovo rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie ha ridisegnato la fase della trattazione scritta collocandola non più in una fase successiva alla prima udienza, bensì in una fase anteriore all'udienza di prima comparizione, adottando un modello graduale in cui la fase della formulazione delle prove e delle repliche ad esse si svolge con memorie successive agli atti introduttivi, ma antecedenti la prima udienza.
6 Trattasi di una soluzione diversa rispetto a quella proposta nella Legge delega 26.11.2021, n. 206, in base alla quale con gli atti introduttivi avrebbero dovuto esaurirsi, a pena di decadenza, non solo le domande e le eccezioni, ma anche le istanze istruttorie delle parti.
Il Legislatore ha, invece, adottato un modello graduale, prevedendo negli atti introduttivi le attività difensive che fissano il thema decidendum e il thema probandum (domande, fatti costitutivi e fatti che costituiscono eccezione in senso stretto), rinviando l'esaurimento dell'iniziativa probatoria delle parti e la replica alle memorie successive.
Alla luce di quanto sopra, l'attore ben può successivamente al ricorso ma, a pena di decadenza, non oltre la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., integrare i mezzi istruttori ed allegare prove documentali.
Sull'eccepita tardività del deposito della memoria, occorre rilevare che la prima udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata al 13.12.2021, in data successiva al termine assegnato per la costituzione della resistente (13.11.2023) e, precisamente, il 20.11.2023, è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024.
Di tal ché a tale data, ossia al 10.01.2024, occorre fare riferimento per il calcolo dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. che, appunto, individua i termini per le “ulteriori difese” prendendo a riferimento la data della prima udienza di comparizione e calcolandoli a ritroso rispetto ad essa (venti, dieci e cinque giorni “prima della data dell'udienza”), in modo che, in conformità alla ratio del nuovo rito unico, ispirato a criteri di rapidità ed efficacia, le allegazioni e le produzioni che nel sistema ante riforma Cartabia erano previste nell'udienza ex art. 183 c.p.c. e nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., siano anticipate ad una fase precedente la prima udienza di discussione.
Nella fattispecie a mani, la memoria del ricorrente è stata depositata nei termini di legge.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Nella fattispecie in esame il ricorrente assume essersi verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un miglioramento, invece, di quelle della ex moglie e della figlia Per_1
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno divorzile corrisposto dal ricorrente nei confronti della SI.ra risulta incontestato che la resistente sia munita di titolo di studio (diploma CP_1 di ragioniera); che goda di buona salute;
che in passato abbia svolto attività lavorativa (“Prima del matrimonio la resistente svolgeva un'attività lavorativa commerciale che ha mantenuto quale ditta individuale anche dopo il matrimonio (dal 1993 al 2008)” – cfr. pag. 5 della memoria ex art. 473
7 bis.17 c.p.c.); che dall'età di 38 anni, ossia dal 2012, percepisca somme per il proprio mantenimento da parte del marito;
che non si sia, da allora, concretamente attivata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, non avendo documentato nemmeno l'iscrizione al centro per l'impiego.
Dal canto suo, la resistente nega la sussistenza dei presupposti per la chiesta revisione delle condizioni di divorzio, non avendo il ricorrente provato un peggioramento della propria condizione economica e, di contro, rilevandone un miglioramento in funzione dell'apporto economico fornito dalla compagna del ricorrente e dei presunti introiti derivanti dalla scadenza delle plurime polizze vita di cui il ricorrente è titolare.
Orbene, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha riunito sotto il rito unitario anche i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, disponendo che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma si pone in continuità con l'abrogato art. 9 della Legge n. 898/1970, nonché con la giurisprudenza formatasi in vigenza dello stesso che richiede che “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2022)
[nonché] verificare se persista il presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati (Cass.
S.U. 32191/2021 citata), sempre in dipendenza del fatto sopravvenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza 12.02.2024, n. 3761).
Tanto premesso, nella fattispecie a mani, il ricorrente ha dedotto un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche che, tuttavia, non risulta compiutamente comprovato dalla documentazione allegata al ricorso che non si discosta da quella già oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale nel precedente procedimento di revisione (proc. n. 460/2020 R.G.V.G. esitato dal Decreto del
26.10.2020): i modelli depositati in allegato al ricorso evidenziano un reddito di quasi 11.000,00 € per l'anno 2019, una temporanea contrazione per il 2020 (€ 1.730,00) in concomitanza con la pandemia e la sospensione dell'attività, compensate dagli incentivi e dai sussidi predisposti dal legislatore per contrastare gli effetti economici negativi dell'emergenza sanitaria, come già ritenuto da questo Tribunale, ed infine una ripresa per il 2022, con un reddito “rientrato” nel range ante pandemia (€ 10.283,00). 8 Tuttavia, il reddito relativo al 2022 riscontra un'effettiva contrazione a poco più di € 6.000,00, per come evincibile dal modello unico 2023, allegato alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., del quale il ricorrente è venuto in possesso in data successiva al deposito del ricorso, risultando il modello presentato il 20.11.2023.
Risulta, pertanto, dimostrato il peggioramento della condizione economica del ricorrente.
In relazione alla condizione economica della resistente, non si è riscontrato un concreto miglioramento, pur tuttavia potendo ricavare dalla documentazione dalla stessa allegata i seguenti dati oggettivi.
La resistente è proprietaria esclusiva (cfr. doc. 12 allegato al ricorso) di un locale commerciale (via
Manzoni n. 80) concesso in locazione al SI. RL RM dalla madre della resistente, precedente proprietaria, che, per inspiegate ragioni, tutt'ora percepisce il canone di locazione di €
550, mensili (cfr. all.ti 16, 16 bis e 17 alla memoria di costituzione della resistente).
In seguito al decesso del padre della resistente, avvenuto il 02.02.2022, è stato reso pubblico il testamento dello stesso (cfr. all. 23 alla memoria di costituzione della resistente) dal quale risulta che alla SI.ra spetti la quota, indivisa con altri due chiamati all'eredità, di 2/3 del locale CP_1 commerciale sito in via Manzoni nn. 82, 84, 86, attualmente locato alla LU s.r.l. (negozio
'Intersport') che ha riferito ai chiamati all'eredità di avere regolarmente versato i canoni di locazione, pari ad € 2.500,00 mensili, fino al febbraio 2023, “senza, da quel momento in poi più riuscirvi, poiché il conto ove venivano accreditate le somme è risultato essere bloccato” ed avendo, da allora,
“accantonato la provvista, in attesa di adempiere nei confronti dei soggetti che, alla luce del decesso del locatore SI. , dimostreranno la propria qualità e legittimazione a riscuotere le somme” CP_1
(cfr. all. 25 alla memoria di costituzione della resistente, nonché all.ti 24 e 26).
Ebbene, i dati superiormente rilevati, consentono di evidenziare una migliorata capacità reddituale della resistente, senza che le dedotte tempistiche circa le procedure di accettazione dell'eredità possano finire per gravare sul ricorrente, peraltro, padre di altri due figli generati dopo la cessazione del rapporto con la SI.ra e imprenditore commerciale, gravato da una documentata CP_1 diminuzione dei propri redditi.
Pur riconoscendo le note funzioni proprie dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativo- compensativa ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi), non può non rilevarsi l'incontestata inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche solo mettendo a frutto le proprietà immobiliari: invero, risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale “La modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo
9 divorzile può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti” (Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza 24.12.2024, n. 320).
Questo Collegio ritiene, pertanto, sussistenti giustificati motivi per revocare l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia ventiquattrenne , risulta agli atti Per_1 incontestato che la ragazza non abbia proseguito gli studi, non frequentando corsi universitari o di altra tipologia.
Invero, a fronte dei rilievi formulati dal ricorrente e della allegata relazione di investigazione, la resistente ha confermato che la ragazza si recasse presso la parrucchieria per uno stage non retribuito ma prima del luglio 2020, ossia della data in cui il padre ha negato il consenso al pagamento dei costi
(€ 4.200,00) per una scuola di formazione privata di estetica (“Dopo aver svolto tale “stage” il relativo corso abilitante è stato osteggiato e rifiutato dallo stesso – cfr. pag. 6 della memoria _1 di costituzione della resistente).
Tuttavia, il riferito dato temporale non trova riscontro nell'allegata relazione di investigazione che ha preso a riferimento un periodo successivo (decorrente da aprile 2021) e, ad ogni modo, la negazione del consenso all'esborso di una consistente somma per la frequenza di un corso professionalizzante privato non elide il dato oggettivo dell'inerzia della ragazza nella ricerca di occupazioni o corsi professionalizzanti alternativi.
È noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così
Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per la figlia non può costituire una rendita sine die che esoneri la figlia dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica. 10 Invero, se, da un lato, i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che consenta loro di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, i figli non possono fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eSIenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Nel caso di specie, non risulta invero dimostrata la sussistenza di alcuno dei presupposti che legittimerebbero la pretesa alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia ormai ventiquattrenne, ossia: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed
11 attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il figlio “non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”
(cfr. Cass. sent. n. 16327/2023 e ord. n. 17183/2020). Pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli che compromettono irrimediabilmente il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. sent. n. 12952/2016).
Sicché, non si ritengono sussistenti i presupposti per continuare ad onerare il padre di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma che non risulta essere Per_1 studentessa o comunque in cerca di occupazione.
Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di ripetizione delle somme medio tempore versate, atteso che i sopravvenuti giustificati motivi che hanno determinato la revoca dell'assegno divorzile non possono ricondursi, automaticamente, al decesso del padre della resistente né ad altra data esatta e lo stesso può dirsi in relazione alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Da tutto quanto sopra esposto emerge, infine, che non si può attribuire portata dirimente a quanto dedotto, in seno alle conclusioni depositate il 13/1/2025 dal pubblico ministero, in ordine alla mancanza di prova della colpevole inerzia della resistente nella ricerca di un'attività lavorativa, posto che la colpevolezza dell'inerzia deve invece desumersi dal tempo trascorso senza che la resistente abbia dimostrato di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione; in ogni caso, sono emersi dall'istruttoria ulteriori indici di una modificazione in melius della capacità economica della resistente, a fronte di un notevole peggioramento di quella del ricorrente, dati che sono stati ritenuti di per sé sufficienti a giustificare la revoca dell'assegno divorzile.
Quanto alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente decidendo, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n.
308/2018 del 27.06.2018, con cui il Tribunale di Enna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e sì come già modificate con Parte_1 CP_1
Decreto del 26.10.2020 (proc. n. 460/2020), così statuisce:
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno divorzile Parte_1 in favore di CP_1
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_2
- Rigetta la domanda svolta dal ricorrente di condanna alla restituzione delle somme medio tempore percepite dalla resistente;
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 29 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
13