Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9901
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La natura delle doglianze esposte in ricorso, la prolungata assenza di comunicazione e la fatica psichica della moglie sono elementi idonei a ritenere la prosecuzione della convivenza intollerabile.

  • Rigettato
    Mancanza di prova delle condotte addebitate e del nesso causale

    La ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante per dimostrare che il comportamento del marito fosse la causa efficiente del fallimento della convivenza. Le elargizioni di denaro al coniuge sono circostanze non contestate.

  • Rigettato
    Assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

    L'istituto dell'assegnazione della casa familiare è funzionale unicamente a preservare l'habitat domestico di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel caso di specie assenti. Il godimento seguirà il regime di titolarità.

  • Rigettato
    Assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

    L'istituto dell'assegnazione della casa familiare è funzionale unicamente a preservare l'habitat domestico di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel caso di specie assenti. Il godimento seguirà il regime di titolarità.

  • Accolto
    Riconoscimento assegno di mantenimento

    Viene riconosciuto al marito un assegno di mantenimento considerando la sua età, la mancanza di competenze specifiche, il fallimento dell'attività imprenditoriale passata e il tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio, finanziato dall'ingente patrimonio della moglie. L'importo è determinato tenendo conto della contitolarità di beni immobili di valore e della detraibilità fiscale dell'assegno.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della temerarietà della lite e del danno subito

    Nessuno dei presupposti per il ristoro del pregiudizio ex art. 96 c.p.c. è stato dimostrato in giudizio: né la pretestuosità del procedimento, né il detrimento subito per effetto dell'instaurazione del giudizio.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'adozione di ordini di protezione

    Le allegazioni della ricorrente, pur dando conto di una situazione di malessere psicologico, sono deficitarie quanto a riferimento a circostanziati episodi di violenza morale, verbale o fisica da parte del marito, e non giustificano l'adozione di provvedimenti senza preventiva instaurazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9901
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9901
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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