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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9901 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.27487 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. LA MA MA Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 22/07/2025 rimessa al Collegio alla udienza del 12.11.2025 e discussa nella camera di consiglio del 3.12.3035 promossa da ( ) nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08/11/1967, rappresentata e difesa dall'avv. GASPARRI ALBERTO LEONE presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. BONESSA MONICA, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte resistente -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 30 luglio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE Conclusioni rassegnate all'udienza del 12.11.202
Per : Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 14 1) Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi a autorizzarli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento del regime della comunione;
2) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Milano via Orti nr. 25 peraltro di proprietà della medesima con tutti gli arredi e la casa di vacanze di PR anche essa di proprietà della ricorrente e proveniente da successione ereditaria;
3) Accertata la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del Signor CP_1 dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito
4) Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti.
5) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
***** In via istruttoria
Si offre in produzione la seguente documentazione. Ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la prassi costante del Signor era quella di chiedere continue somme di denaro CP_1 alla moglie;
2) Vero che quando gli importi in denaro veniva negati il Signor attuava una sorta di pressione CP_1 piscologica fatta anche di assenze dalla casa coniugale;
3) Vero che i ricatti psicologici perpetrati dal Signor sulla moglie hanno superato la soglia CP_1 della normale tollerabilità;
4) Vero che il Signor ha l'abitudine di distruggere il mobilio ai fini di fare intervenire una CP_1 delle proprie imprese e caricare un importo per sé;
5) Vero che il comportamento di cui al punto 3 fa parte del modus vivendi del Signor CP_1
6) Vero che la contabilità presentata dal Signor al proprio commercialista era largamente CP_1 incompleta;
7) Vero che gli importi versati al Signor non venivano dallo stesso impiegati nelle sue CP_1 società;
8) Vero che il Signor ha aperto/chiuso una serie di società con denominazione simile CP_1
9) Vero che il Signor in occasione dell'acquisto della casa coniugale da parte della moglie CP_1 la strattonava in presenza dei consulenti;
Si indicano quali test su tutti i capitoli di prova: dott. , professione commercialista della Tes_1 ricorrente e per un periodo anche del Signor Al SS MA Caiazzo, figlia della Signora
[...]
, amica della Signora ex Persona_1 Parte_2 Persona_2 compagno della Signora sulle collusioni precisate Parte_1
Per AL : CP_1
In via preliminare:
pagina 2 di 14 Rigettare la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c. a favore della e assegnare Parte_3 la casa familiare di Via Orti, 25 al marito sino a che non avrà reperito idonea abitazione e comunque per almeno ulteriori 12 mesi. In via principale e nel merito: Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
Assegnare la casa familiare al marito per 12 mesi. Disporre che la moglie versi al marito a titolo di mantenimento dello stesso entro il 5 di ogni mese la somma pari a 25.000,00 € (venticinquemila/00), Condannare ex art. 96 c.p.c. la e alla refusione del danno da Parte_3 Controparte_3 quantificarsi in via equitativa nella somma pari a 100.000,00 € oltre che Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare la e alla refusione integrale delle spese Parte_3 Controparte_3 legali sostenute dal signor da quantificarsi all'esito dell'istruttoria. CP_1
In subordine: Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
Disporre che la moglie versi al marito a titolo di mantenimento dello stesso entro il 5 di ogni mese la somma pari a 35.000,00 € (trentacinquemila/00), Condannare ex art. 96 c.p.c. la alla refusione del danno da Parte_4 quantificarsi in via equitativa nella somma pari a 100.000,00 € oltre che Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare la alla refusione integrale delle spese Parte_4 Controparte_3 legali sostenute dal signor da quantificarsi all'esito dell'istruttoria. CP_1
In via istruttoria Acquisire i documenti allegati alla presente memoria. Nelle sommarie informazioni si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “vero che”. Con riserva di indicare ulteriori testi. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alle Fondazioni e alla società G.V.V. l'esibizione dei Controparte_4 libri contabili e la documentazione relativa alla compagine societarie per la determinazione delle esatte quote partecipative della con espressa indicazione degli utili e dei dividendi Parte_3 percepiti dallo stesso anche per mezzo di fiduciarie nonché tutti i rimborsi rimessi alla stessa (e non tassati). Ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Popolare di Milano, Generali Bank, Suisse bank, Swiss Banck e Deutch Bank l'esibizione degli estratti conto e di tutti i versamenti effettuati a qualsiasi titolo a favore della Principessa dal 1 gennaio 2022 ad oggi. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società Investarit AG postfach 1811.8027 Zurigo l'esibizione di tutti i rendiconto, deposito titolo e tutti i ricavi del portfolio azionario gestito per conto della . Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo pagina 3 di 14 e hanno contratto matrimonio civile in data 15 Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 a Kiel, in Germania;
non consta trascrizione in Italia del relativo atto di matrimonio. Dall'unione non sono nati figli. Tanto la ricorrente quanto il resistente hanno avuto invece figli da precedenti relazioni. Il presente procedimento prende le mosse dalla domanda formulata dalla sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. di emissione, inaudita altera parte, di un ordine di cessazione di condotte asseritamente pregiudizievoli perpetrate ai suoi danni dal marito e di allontanamento di quest'ultimo dalla casa coniugale, di proprietà della ricorrente, sita in Via Orti a Milano. Con decreto del 4 luglio 2025, il Giudice delegato, ritenuto di non poter provvedere prima di aver assunto ulteriori informazioni dalla ricorrente in ordine alle condotte ascritte al marito, solo genericamente descritte nell'atto introduttivo, ha fissato udienza in data 16 luglio 2025 per la comparizione personale della sig.ra . Parte_1
All'esito della predetta udienza, con decreto del 25 luglio 2025, il Giudice delegato ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente addotte a sostegno della domanda di tutela formulata - per quanto maggiormente dettagliate nel corso dell'udienza - fossero ugualmente insuscettibili di fondare la limitazione della libertà personale del resistente da lei richiesta inaudita altera parte;
rilevata l'instaurazione in data 21 luglio 2025 , da parte della sig.ra , di un distinto giudizio teso ad Parte_1 ottenere la separazione personale con addebito dal sig. e l'assegnazione della casa familiare e CP_1 di latro immobile di proprietà della ricorrente, il Giudice delegato ha pertanto disposto la riunione del procedimento cautelare a quello separativo pendente, riservando ogni valutazione relativa all'ordine di protezione richiesto – da trattarsi congiuntamente alle ulteriori domande svolte nel giudizio separativo ai sensi dell'art. 473bis 40 c.p.c. - all'esito dell'integrazione del contraddittorio con la parte resistente. Con decreto del 25 luglio 2025, è stata dunque fissata udienza al 29 ottobre 2025 con abbreviazione dei termini di legge. Con comparsa di costituzione del 1 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo CP_1 la separazione personale dalla sig. l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di Parte_1 mantenimento nella misura di 25.000 euro o in subordine – nell'ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale – di 35.000 euro, la condanna di controparte alla liquidazione di un risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. quantificato nella misura di 100.000 euro e la rifusione integrale delle spese legali. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti hanno ulteriormente articolato le proprie pretese, formulando altresì, a corredo delle stesse, istanze istruttorie aventi ad oggetto l'acquisizione di prove precostituite e costituende. Con riguardo alle istanze istruttorie avanzate da parte resistente, con memoria del 19 ottobre 2025, la ricorrente ne ha tuttavia eccepito la tardività: attesa, infatti, la scadenza dei termini per il deposito della memoria integrativa di parte resistente nel giorno di domenica (19 ottobre 2025), ai sensi dell'art. 155 co. 4 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di scadenza per il deposito doveva intendersi coincidere con il giorno precedente non festivo, ovvero il 17 ottobre 2025. All'udienza del 29 ottobre 2025 – alla quale ha partecipato personalmente solo parte resistente – i procuratori hanno interloquito in ordine all'eccezione di tardività sollevata dalla difesa della pagina 4 di 14 ricorrente1; all'esito delle dichiarazioni rese dal resistente, il Giudice delegato rilevata la mancata produzione ad opera di entrambe le parti della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., su richiesta congiunta ed impregiudicati i diritti di prima udienza, ha rinviato il procedimento al 12 novembre 2025, onerando i procuratori dell'integrazione documentale necessaria ai fini del decidere entro il 7 novembre 2025. All'udienza del 12 novembre 2025, nell'accordo delle parti si è proceduto all'acquisizione e alla disamina nel contraddittorio della denuncia-querela presentata, nel luglio 2025, dalla sig. Parte_1 ai danni del sig. CP_1
Alla medesima udienza, il Giudice delegato, in ordine alla richiesta di ordine di protezione svolta da parte ricorrente, ha così provveduto:
“Sulla richiesta ex art 473 bis. 69 c.p.c. avanzata nell'ambito del procedimento 25167/2025 e sui provvedimenti ex art 473 bis. 40 c.p.c. Richiamato il proprio provvedimento reso in data 25 luglio 2025 di seguito trascritto: Premesso che in data 4 luglio 2025 parte ricorrente ha chiesto l'adozione inaudita altera parte di ordini di protezione contro gli abusi famigliari di cui agli artt. 473 bis. 69 ss c.p.c. allegando condotte pregiudizievoli del marito;
che, essendo le allegazioni contenute in ricorso generiche e poco circostanziate, il Tribunale ha fissato udienza in data 16 luglio 2025 al fine di acquisire maggiori informazioni dalla moglie ricorrente;
che, all'udienza fissata , la ricorrente ha riferito alcuni episodi in cui il marito avrebbe usato violenza psicologica nei suoi confronti, minacciandola, chiedendole denaro, insultandola e facendola sobbalzare;
che, alla medesima udienza, il difensore della ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di documentazione a sostegno delle allegazioni della sig. poi depositata nel Parte_1 termine del 22 luglio 2025 che in data 21 luglio 2025 la parte ricorrente ha depositato ricorso per separazione personale assegnato al sottoscritto avente RG 27487/2025 Ritenuto che i documenti depositati in data 21 luglio 2025 e le dichiarazioni rese all'udienza del 16 luglio 2025 -alla cui lettura si rimanda-, per quanto maggiormente dettagliate rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso, sono in larga parte coincidenti con le valutazioni della dott.ssa in CP_5 ordine allo stato di vulnerabilità emotiva in cui versa la signora ma deficitarie per quel che riguarda il riferimento a circostanziati episodi di violenza morale, verbale o fisica ascrivibili al marito, e non giustificano l'adozione di provvedimenti senza preventiva instaurazione del contraddittorio – a nulla rilevando, ai fini in esame, l'autosufficienza economica della moglie che la difesa evidenzia, a più riprese, come emblematica del fatto che la domanda è articolata a soli fini di tutela. La moglie, infatti, con il richiesto provvedimento limitativo della libertà personale del marito vedrebbe immediatamente soddisfatto il suo desiderio di interrompere la convivenza e di rientrare nella piena disponibilità 1 Cfr. Verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025 e, in particolare, la difesa svolta a riguardo dal procuratore di parte resistente che si riporta di seguito per comodità di lettura: “L'avv Bonessa evidenzia che il termine per la costituzione ha una doppia natura con riferimento al termine a ritroso e con riferimento al termine dalla precedente memoria ex art 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. e quindi il deposito di domenica non può ritenersi tardivo posto che nel depositarlo di sabato ci sarebbe stata una lesione del diritto di difesa del convenuto. Chiede, pertanto, che venga ritenuta ammissibile anche in forza della recente pronuncia della Corte costituzionale del 7 ottobre 2025 n. 146/2025”. pagina 5 di 14 dell'immobile di sua proprietà, adibito a casa famigliare -; - che, pertanto, occorre riservare ogni valutazione dopo avere sentito le parti sì da garantire il pieno contraddittorio nella deteriorata relazione coniugale descritta in ricorso;
- che il presente procedimento cautelare deve essere riunito al procedimento di separazione personale RG 27487/ 2025 con la finalità di trattare unitariamente le questioni anche ex art 473 bis. 40 c.p.c. Ritenuto che il compendio probatorio in atti (valutato anche alla luce della querela depositata in data odierna da parte attrice – si tratta di denuncia riepilogativa e sovrapponibile a quanto già dedotto in atti), pur dando conto di una situazione di malessere psicologico della moglie come certificata dalla sua terapeuta dott.ssa non consente di ritenere che detto malessere sia oggettivamente (e CP_5 non soggettivamente, fermo il legittimo percepito della moglie stessa) stato causato da condotte pregiudizievoli per la sua integrità morale e materiale da parte del marito - che sole giustificherebbero la limitazione della libertà personale prevista dalle norme ex art 473 bis. ss 69 c.p.c. P.T.M. Respinge la richiesta di ordine di protezione avanzata dalla moglie in difetto dei presupposti”.
Sull'ulteriore corso del procedimento separativo e, in particolare, sull'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla tardività della memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata dal resistente, il Giudice delegato ne ha rilevato la fondatezza, dichiarando pertanto la parte resistente “decaduta dalla possibilità di articolare le domande e offrire in giudizio le produzioni tardivamente depositate ex art 473 bis. 17 n. 2 c.p.c”2.
Ritenuta la causa matura per la decisione e respinte, pertanto, le istanze istruttorie svolte dalla ricorrente, il Giudice delegato ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, trattenendola poi in decisione con riserva di riferirne al Collegio. Sebbene, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2025 il Giudice delegato avesse ordinato la discussione orale della causa sulle conclusioni precisate dalle parti con conseguente rimessione in decisione della controversia, con atto qualificato come “comparsa conclusionale190” e titolato “Nota alle conclusioni”, parte resistente ha rilevato la mancata concessione dei “termini di legge” e, richiamando le proprie precedenti deduzioni, ha insistito “per l'accoglimento di tutti i propri atti e l'acquisizione di tutti i mezzi istruttori allegati agli stessi nonché delle proprie conclusioni anche in punto di declaratoria di nullità del procedimento per violazione del diritto del contraddittorio alla luce della irrituale quanto illegittima espunzione della memoria del resistente succitata”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
2. Sul compendio probatorio Attesa la reiterazione da parte di entrambe le parti delle rispettive istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni e della irrituale eccezione di nullità del procedimento per violazione del 2 Cfr. Verbale dell'udienza del 12 novembre 2025 pagina 6 di 14 contraddittorio sollevata dalla parte resistente nell'atto rubricato “nota alle conclusioni” del 20 novembre 2025, giova svolgere alcune considerazioni in ordine al compendio probatorio in atti. In via preliminare, corre obbligo affrontare la questione relativa alla eccepita tardività della memoria ex art. 473bis 17 n.2 di parte resistente. A riguardo, il Collegio non può che far proprio il convincimento del Giudice delegato in ordine alla fondatezza dell'eccezione svolta dalla ricorrente e dunque della tardività della memoria integrativa di controparte: come da giurisprudenza di legittimità costante, infatti, «il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 166 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo» (Cass. n. 14767 del 30/06/2014; più di recente, v. Cass. n. 21335 del 14/09/2017; n. 2512 del 2020; n. 8496 del 2023). Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il suddetto principio di diritto, dilungandosi sulle ragioni poste a fondamento del consolidato orientamento espresso e, in particolare, sulla ratio dell'operatività della proroga ex art. 155 co. 4 c.p.c. al giorno precedente non festivo nel caso di termini processuali da computarsi a ritroso che scadano in un giorno festivo o di domenica (Cass., 21 agosto 2025, n. 23634). Nel caso di specie, atteso che il termine di 10 giorni, da computarsi a ritroso muovendo dalla data dell'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2025 e previsto per il deposito della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. scadeva domenica 19 ottobre 2025 – termine questo da intendersi anticipato al giorno non festivo precedente, ovvero il 17 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 155 co. 4 c.p.c. - il deposito della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. da parte del resistente in data 19 ottobre 2025 non può che ritenersi tardivo e dunque inammissibile. A tale conclusione non osta la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 146/2025 richiamata dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese, ovvero della tempestività della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. depositata in data 19 ottobre 2025: la sentenza in analisi, infatti, limitandosi a fugare i dubbi di costituzionalità dell'art. 473bis 17 c.p.c. sollevati dal giudice remittente alla luce degli artt. 24 e 111 cost. per l'asserita eccessiva brevità dei termini processuali ivi previsti, appare del tutto inconferente rispetto all'oggetto del contendere. Per le ragioni anzidette deve ritenersi pertanto destituita di fondamento l'eccezione come nominata dalla parte di nullità del procedimento per violazione del contraddittorio sollevata – peraltro irritualmente, ovvero mediante il deposito di un atto non autorizzato a fronte della rimessione in pagina 7 di 14 decisione successivamente alla discussione orale della causa – dalla parte resistente, che in ogni caso non ha nemmeno argomentato in cosa fosse consistita la lamentata violazione del contraddittorio, atteso che la questione della tardività del deposito della memoria è stata esaminata e poi definita dal Giudice delegato proprio nel contraddittorio delle parti, ovvero all'udienza del 12 novembre 2025. Né tantomeno si comprende la doglianza compendiata nel medesimo atto depositato dalla parte resistente in data 20 novembre 2025 e consistente nel non aver il Giudice “concesso i termini di legge” per il deposito - si presume - delle comparse conclusionali e delle memorie di replica: non essendo stata celebrata istruttoria, il Giudice delegato, procedendo ai sensi dell'art. 473bis 22 ult. co., non ha fatto altro che attuare il modulo decisionale della controversia – ovvero quello della discussione orale della causa e della conseguente rimessione in decisione della stessa - previsto dalla legge e, conseguentemente, non contestato da alcune dell parti. Per le ragioni anzidette, stante l'inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte tardivamente da parte resistente, restano da esaminare quelle articolate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. dell'8 ottobre 20253.
Ebbene, con riguardo ad esse, il Collegio non può far altro che ribadire la relativa inammissibilità sotto distinti profili: i capitoli 1), 2), 4), 7) e 8) in quanto generici e non sufficientemente circostanziati dal punto di vista spazio-temporale; i capitoli 3), 5), 6) in quanto contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni, ed il capitolo 9) in quanto irrilevante ai fini della decisione atteso che, quandanche la circostanza di fatto ivi delineata (l'aver cioè il strattonato la sig. al momento CP_1 Parte_1 dell'acquisto della casa coniugale), si fosse verificata, essa non sarebbe da sola tale da fondare l'accoglimento della domanda di addebito della separazione personale articolata dalla ricorrente.
***** Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti – che hanno continuato a convivere senza tuttavia interagire né tantomeno condividere la quotidianità (cfr. verbale del 29 ottobre 2025) - la fatica psichica maturata dalla signora all'esito di comportamenti del marito percepiti come offensivi quando non addirittura lesivi della propria incolumità psico-fisica sono elementi tutti idonei a ritenere la prosecuzione della convivenza tra le parti intollerabile e dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda separativa.
Sull'addebito della separazione La richiesta di protezione avanzata dalla ricorrente è stata respinta dal Giudice delegato con ordinanza del 12 novembre 2025 , sopra trascritta ed integralmente condivisa dal Collegio, e le istanze istruttorie articolate volte a provare l'addebito della separazione sono state. La domanda di addebito non può, pertanto, che essere respinta posto che la parte ricorrente non ha adempiuto l'onere probatorio su di lei gravante ( essendo la domanda di addebito domanda nella piena disponibilità anche probatoria della parte) di provarne gli elementi costitutivi. Come noto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (ex multis Cass., ord. 40795/2021). Ebbene, nel caso di specie, la sig.ra , Parte_1
- non ha provato le condotte contestate al CP_6
- non ha chiarito quale violazione di obblighi matrimoniali esse concretizzassero – è, infatti, dato non contestato dal marito che nel corso del lungo matrimonio, e fin dagli inizi, la moglie avesse provveduto in diverse occasioni ad elargizioni di denaro al coniuge-; Quanto sopra non consente di ritenere provato che la situazione di malessere certificata dalla terapeuta della moglie (che, all'evidenza, ha redatto la relazione sulla base del riferito della paziente) sia eziologicamente riconducibile a violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio imputabili al marito ma attesta, piuttosto, la percezione della moglie della intollerabilità della convivenza che, coerentemente, la ha portata a proporre domanda di separazione personale
Sull'assegnazione della casa familiare e della casa di vacanze di PR . Per quanto riguarda la domanda di assegnazione della casa familiare svolta tanto dalla ricorrente quanto dal resistente, la stessa non merita accoglimento essendo l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.p.c. funzionale unicamente a preservare l'habitat domestico di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel caso di specie assenti. Il godimento della casa coniugale seguirà pertanto il relativo regime di titolarità.
pagina 9 di 14 Sull'assegno di mantenimento in favore del sig. CP_1
Relativamente alla domanda del resistente formulata ai sensi dell'art. 156 c.c., giova rammentare, preliminarmente, i presupposti indefettibili per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge a cui non sia addebitata la separazione: innanzitutto, l'indisponibilità di sostanze sufficienti a preservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e in secondo luogo l'impossibilità – alla luce dell'attuale e concreta capacità lavorativa dell'istante – di conseguire redditi adeguati, ovvero tali da consentirgli di vivere alle medesime condizioni godute durante il matrimonio (ex multis Cass., ord. 234/2025). Tanto premesso il Collegio ex art 118 disp att c.p.c. fa proprio l'orientamento espresso a più riprese dalla Corte di legittimità per cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051). Ebbene, dalla disamina della documentazione economica versata in atti emerge quanto segue. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del resistente, quest'ultimo risulta aver recentemente prodotto redditi lordi piuttosto modesti, ovvero, nel 2021 euro 15.593,00, nel 2022 euro 16,243, nel 2023 euro 17.504,00 (cfr. doc. 002 all. comparsa costituzione), circostanza questa peraltro coerente con le dichiarazioni rese dal sig. che ha riferito di non svolgere alcuna attività CP_1 lavorativa dal 2018, anno in cui la sede dell'impresa a lui riconducibile – operante nel settore della panificazione - è andata distrutta a causa di un incendio;
parimenti, gli estratti conto dell'ultimo triennio indicano risparmi modesti – al 30.6.2025 nella misura di euro 498 (cfr. doc. 002 all. a comparsa di costituzione) e non risultano immobili di esclusiva titolarità del sig. CP_1
Il resistente, tuttavia, all'udienza del 29 ottobre 2025, rendendo dichiarazioni contra se da ritenersi pertanto altamente verosimili, ha riferito che in costanza di matrimonio fossero caduti in comunione legale – regime matrimoniale prescelto dalle parti – beni immobiliari dal valore orientativo di 15 milioni di euro (cfr. verbale udienza del 29 ottobre 2025) di cui attualmente non ha disponibilità. Paramento indispensabile di riferimento, è il tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, “da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio5. Il resistente, nella propria comparsa di costituzione – unico atto processuale valutabile da questo Giudice, attesa la tardività della memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. - ha fatto riferimento a viaggi pagina 10 di 14 lussuosi cui la coppia di coniugi era solita dedicarsi, a lunghi soggiorni “tra le grandi proprietà immobiliari di Milano della moglie, nella grande Villa a PR e in giro per l'Europa (quali a titolo esemplificativo i suoi castelli e le sue proprietà agricole), sempre con il sostegno di personale di servizio” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9), nonché a spese ingenti sostenute mensilmente in via ordinaria per un importo superiore a 11.000.00 euro al mese. Le circostanze predette – fatta esclusione per la quantificazione nella misura di 11.000 euro delle spese ordinariamente sostenute su base mensile (cfr. pag. 12 della memoria ex art. 473bis 17 n. 1 di parte ricorrente) – devono intendersi provate ex art. 115 co. 2 c.p.c. in quanto non contestate puntualmente dalla ricorrente;
quest'ultima al contrario, per mezzo del suo difensore ha implicitamente riconosciuto di aver ereditato un ingente patrimonio attraverso il quale alimenta uscite di gran lunga superiori ai redditi contenuti ricavati dall'attività lavorativa di artista cui è dedita (cfr. verbale udienza del 12 novembre 2025). Parimenti incontestati sono gli immobili – ed il relativo valore – di titolarità della ricorrente o comunque a lei riconducibili, nonché le riserve monetarie ed il patrimonio mobiliare ascritto alla sig.ra dal resistente nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 11). Parte_1
L'ingente patrimonio della ricorrente -e dunque l'elevato tenore di vita che esso finanziava in costanza di matrimonio- è in ogni caso apprezzabile anche ove si abbia riguardo alla (pur scarna) documentazione economica versata in atti dalla sig.ra : dalla disclosure depositata in data 8 Parte_1 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473bis 18 c.p.c., emerge, a titolo esemplificativo come le sole spese condominiali dell'appartamento sito in via Orti e adibito a casa coniugale ammontino a circa 27.000,00 o, ancora, come gli immobili espressamente dichiarati di cui è proprietaria la signora – le Parte_1 cui visure catastali comunque, si badi, non sono state prodotte rilevando tale comportamento omissivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – sono ben nove, di cui almeno due, per quanto è dato apprezzare, di particolare pregio (si fa qui riferimento ad un appartamento di 300 mt quadri a Milano, in via Orti, e di una villa di 225 mt quadri a PR che, dalla documentazione in atti, è risultato essere stato dato in locazione con un canone di 5000,00 euro per il solo periodo 1-25 agosto 2025 – cfr. doc. Real contract prodotto in data 8 novembre 2025) o, ancora, come la ricorrente, nell'anno 2023 Controparte_7 potesse vantare, presso il solo istituto di credito Banca Generali, titoli il cui controvalore di riscatto era pari ad euro 4.488.755,11 e il cui flusso netto di prodotto era pari ad euro 3.280.022,82 (al netto degli importi amministrati in conto corrente pari a 1.233.887.74) o ancora come in suo favore fosse stato erogato dal medesimo istituto di credito un fido di ben 1.700.000,00 euro, importo la cui entità non può che lasciar presumere l'esistenza di garanzie patrimoniali di indubbia consistenza (cfr. doc. “prospetto patrimoniale 2023”, depositato in data 8 novembre 2025). Ad ulteriore sostegno delle ingenti risorse economiche su cui la sig. può senza dubbio fare Parte_1 affidamento e del correlato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, può da ultimo valorizzarsi
– coerentemente a quanto previsto dall'art. 473 bis.18 c.p.c. - il comportamento processualmente opaco da lei tenuto per quel che riguarda la disclosure della propria situazione patrimoniale: innanzitutto, non può non rilevarsi la già evidenziata omessa allegazione – in spregio al Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano - alla disclosure prodotta delle visure catastali relative agli pagina 11 di 14 immobili dichiarati o, ancora, delle visure camerali relative alla Frankfurter Volksbank presso cui detiene partecipazioni sociali, nonché del relativo patrimonio netto in proporzione alla propria partecipazione;
in secondo luogo dall'analisi degli estratti conto versati in atti (relativi ai conti correnti Con
e Banca Generali) emerge, da un lato, come sugli stessi non risultino gli accrediti degli CP_9 onorari percepiti dalla ricorrente in qualità di artista (63.457,00 euro di redditi nel periodo di imposta 2021 , 10.830,00 euro nel periodo di imposta 2022, 21.166,00 euro nel periodo di imposta 2023 - cfr. doc. depositato in data 30 settembre 2025), e dall'altro come sui predetti conti correnti possano apprezzarsi giroconti da lei stessa effettuati per importi significativi da conti correnti che non sono stati però oggetto di disclosure nel presente giudizio (a titolo esemplificativo, si veda il giroconto effettuato dalla sig. a sé stessa sul conto corrente di Banca Generali nel 2023 dell'importo di 70.000 Parte_1 euro dal C/C 800/330/081151, non risultante agli atti). Tali circostanze lasciano supporre l'esistenza verosimile di altri rapporti bancari taciuti al Tribunale e dunque la disponibilità di sostanze ulteriori che si aggiungono a quelle già consistenti risultanti agli atti. Tanto chiarito in ordine alla consistenza del patrimonio della ricorrente e al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio – suscettibile di essere apprezzato anche in via presuntiva - ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del resta da chiarire l'idoneità dello CP_1 stesso, alla luce della sua capacità lavorativa attuale e potenziale, a produrre redditi tali da consentirgli di preservare il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Ebbene, nonostante non possa ritenersi provata la dedotta inabilità al lavoro del sig. – atteso che CP_1 la documentazione medica versata in atti e suscettibile di valutazione (doc. 011 allegato alla comparsa di costituzione) è priva di valore probatorio trattandosi di una relazione a firma di uno specialista privato che, in ogni caso, si limita a delineare un quadro di fragilità clinica senza per questo spingersi a ritenere il resistente inabile al lavoro – è evidente come debba escludersi che un uomo di 60 anni, privo di competenze specifiche, la cui attività imprenditoriale passata – coltivata nell'ambito della panificazione - sia stata a suo stesso dire tendenzialmente fallimentare, possa reinserirsi nel mercato del lavoro ed ambire a ricavare redditi tali da consentirgli di eguagliare le condizioni di vita godute in costanza di matrimonio. Alla luce di quanto argomentato, deve essere riconosciuto al marito resistente un assegno di mantenimento da porre a carico della sig. , ai fini della cui quantificazione occorrerà tenere Parte_1 in debita considerazione, da un lato, la circostanza fattuale dichiarata dallo stesso resistente secondo cui egli sarebbe contitolare di beni immobili caduti in comunione legale per il valore di circa 15 milioni di euro, e dall'altro il fatto che l'importo riconosciuto a titolo di mantenimento è fiscalmente detraibile da chi lo eroga – nel caso di specie la sig.ra - e sottoposto ad imposizione fiscale per chi lo Parte_1 riceve. Ciò detto, pare equo determinare l'assegno di mantenimento in favore del sig. nella CP_1 misura di euro 12.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, prima rivalutazione gennaio 2026, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
pagina 12 di 14 La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dalla parte resistente non merita accoglimento: ai fini del ristoro del pregiudizio ex art. 96 c.p.c., occorre infatti la sussistenza di un duplice presupposto;
da un lato, la temerarietà della lite, da intendersi configurata ogniqualvolta sia comprovata l'altrui coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e, dall'altro, il danno subito per effetto dell'iniziativa giudiziaria di controparte. Ebbene, nel caso di specie, nessuno dei presupposti predetti è stato dimostrato in giudizio: né la pretestuosità del procedimento, essendo la sig. intrinsecamente convinta – secondo il suo Parte_1 personale metro di giudizio – della natura pregiudizievole delle condotte del né tantomeno il CP_1 detrimento che questi avrebbe subito per effetto dell'instaurazione del giudizio di cui trattasi.
Sulle spese di lite Le spese di lite liquidate complessivamente in € 9.797,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, devono essere compensate per la metà (1/2), attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la reciproca soccombenza delle parti quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare. Per la restante metà (1/2) devono essere poste a carico di parte ricorrente, attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di addebito della separazione personale e a quella formulata nel procedimento ex art. 473 bis.69 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.27487/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Germania il 15/09/2014; CP_1
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione personale in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare e della casa di vacanze il cui godimento esclusivo sarà pertanto riservato al proprietario della stessa, ovvero alla sig.
[...]
; Pt_1
4) PONE A CARICO della sig.ra un assegno di mantenimento nella misura di Parte_1
12.000,00 euro mensili, oltre rivalutazione Istat, prima rivalutazione gennaio 2026, da versarsi al sig. a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla CP_1 mensilità successiva al deposito della sentenza;
5) RIGETTA la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura della metà (1/2);
7) CONDANNA la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_1 nella restante metà, ovvero nella misura di 4.898,50 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 8) MANDA al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici Si comunichi. Cosi deciso, in Milano il 26 novembre 2025 Il Giudice est. Chiara Delmonte
Il Presidente
LA MA MA
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Che di seguito si riporta per comodità di lettura: “1) Vero che la prassi costante del Signor era quella di CP_1 chiedere continue somme di denaro alla moglie;
2) Vero che quando gli importi in denaro veniva negati il Signor CP_1 attuava una sorta di pressione piscologica fatta anche di assenze dalla casa coniugale;
3) Vero che i ricatti psicologici
[... perpetrati dal Signor sulla moglie hanno superato la soglia della normale tollerabilità; 4) Vero che il Signor
CP_1 ha l'abitudine di distruggere il mobilio ai fini di fare intervenire una delle proprie imprese e caricare un importo
CP_1 per sé; 5) Vero che il comportamento di cui al punto 3 fa parte del modus vivendi del Signor 6) Vero che la
CP_1 contabilità presentata dal Signor al proprio commercialista era largamente incompleta;
7) Vero che gli importi
CP_1 versati al Signor non venivano dallo stesso impiegati nelle sue società; 8) Vero che il Signor ha
CP_1 CP_1 aperto/chiuso una serie di società con denominazione simile 9) Vero che il Signor in occasione dell'acquisto
CP_1 della casa coniugale da parte della moglie la strattonava in presenza dei consulenti”; pagina 8 di 14 4 “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti ( nel caso di specie la figlia della ricorrente ed il suo ex compagno) , non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia. Cfr. Cassazione Civile, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24976 del 23/10/2017 (Rv. 645941 - 01) 5 Cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024 (Rv. 673632 - 01)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. LA MA MA Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 22/07/2025 rimessa al Collegio alla udienza del 12.11.2025 e discussa nella camera di consiglio del 3.12.3035 promossa da ( ) nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08/11/1967, rappresentata e difesa dall'avv. GASPARRI ALBERTO LEONE presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. BONESSA MONICA, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte resistente -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 30 luglio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE Conclusioni rassegnate all'udienza del 12.11.202
Per : Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 14 1) Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi a autorizzarli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento del regime della comunione;
2) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Milano via Orti nr. 25 peraltro di proprietà della medesima con tutti gli arredi e la casa di vacanze di PR anche essa di proprietà della ricorrente e proveniente da successione ereditaria;
3) Accertata la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del Signor CP_1 dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito
4) Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti.
5) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
***** In via istruttoria
Si offre in produzione la seguente documentazione. Ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la prassi costante del Signor era quella di chiedere continue somme di denaro CP_1 alla moglie;
2) Vero che quando gli importi in denaro veniva negati il Signor attuava una sorta di pressione CP_1 piscologica fatta anche di assenze dalla casa coniugale;
3) Vero che i ricatti psicologici perpetrati dal Signor sulla moglie hanno superato la soglia CP_1 della normale tollerabilità;
4) Vero che il Signor ha l'abitudine di distruggere il mobilio ai fini di fare intervenire una CP_1 delle proprie imprese e caricare un importo per sé;
5) Vero che il comportamento di cui al punto 3 fa parte del modus vivendi del Signor CP_1
6) Vero che la contabilità presentata dal Signor al proprio commercialista era largamente CP_1 incompleta;
7) Vero che gli importi versati al Signor non venivano dallo stesso impiegati nelle sue CP_1 società;
8) Vero che il Signor ha aperto/chiuso una serie di società con denominazione simile CP_1
9) Vero che il Signor in occasione dell'acquisto della casa coniugale da parte della moglie CP_1 la strattonava in presenza dei consulenti;
Si indicano quali test su tutti i capitoli di prova: dott. , professione commercialista della Tes_1 ricorrente e per un periodo anche del Signor Al SS MA Caiazzo, figlia della Signora
[...]
, amica della Signora ex Persona_1 Parte_2 Persona_2 compagno della Signora sulle collusioni precisate Parte_1
Per AL : CP_1
In via preliminare:
pagina 2 di 14 Rigettare la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c. a favore della e assegnare Parte_3 la casa familiare di Via Orti, 25 al marito sino a che non avrà reperito idonea abitazione e comunque per almeno ulteriori 12 mesi. In via principale e nel merito: Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
Assegnare la casa familiare al marito per 12 mesi. Disporre che la moglie versi al marito a titolo di mantenimento dello stesso entro il 5 di ogni mese la somma pari a 25.000,00 € (venticinquemila/00), Condannare ex art. 96 c.p.c. la e alla refusione del danno da Parte_3 Controparte_3 quantificarsi in via equitativa nella somma pari a 100.000,00 € oltre che Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare la e alla refusione integrale delle spese Parte_3 Controparte_3 legali sostenute dal signor da quantificarsi all'esito dell'istruttoria. CP_1
In subordine: Dichiarare la separazione dei coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
Disporre che la moglie versi al marito a titolo di mantenimento dello stesso entro il 5 di ogni mese la somma pari a 35.000,00 € (trentacinquemila/00), Condannare ex art. 96 c.p.c. la alla refusione del danno da Parte_4 quantificarsi in via equitativa nella somma pari a 100.000,00 € oltre che Dichiarata la sua totale soccombenza, condannare la alla refusione integrale delle spese Parte_4 Controparte_3 legali sostenute dal signor da quantificarsi all'esito dell'istruttoria. CP_1
In via istruttoria Acquisire i documenti allegati alla presente memoria. Nelle sommarie informazioni si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle parole “vero che”. Con riserva di indicare ulteriori testi. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alle Fondazioni e alla società G.V.V. l'esibizione dei Controparte_4 libri contabili e la documentazione relativa alla compagine societarie per la determinazione delle esatte quote partecipative della con espressa indicazione degli utili e dei dividendi Parte_3 percepiti dallo stesso anche per mezzo di fiduciarie nonché tutti i rimborsi rimessi alla stessa (e non tassati). Ordinare ex art. 210 c.p.c. a Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Popolare di Milano, Generali Bank, Suisse bank, Swiss Banck e Deutch Bank l'esibizione degli estratti conto e di tutti i versamenti effettuati a qualsiasi titolo a favore della Principessa dal 1 gennaio 2022 ad oggi. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società Investarit AG postfach 1811.8027 Zurigo l'esibizione di tutti i rendiconto, deposito titolo e tutti i ricavi del portfolio azionario gestito per conto della . Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo pagina 3 di 14 e hanno contratto matrimonio civile in data 15 Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 a Kiel, in Germania;
non consta trascrizione in Italia del relativo atto di matrimonio. Dall'unione non sono nati figli. Tanto la ricorrente quanto il resistente hanno avuto invece figli da precedenti relazioni. Il presente procedimento prende le mosse dalla domanda formulata dalla sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. di emissione, inaudita altera parte, di un ordine di cessazione di condotte asseritamente pregiudizievoli perpetrate ai suoi danni dal marito e di allontanamento di quest'ultimo dalla casa coniugale, di proprietà della ricorrente, sita in Via Orti a Milano. Con decreto del 4 luglio 2025, il Giudice delegato, ritenuto di non poter provvedere prima di aver assunto ulteriori informazioni dalla ricorrente in ordine alle condotte ascritte al marito, solo genericamente descritte nell'atto introduttivo, ha fissato udienza in data 16 luglio 2025 per la comparizione personale della sig.ra . Parte_1
All'esito della predetta udienza, con decreto del 25 luglio 2025, il Giudice delegato ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente addotte a sostegno della domanda di tutela formulata - per quanto maggiormente dettagliate nel corso dell'udienza - fossero ugualmente insuscettibili di fondare la limitazione della libertà personale del resistente da lei richiesta inaudita altera parte;
rilevata l'instaurazione in data 21 luglio 2025 , da parte della sig.ra , di un distinto giudizio teso ad Parte_1 ottenere la separazione personale con addebito dal sig. e l'assegnazione della casa familiare e CP_1 di latro immobile di proprietà della ricorrente, il Giudice delegato ha pertanto disposto la riunione del procedimento cautelare a quello separativo pendente, riservando ogni valutazione relativa all'ordine di protezione richiesto – da trattarsi congiuntamente alle ulteriori domande svolte nel giudizio separativo ai sensi dell'art. 473bis 40 c.p.c. - all'esito dell'integrazione del contraddittorio con la parte resistente. Con decreto del 25 luglio 2025, è stata dunque fissata udienza al 29 ottobre 2025 con abbreviazione dei termini di legge. Con comparsa di costituzione del 1 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo CP_1 la separazione personale dalla sig. l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di Parte_1 mantenimento nella misura di 25.000 euro o in subordine – nell'ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale – di 35.000 euro, la condanna di controparte alla liquidazione di un risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. quantificato nella misura di 100.000 euro e la rifusione integrale delle spese legali. Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti hanno ulteriormente articolato le proprie pretese, formulando altresì, a corredo delle stesse, istanze istruttorie aventi ad oggetto l'acquisizione di prove precostituite e costituende. Con riguardo alle istanze istruttorie avanzate da parte resistente, con memoria del 19 ottobre 2025, la ricorrente ne ha tuttavia eccepito la tardività: attesa, infatti, la scadenza dei termini per il deposito della memoria integrativa di parte resistente nel giorno di domenica (19 ottobre 2025), ai sensi dell'art. 155 co. 4 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di scadenza per il deposito doveva intendersi coincidere con il giorno precedente non festivo, ovvero il 17 ottobre 2025. All'udienza del 29 ottobre 2025 – alla quale ha partecipato personalmente solo parte resistente – i procuratori hanno interloquito in ordine all'eccezione di tardività sollevata dalla difesa della pagina 4 di 14 ricorrente1; all'esito delle dichiarazioni rese dal resistente, il Giudice delegato rilevata la mancata produzione ad opera di entrambe le parti della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., su richiesta congiunta ed impregiudicati i diritti di prima udienza, ha rinviato il procedimento al 12 novembre 2025, onerando i procuratori dell'integrazione documentale necessaria ai fini del decidere entro il 7 novembre 2025. All'udienza del 12 novembre 2025, nell'accordo delle parti si è proceduto all'acquisizione e alla disamina nel contraddittorio della denuncia-querela presentata, nel luglio 2025, dalla sig. Parte_1 ai danni del sig. CP_1
Alla medesima udienza, il Giudice delegato, in ordine alla richiesta di ordine di protezione svolta da parte ricorrente, ha così provveduto:
“Sulla richiesta ex art 473 bis. 69 c.p.c. avanzata nell'ambito del procedimento 25167/2025 e sui provvedimenti ex art 473 bis. 40 c.p.c. Richiamato il proprio provvedimento reso in data 25 luglio 2025 di seguito trascritto: Premesso che in data 4 luglio 2025 parte ricorrente ha chiesto l'adozione inaudita altera parte di ordini di protezione contro gli abusi famigliari di cui agli artt. 473 bis. 69 ss c.p.c. allegando condotte pregiudizievoli del marito;
che, essendo le allegazioni contenute in ricorso generiche e poco circostanziate, il Tribunale ha fissato udienza in data 16 luglio 2025 al fine di acquisire maggiori informazioni dalla moglie ricorrente;
che, all'udienza fissata , la ricorrente ha riferito alcuni episodi in cui il marito avrebbe usato violenza psicologica nei suoi confronti, minacciandola, chiedendole denaro, insultandola e facendola sobbalzare;
che, alla medesima udienza, il difensore della ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di documentazione a sostegno delle allegazioni della sig. poi depositata nel Parte_1 termine del 22 luglio 2025 che in data 21 luglio 2025 la parte ricorrente ha depositato ricorso per separazione personale assegnato al sottoscritto avente RG 27487/2025 Ritenuto che i documenti depositati in data 21 luglio 2025 e le dichiarazioni rese all'udienza del 16 luglio 2025 -alla cui lettura si rimanda-, per quanto maggiormente dettagliate rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso, sono in larga parte coincidenti con le valutazioni della dott.ssa in CP_5 ordine allo stato di vulnerabilità emotiva in cui versa la signora ma deficitarie per quel che riguarda il riferimento a circostanziati episodi di violenza morale, verbale o fisica ascrivibili al marito, e non giustificano l'adozione di provvedimenti senza preventiva instaurazione del contraddittorio – a nulla rilevando, ai fini in esame, l'autosufficienza economica della moglie che la difesa evidenzia, a più riprese, come emblematica del fatto che la domanda è articolata a soli fini di tutela. La moglie, infatti, con il richiesto provvedimento limitativo della libertà personale del marito vedrebbe immediatamente soddisfatto il suo desiderio di interrompere la convivenza e di rientrare nella piena disponibilità 1 Cfr. Verbale dell'udienza del 29 ottobre 2025 e, in particolare, la difesa svolta a riguardo dal procuratore di parte resistente che si riporta di seguito per comodità di lettura: “L'avv Bonessa evidenzia che il termine per la costituzione ha una doppia natura con riferimento al termine a ritroso e con riferimento al termine dalla precedente memoria ex art 473 bis. 17 n. 1 c.p.c. e quindi il deposito di domenica non può ritenersi tardivo posto che nel depositarlo di sabato ci sarebbe stata una lesione del diritto di difesa del convenuto. Chiede, pertanto, che venga ritenuta ammissibile anche in forza della recente pronuncia della Corte costituzionale del 7 ottobre 2025 n. 146/2025”. pagina 5 di 14 dell'immobile di sua proprietà, adibito a casa famigliare -; - che, pertanto, occorre riservare ogni valutazione dopo avere sentito le parti sì da garantire il pieno contraddittorio nella deteriorata relazione coniugale descritta in ricorso;
- che il presente procedimento cautelare deve essere riunito al procedimento di separazione personale RG 27487/ 2025 con la finalità di trattare unitariamente le questioni anche ex art 473 bis. 40 c.p.c. Ritenuto che il compendio probatorio in atti (valutato anche alla luce della querela depositata in data odierna da parte attrice – si tratta di denuncia riepilogativa e sovrapponibile a quanto già dedotto in atti), pur dando conto di una situazione di malessere psicologico della moglie come certificata dalla sua terapeuta dott.ssa non consente di ritenere che detto malessere sia oggettivamente (e CP_5 non soggettivamente, fermo il legittimo percepito della moglie stessa) stato causato da condotte pregiudizievoli per la sua integrità morale e materiale da parte del marito - che sole giustificherebbero la limitazione della libertà personale prevista dalle norme ex art 473 bis. ss 69 c.p.c. P.T.M. Respinge la richiesta di ordine di protezione avanzata dalla moglie in difetto dei presupposti”.
Sull'ulteriore corso del procedimento separativo e, in particolare, sull'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla tardività della memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata dal resistente, il Giudice delegato ne ha rilevato la fondatezza, dichiarando pertanto la parte resistente “decaduta dalla possibilità di articolare le domande e offrire in giudizio le produzioni tardivamente depositate ex art 473 bis. 17 n. 2 c.p.c”2.
Ritenuta la causa matura per la decisione e respinte, pertanto, le istanze istruttorie svolte dalla ricorrente, il Giudice delegato ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, trattenendola poi in decisione con riserva di riferirne al Collegio. Sebbene, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2025 il Giudice delegato avesse ordinato la discussione orale della causa sulle conclusioni precisate dalle parti con conseguente rimessione in decisione della controversia, con atto qualificato come “comparsa conclusionale190” e titolato “Nota alle conclusioni”, parte resistente ha rilevato la mancata concessione dei “termini di legge” e, richiamando le proprie precedenti deduzioni, ha insistito “per l'accoglimento di tutti i propri atti e l'acquisizione di tutti i mezzi istruttori allegati agli stessi nonché delle proprie conclusioni anche in punto di declaratoria di nullità del procedimento per violazione del diritto del contraddittorio alla luce della irrituale quanto illegittima espunzione della memoria del resistente succitata”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
2. Sul compendio probatorio Attesa la reiterazione da parte di entrambe le parti delle rispettive istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni e della irrituale eccezione di nullità del procedimento per violazione del 2 Cfr. Verbale dell'udienza del 12 novembre 2025 pagina 6 di 14 contraddittorio sollevata dalla parte resistente nell'atto rubricato “nota alle conclusioni” del 20 novembre 2025, giova svolgere alcune considerazioni in ordine al compendio probatorio in atti. In via preliminare, corre obbligo affrontare la questione relativa alla eccepita tardività della memoria ex art. 473bis 17 n.2 di parte resistente. A riguardo, il Collegio non può che far proprio il convincimento del Giudice delegato in ordine alla fondatezza dell'eccezione svolta dalla ricorrente e dunque della tardività della memoria integrativa di controparte: come da giurisprudenza di legittimità costante, infatti, «il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 166 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo» (Cass. n. 14767 del 30/06/2014; più di recente, v. Cass. n. 21335 del 14/09/2017; n. 2512 del 2020; n. 8496 del 2023). Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il suddetto principio di diritto, dilungandosi sulle ragioni poste a fondamento del consolidato orientamento espresso e, in particolare, sulla ratio dell'operatività della proroga ex art. 155 co. 4 c.p.c. al giorno precedente non festivo nel caso di termini processuali da computarsi a ritroso che scadano in un giorno festivo o di domenica (Cass., 21 agosto 2025, n. 23634). Nel caso di specie, atteso che il termine di 10 giorni, da computarsi a ritroso muovendo dalla data dell'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2025 e previsto per il deposito della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. scadeva domenica 19 ottobre 2025 – termine questo da intendersi anticipato al giorno non festivo precedente, ovvero il 17 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 155 co. 4 c.p.c. - il deposito della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. da parte del resistente in data 19 ottobre 2025 non può che ritenersi tardivo e dunque inammissibile. A tale conclusione non osta la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 146/2025 richiamata dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese, ovvero della tempestività della memoria ex art. 473bis 17 n. 2 c.p.c. depositata in data 19 ottobre 2025: la sentenza in analisi, infatti, limitandosi a fugare i dubbi di costituzionalità dell'art. 473bis 17 c.p.c. sollevati dal giudice remittente alla luce degli artt. 24 e 111 cost. per l'asserita eccessiva brevità dei termini processuali ivi previsti, appare del tutto inconferente rispetto all'oggetto del contendere. Per le ragioni anzidette deve ritenersi pertanto destituita di fondamento l'eccezione come nominata dalla parte di nullità del procedimento per violazione del contraddittorio sollevata – peraltro irritualmente, ovvero mediante il deposito di un atto non autorizzato a fronte della rimessione in pagina 7 di 14 decisione successivamente alla discussione orale della causa – dalla parte resistente, che in ogni caso non ha nemmeno argomentato in cosa fosse consistita la lamentata violazione del contraddittorio, atteso che la questione della tardività del deposito della memoria è stata esaminata e poi definita dal Giudice delegato proprio nel contraddittorio delle parti, ovvero all'udienza del 12 novembre 2025. Né tantomeno si comprende la doglianza compendiata nel medesimo atto depositato dalla parte resistente in data 20 novembre 2025 e consistente nel non aver il Giudice “concesso i termini di legge” per il deposito - si presume - delle comparse conclusionali e delle memorie di replica: non essendo stata celebrata istruttoria, il Giudice delegato, procedendo ai sensi dell'art. 473bis 22 ult. co., non ha fatto altro che attuare il modulo decisionale della controversia – ovvero quello della discussione orale della causa e della conseguente rimessione in decisione della stessa - previsto dalla legge e, conseguentemente, non contestato da alcune dell parti. Per le ragioni anzidette, stante l'inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte tardivamente da parte resistente, restano da esaminare quelle articolate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. dell'8 ottobre 20253.
Ebbene, con riguardo ad esse, il Collegio non può far altro che ribadire la relativa inammissibilità sotto distinti profili: i capitoli 1), 2), 4), 7) e 8) in quanto generici e non sufficientemente circostanziati dal punto di vista spazio-temporale; i capitoli 3), 5), 6) in quanto contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni, ed il capitolo 9) in quanto irrilevante ai fini della decisione atteso che, quandanche la circostanza di fatto ivi delineata (l'aver cioè il strattonato la sig. al momento CP_1 Parte_1 dell'acquisto della casa coniugale), si fosse verificata, essa non sarebbe da sola tale da fondare l'accoglimento della domanda di addebito della separazione personale articolata dalla ricorrente.
***** Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti – che hanno continuato a convivere senza tuttavia interagire né tantomeno condividere la quotidianità (cfr. verbale del 29 ottobre 2025) - la fatica psichica maturata dalla signora all'esito di comportamenti del marito percepiti come offensivi quando non addirittura lesivi della propria incolumità psico-fisica sono elementi tutti idonei a ritenere la prosecuzione della convivenza tra le parti intollerabile e dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda separativa.
Sull'addebito della separazione La richiesta di protezione avanzata dalla ricorrente è stata respinta dal Giudice delegato con ordinanza del 12 novembre 2025 , sopra trascritta ed integralmente condivisa dal Collegio, e le istanze istruttorie articolate volte a provare l'addebito della separazione sono state. La domanda di addebito non può, pertanto, che essere respinta posto che la parte ricorrente non ha adempiuto l'onere probatorio su di lei gravante ( essendo la domanda di addebito domanda nella piena disponibilità anche probatoria della parte) di provarne gli elementi costitutivi. Come noto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (ex multis Cass., ord. 40795/2021). Ebbene, nel caso di specie, la sig.ra , Parte_1
- non ha provato le condotte contestate al CP_6
- non ha chiarito quale violazione di obblighi matrimoniali esse concretizzassero – è, infatti, dato non contestato dal marito che nel corso del lungo matrimonio, e fin dagli inizi, la moglie avesse provveduto in diverse occasioni ad elargizioni di denaro al coniuge-; Quanto sopra non consente di ritenere provato che la situazione di malessere certificata dalla terapeuta della moglie (che, all'evidenza, ha redatto la relazione sulla base del riferito della paziente) sia eziologicamente riconducibile a violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio imputabili al marito ma attesta, piuttosto, la percezione della moglie della intollerabilità della convivenza che, coerentemente, la ha portata a proporre domanda di separazione personale
Sull'assegnazione della casa familiare e della casa di vacanze di PR . Per quanto riguarda la domanda di assegnazione della casa familiare svolta tanto dalla ricorrente quanto dal resistente, la stessa non merita accoglimento essendo l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.p.c. funzionale unicamente a preservare l'habitat domestico di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel caso di specie assenti. Il godimento della casa coniugale seguirà pertanto il relativo regime di titolarità.
pagina 9 di 14 Sull'assegno di mantenimento in favore del sig. CP_1
Relativamente alla domanda del resistente formulata ai sensi dell'art. 156 c.c., giova rammentare, preliminarmente, i presupposti indefettibili per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge a cui non sia addebitata la separazione: innanzitutto, l'indisponibilità di sostanze sufficienti a preservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e in secondo luogo l'impossibilità – alla luce dell'attuale e concreta capacità lavorativa dell'istante – di conseguire redditi adeguati, ovvero tali da consentirgli di vivere alle medesime condizioni godute durante il matrimonio (ex multis Cass., ord. 234/2025). Tanto premesso il Collegio ex art 118 disp att c.p.c. fa proprio l'orientamento espresso a più riprese dalla Corte di legittimità per cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051). Ebbene, dalla disamina della documentazione economica versata in atti emerge quanto segue. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale del resistente, quest'ultimo risulta aver recentemente prodotto redditi lordi piuttosto modesti, ovvero, nel 2021 euro 15.593,00, nel 2022 euro 16,243, nel 2023 euro 17.504,00 (cfr. doc. 002 all. comparsa costituzione), circostanza questa peraltro coerente con le dichiarazioni rese dal sig. che ha riferito di non svolgere alcuna attività CP_1 lavorativa dal 2018, anno in cui la sede dell'impresa a lui riconducibile – operante nel settore della panificazione - è andata distrutta a causa di un incendio;
parimenti, gli estratti conto dell'ultimo triennio indicano risparmi modesti – al 30.6.2025 nella misura di euro 498 (cfr. doc. 002 all. a comparsa di costituzione) e non risultano immobili di esclusiva titolarità del sig. CP_1
Il resistente, tuttavia, all'udienza del 29 ottobre 2025, rendendo dichiarazioni contra se da ritenersi pertanto altamente verosimili, ha riferito che in costanza di matrimonio fossero caduti in comunione legale – regime matrimoniale prescelto dalle parti – beni immobiliari dal valore orientativo di 15 milioni di euro (cfr. verbale udienza del 29 ottobre 2025) di cui attualmente non ha disponibilità. Paramento indispensabile di riferimento, è il tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, “da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio5. Il resistente, nella propria comparsa di costituzione – unico atto processuale valutabile da questo Giudice, attesa la tardività della memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. - ha fatto riferimento a viaggi pagina 10 di 14 lussuosi cui la coppia di coniugi era solita dedicarsi, a lunghi soggiorni “tra le grandi proprietà immobiliari di Milano della moglie, nella grande Villa a PR e in giro per l'Europa (quali a titolo esemplificativo i suoi castelli e le sue proprietà agricole), sempre con il sostegno di personale di servizio” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9), nonché a spese ingenti sostenute mensilmente in via ordinaria per un importo superiore a 11.000.00 euro al mese. Le circostanze predette – fatta esclusione per la quantificazione nella misura di 11.000 euro delle spese ordinariamente sostenute su base mensile (cfr. pag. 12 della memoria ex art. 473bis 17 n. 1 di parte ricorrente) – devono intendersi provate ex art. 115 co. 2 c.p.c. in quanto non contestate puntualmente dalla ricorrente;
quest'ultima al contrario, per mezzo del suo difensore ha implicitamente riconosciuto di aver ereditato un ingente patrimonio attraverso il quale alimenta uscite di gran lunga superiori ai redditi contenuti ricavati dall'attività lavorativa di artista cui è dedita (cfr. verbale udienza del 12 novembre 2025). Parimenti incontestati sono gli immobili – ed il relativo valore – di titolarità della ricorrente o comunque a lei riconducibili, nonché le riserve monetarie ed il patrimonio mobiliare ascritto alla sig.ra dal resistente nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 11). Parte_1
L'ingente patrimonio della ricorrente -e dunque l'elevato tenore di vita che esso finanziava in costanza di matrimonio- è in ogni caso apprezzabile anche ove si abbia riguardo alla (pur scarna) documentazione economica versata in atti dalla sig.ra : dalla disclosure depositata in data 8 Parte_1 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473bis 18 c.p.c., emerge, a titolo esemplificativo come le sole spese condominiali dell'appartamento sito in via Orti e adibito a casa coniugale ammontino a circa 27.000,00 o, ancora, come gli immobili espressamente dichiarati di cui è proprietaria la signora – le Parte_1 cui visure catastali comunque, si badi, non sono state prodotte rilevando tale comportamento omissivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – sono ben nove, di cui almeno due, per quanto è dato apprezzare, di particolare pregio (si fa qui riferimento ad un appartamento di 300 mt quadri a Milano, in via Orti, e di una villa di 225 mt quadri a PR che, dalla documentazione in atti, è risultato essere stato dato in locazione con un canone di 5000,00 euro per il solo periodo 1-25 agosto 2025 – cfr. doc. Real contract prodotto in data 8 novembre 2025) o, ancora, come la ricorrente, nell'anno 2023 Controparte_7 potesse vantare, presso il solo istituto di credito Banca Generali, titoli il cui controvalore di riscatto era pari ad euro 4.488.755,11 e il cui flusso netto di prodotto era pari ad euro 3.280.022,82 (al netto degli importi amministrati in conto corrente pari a 1.233.887.74) o ancora come in suo favore fosse stato erogato dal medesimo istituto di credito un fido di ben 1.700.000,00 euro, importo la cui entità non può che lasciar presumere l'esistenza di garanzie patrimoniali di indubbia consistenza (cfr. doc. “prospetto patrimoniale 2023”, depositato in data 8 novembre 2025). Ad ulteriore sostegno delle ingenti risorse economiche su cui la sig. può senza dubbio fare Parte_1 affidamento e del correlato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, può da ultimo valorizzarsi
– coerentemente a quanto previsto dall'art. 473 bis.18 c.p.c. - il comportamento processualmente opaco da lei tenuto per quel che riguarda la disclosure della propria situazione patrimoniale: innanzitutto, non può non rilevarsi la già evidenziata omessa allegazione – in spregio al Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano - alla disclosure prodotta delle visure catastali relative agli pagina 11 di 14 immobili dichiarati o, ancora, delle visure camerali relative alla Frankfurter Volksbank presso cui detiene partecipazioni sociali, nonché del relativo patrimonio netto in proporzione alla propria partecipazione;
in secondo luogo dall'analisi degli estratti conto versati in atti (relativi ai conti correnti Con
e Banca Generali) emerge, da un lato, come sugli stessi non risultino gli accrediti degli CP_9 onorari percepiti dalla ricorrente in qualità di artista (63.457,00 euro di redditi nel periodo di imposta 2021 , 10.830,00 euro nel periodo di imposta 2022, 21.166,00 euro nel periodo di imposta 2023 - cfr. doc. depositato in data 30 settembre 2025), e dall'altro come sui predetti conti correnti possano apprezzarsi giroconti da lei stessa effettuati per importi significativi da conti correnti che non sono stati però oggetto di disclosure nel presente giudizio (a titolo esemplificativo, si veda il giroconto effettuato dalla sig. a sé stessa sul conto corrente di Banca Generali nel 2023 dell'importo di 70.000 Parte_1 euro dal C/C 800/330/081151, non risultante agli atti). Tali circostanze lasciano supporre l'esistenza verosimile di altri rapporti bancari taciuti al Tribunale e dunque la disponibilità di sostanze ulteriori che si aggiungono a quelle già consistenti risultanti agli atti. Tanto chiarito in ordine alla consistenza del patrimonio della ricorrente e al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio – suscettibile di essere apprezzato anche in via presuntiva - ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del resta da chiarire l'idoneità dello CP_1 stesso, alla luce della sua capacità lavorativa attuale e potenziale, a produrre redditi tali da consentirgli di preservare il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Ebbene, nonostante non possa ritenersi provata la dedotta inabilità al lavoro del sig. – atteso che CP_1 la documentazione medica versata in atti e suscettibile di valutazione (doc. 011 allegato alla comparsa di costituzione) è priva di valore probatorio trattandosi di una relazione a firma di uno specialista privato che, in ogni caso, si limita a delineare un quadro di fragilità clinica senza per questo spingersi a ritenere il resistente inabile al lavoro – è evidente come debba escludersi che un uomo di 60 anni, privo di competenze specifiche, la cui attività imprenditoriale passata – coltivata nell'ambito della panificazione - sia stata a suo stesso dire tendenzialmente fallimentare, possa reinserirsi nel mercato del lavoro ed ambire a ricavare redditi tali da consentirgli di eguagliare le condizioni di vita godute in costanza di matrimonio. Alla luce di quanto argomentato, deve essere riconosciuto al marito resistente un assegno di mantenimento da porre a carico della sig. , ai fini della cui quantificazione occorrerà tenere Parte_1 in debita considerazione, da un lato, la circostanza fattuale dichiarata dallo stesso resistente secondo cui egli sarebbe contitolare di beni immobili caduti in comunione legale per il valore di circa 15 milioni di euro, e dall'altro il fatto che l'importo riconosciuto a titolo di mantenimento è fiscalmente detraibile da chi lo eroga – nel caso di specie la sig.ra - e sottoposto ad imposizione fiscale per chi lo Parte_1 riceve. Ciò detto, pare equo determinare l'assegno di mantenimento in favore del sig. nella CP_1 misura di euro 12.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, prima rivalutazione gennaio 2026, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
pagina 12 di 14 La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dalla parte resistente non merita accoglimento: ai fini del ristoro del pregiudizio ex art. 96 c.p.c., occorre infatti la sussistenza di un duplice presupposto;
da un lato, la temerarietà della lite, da intendersi configurata ogniqualvolta sia comprovata l'altrui coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e, dall'altro, il danno subito per effetto dell'iniziativa giudiziaria di controparte. Ebbene, nel caso di specie, nessuno dei presupposti predetti è stato dimostrato in giudizio: né la pretestuosità del procedimento, essendo la sig. intrinsecamente convinta – secondo il suo Parte_1 personale metro di giudizio – della natura pregiudizievole delle condotte del né tantomeno il CP_1 detrimento che questi avrebbe subito per effetto dell'instaurazione del giudizio di cui trattasi.
Sulle spese di lite Le spese di lite liquidate complessivamente in € 9.797,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, devono essere compensate per la metà (1/2), attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la reciproca soccombenza delle parti quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare. Per la restante metà (1/2) devono essere poste a carico di parte ricorrente, attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di addebito della separazione personale e a quella formulata nel procedimento ex art. 473 bis.69 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.27487/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Germania il 15/09/2014; CP_1
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione personale in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare e della casa di vacanze il cui godimento esclusivo sarà pertanto riservato al proprietario della stessa, ovvero alla sig.
[...]
; Pt_1
4) PONE A CARICO della sig.ra un assegno di mantenimento nella misura di Parte_1
12.000,00 euro mensili, oltre rivalutazione Istat, prima rivalutazione gennaio 2026, da versarsi al sig. a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla CP_1 mensilità successiva al deposito della sentenza;
5) RIGETTA la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura della metà (1/2);
7) CONDANNA la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_1 nella restante metà, ovvero nella misura di 4.898,50 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 8) MANDA al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici Si comunichi. Cosi deciso, in Milano il 26 novembre 2025 Il Giudice est. Chiara Delmonte
Il Presidente
LA MA MA
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Che di seguito si riporta per comodità di lettura: “1) Vero che la prassi costante del Signor era quella di CP_1 chiedere continue somme di denaro alla moglie;
2) Vero che quando gli importi in denaro veniva negati il Signor CP_1 attuava una sorta di pressione piscologica fatta anche di assenze dalla casa coniugale;
3) Vero che i ricatti psicologici
[... perpetrati dal Signor sulla moglie hanno superato la soglia della normale tollerabilità; 4) Vero che il Signor
CP_1 ha l'abitudine di distruggere il mobilio ai fini di fare intervenire una delle proprie imprese e caricare un importo
CP_1 per sé; 5) Vero che il comportamento di cui al punto 3 fa parte del modus vivendi del Signor 6) Vero che la
CP_1 contabilità presentata dal Signor al proprio commercialista era largamente incompleta;
7) Vero che gli importi
CP_1 versati al Signor non venivano dallo stesso impiegati nelle sue società; 8) Vero che il Signor ha
CP_1 CP_1 aperto/chiuso una serie di società con denominazione simile 9) Vero che il Signor in occasione dell'acquisto
CP_1 della casa coniugale da parte della moglie la strattonava in presenza dei consulenti”; pagina 8 di 14 4 “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti ( nel caso di specie la figlia della ricorrente ed il suo ex compagno) , non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia. Cfr. Cassazione Civile, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24976 del 23/10/2017 (Rv. 645941 - 01) 5 Cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024 (Rv. 673632 - 01)