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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
DI ILARIA, OR
AS ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3741/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Piazza Municipio 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.ISC.IPOTECA n. VBIP8020250000016 TARI 2013
- COM.ISC.IPOTECA n. VBIP8020250000016 I.C.I. 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5102/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore contesta la validità delle notifiche effettuate a mezzo posta privata.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2025/16 notificato il 30.6.2025 ed emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA relativamente a ICI 2013-2019 e
TARI 2012-2021, eccependo che l'Agente di riscossione non ha osservato alcuni criteri indicati nella disposizione di cui all'art. 77 del DPR 602/73 più precisamente il comma 2) che stabilisce che se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile il concessionario prima di procedere all'esecuzione deve iscrivere ipoteca, mentre nella Comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non si fa riferimento al valore dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria e non risultano rispettate le ulteriori condizioni dell'art. 76, secondo cui il concessionario alla riscossione: -Non può dar seguito alla espropriazione immobiliare se è l'unico immobile di proprietà del debitore;
- Non può dar seguito all'espropriazione immobiliare per i beni indicati nell'art. 514 del c.p.c. che si riferisce a beni mobili;
- L'espropriazione può essere avviata solo se è stata iscritta ipoteca di cui all'art. 77 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Inoltre, l'illegittimità del pignoramento per cumulo di azioni cautelari ed esecutive e violazione del termine di 30 giorni ex art. 77 dpr 602/1973, avendo attivato pignoramento presso terzi il
9.7.2025, appena nove giorni dopo la notifica dell'atto qui impugnato. Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione, per mancata analitica specificazione dei crediti, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita la SOGERT eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto non vi è prova della tempestività dello stesso ovvero del rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, atteso che la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata.
Ha, poi, contestato il difetto di motivazione, attesa la possibilità della motivazione per relationem ad atti già in possesso del contribuente o ad atti che possono essere richiesti con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza. Inoltre, ha eccepito l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento ed, in particolare, dell'ingiunzione n. 684/2020, 851/2020 – notificate a mani proprie del ricorrente – ex art. 138 c.p.c., nonché dell'avviso di accertamento esecutivo nn. 9100475/2020, 9200496/2020, 3913/2020,
9402239/2020, 2227/2020, 9302782/2020, notificati presso la residenza del contribuente a mani di familiare convivente e di ulteriori atti interruttivi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. come meglio illustrato nelle controdeduzioni, cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Manca, invero, la prova della notifica di qualsiasi atto impositivo riguardante l'IMU 2012, del resto neanche indicato nell'atto qui impugnato, per cui per questa parte il ricorso va accolto.
Dalla documentazione in atti si evince quanto all'IMU 2013 la notifica a mani del destinatario in data
9.9.2020 dell' Ingiunzione Fiscale IMU n. 2020/684 che non risulta impugnata, per cui il credito si è cristallizzato e non risulta maturato un ulteriore termine quinquennale di prescrizione. Quanto all'IMU 2014 risulta la notifica dell'ingiunzione fiscale N. 2022/989 a mezzo posta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario e delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto in sua vece e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata a/r del
18.5.2022 immesso nella cassetta postale e perfezionatasi per compiuta giacenza. Anche in tal caso, in difetto di impugnazione, la pretesa si è cristallizzata e non è decorso un ulteriore termine di prescrizione.
Quanto all'IMU 2015 l'accertamento n. 475 e per l'IMU 2016 l'accertamento n. 492 sono stati notificati ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona abilitata alla ricezione in data 10.2.2021; anche in tal caso la pretesa è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti di accertamento e non è maturato un ulteriore termine di prescrizione.
Quanto all'IMU 2017 è stata prodotta solo l'intimazione di pagamento N. 2024/65 DEL 15/01/2024 che si riferisce ad un precedente accertamento esecutivo ma manca la prova della notifica di entrambi gli atti impositivi, per cui l'impugnazione va accolta.
Quanto all'IMU 2018 risulta prodotto l' avviso di accertamento n. 448 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta con consegna a persona addetta alla casa in data 15.5.2023 ed invio di CAN in pari data;
tale atto non è stato impugnato e, dunque, è divenuto esecutivo né è maturato un ulteriore termine di prescrizione.
Relativamente all'IMU 2019 analogamente è stato notificato a mezzo posta l'avviso di accertamento n.
464 del 22/12/2022 con consegna ad addetto alla casa e spedizione del CAN in data 15.5.2023; anche tale atto non risulta impugnato e, dunque, è devenuto esecutivo e non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
In ordine alla TARES risulta l'Avviso di Accertamento TARES anno 2013, N. 2018/11985 del 04/12/2018 notificato a mezzo posta con consegna alla moglie in data 2.3.2019 nonché l'ingiunzione fiscale N.
2020/851 Del 28/07/2020 notificata con consegna personalmente al destinatario in data 9.9.2020; anche tale pretesa, dunque, in mancanza di impugnazione tempestiva è divenuta definitiva né risulta prescritta.
Quanto alla TARI 2014 risulta in atti l'ingiunzione fiscale N. 2022/1375 Del 09/03/2022 notificata a mezzo posta con deposito, attesa la temporanea assenza del destinatario, ed invio di CAD in data 18.10.2022 e perfezionatosi per compiuta giacenza.
Circa la TARI 2015 è stato prodotto avviso di accertamento esecutivo N. 2020/2227 Del 21/12/2020 notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona autorizzata a ricevere l'atto in data
10.2.2021, pretesa ugualmente divenuta definitiva per mancata impugnazione e non prescritta.
La TARI 2016 è stata oggetto di accertamento esecutivo n. 3913 del 21.12.2020 notificata il 10.2.2021 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona autorizzata a ricevere l'atto, non impugnato e, dunque, definitivo con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La TARI 2017 è stata oggetto di accertamento esecutivo 2499 del 9.3.2022 notificato a mezzo posto in data 18.5.2022 con deposito per temporanea assenza del destinatario e spedizione in pari data di CAD, restituito al mittente perché non ritirato nel termine di sei mesi e, dunque, perfezionatosi per compiuta giacenza.
Per la TARI 2018/2019 risulta la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo 3876 Del 13/02/2023 effettuata a mezzo posta con consegna a persona addetta alla casa e spedizione della CAN in data
15.5.2023, non impugnato e, dunque, definitivo né prescritto;
per la TARI 2018 risulta, altresì, l'avviso di accertamento 2256 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta analogamente con consegna a persona addetta alla casa e spedizione di CAN in data 15.5.2023.
Per la TARI 2019 è stato prodotto avviso di accertamento esecutivo 2109 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta il 15.5.2023 con consegna a persona addetta alla casa ed invio di CAN;
per la TARI 2020 risulta l'avviso di accertamento 2693 del 12/07/2024 notificato a mezzo posta con deposito, per temporanea assenza del destinatario e successivo ritiro dello stesso in data 9.10.2024; per la TARI 2021
è stato prodotto l'avviso di accertamento 2496 del 12/07/2024 notificato a mezzo posta con deposito, per la temporanea assenza del destinatario e successivo ritiro da parte dello stesso in data 18.10.2024.
Anche tali accertamento sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Passando, quanto ai crediti definitivamente accertati, agli ulteriori motivi di ricorso, va considerato che, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis.
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dalla lettura della norma, dunque, si evince che i limiti e le condizioni contestate dall'istante, circa l'importo del credito in rapporto al valore dell'immobile, nonché le condizioni ostative di cui all'art. 76 si riferiscono all'iscrizione ipotecaria e non alla semplice comunicazione preventiva, fermo restando, altresì, che l'onere della prova della sussistenza di tali condizioni impeditive dell'iscrizione della garanzia reale è
a carico del contribuente e, nel caso di specie, non risulta assolto, essendo rimasto allo stato di mera asserzione.
Attesa la fondatezza solo parziale, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
DI ILARIA, OR
AS ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3741/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Piazza Municipio 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.ISC.IPOTECA n. VBIP8020250000016 TARI 2013
- COM.ISC.IPOTECA n. VBIP8020250000016 I.C.I. 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5102/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore contesta la validità delle notifiche effettuate a mezzo posta privata.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2025/16 notificato il 30.6.2025 ed emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA relativamente a ICI 2013-2019 e
TARI 2012-2021, eccependo che l'Agente di riscossione non ha osservato alcuni criteri indicati nella disposizione di cui all'art. 77 del DPR 602/73 più precisamente il comma 2) che stabilisce che se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile il concessionario prima di procedere all'esecuzione deve iscrivere ipoteca, mentre nella Comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non si fa riferimento al valore dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria e non risultano rispettate le ulteriori condizioni dell'art. 76, secondo cui il concessionario alla riscossione: -Non può dar seguito alla espropriazione immobiliare se è l'unico immobile di proprietà del debitore;
- Non può dar seguito all'espropriazione immobiliare per i beni indicati nell'art. 514 del c.p.c. che si riferisce a beni mobili;
- L'espropriazione può essere avviata solo se è stata iscritta ipoteca di cui all'art. 77 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Inoltre, l'illegittimità del pignoramento per cumulo di azioni cautelari ed esecutive e violazione del termine di 30 giorni ex art. 77 dpr 602/1973, avendo attivato pignoramento presso terzi il
9.7.2025, appena nove giorni dopo la notifica dell'atto qui impugnato. Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione, per mancata analitica specificazione dei crediti, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita la SOGERT eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto non vi è prova della tempestività dello stesso ovvero del rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, atteso che la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata.
Ha, poi, contestato il difetto di motivazione, attesa la possibilità della motivazione per relationem ad atti già in possesso del contribuente o ad atti che possono essere richiesti con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza. Inoltre, ha eccepito l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento ed, in particolare, dell'ingiunzione n. 684/2020, 851/2020 – notificate a mani proprie del ricorrente – ex art. 138 c.p.c., nonché dell'avviso di accertamento esecutivo nn. 9100475/2020, 9200496/2020, 3913/2020,
9402239/2020, 2227/2020, 9302782/2020, notificati presso la residenza del contribuente a mani di familiare convivente e di ulteriori atti interruttivi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. come meglio illustrato nelle controdeduzioni, cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Manca, invero, la prova della notifica di qualsiasi atto impositivo riguardante l'IMU 2012, del resto neanche indicato nell'atto qui impugnato, per cui per questa parte il ricorso va accolto.
Dalla documentazione in atti si evince quanto all'IMU 2013 la notifica a mani del destinatario in data
9.9.2020 dell' Ingiunzione Fiscale IMU n. 2020/684 che non risulta impugnata, per cui il credito si è cristallizzato e non risulta maturato un ulteriore termine quinquennale di prescrizione. Quanto all'IMU 2014 risulta la notifica dell'ingiunzione fiscale N. 2022/989 a mezzo posta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario e delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto in sua vece e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata a/r del
18.5.2022 immesso nella cassetta postale e perfezionatasi per compiuta giacenza. Anche in tal caso, in difetto di impugnazione, la pretesa si è cristallizzata e non è decorso un ulteriore termine di prescrizione.
Quanto all'IMU 2015 l'accertamento n. 475 e per l'IMU 2016 l'accertamento n. 492 sono stati notificati ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona abilitata alla ricezione in data 10.2.2021; anche in tal caso la pretesa è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti di accertamento e non è maturato un ulteriore termine di prescrizione.
Quanto all'IMU 2017 è stata prodotta solo l'intimazione di pagamento N. 2024/65 DEL 15/01/2024 che si riferisce ad un precedente accertamento esecutivo ma manca la prova della notifica di entrambi gli atti impositivi, per cui l'impugnazione va accolta.
Quanto all'IMU 2018 risulta prodotto l' avviso di accertamento n. 448 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta con consegna a persona addetta alla casa in data 15.5.2023 ed invio di CAN in pari data;
tale atto non è stato impugnato e, dunque, è divenuto esecutivo né è maturato un ulteriore termine di prescrizione.
Relativamente all'IMU 2019 analogamente è stato notificato a mezzo posta l'avviso di accertamento n.
464 del 22/12/2022 con consegna ad addetto alla casa e spedizione del CAN in data 15.5.2023; anche tale atto non risulta impugnato e, dunque, è devenuto esecutivo e non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale.
In ordine alla TARES risulta l'Avviso di Accertamento TARES anno 2013, N. 2018/11985 del 04/12/2018 notificato a mezzo posta con consegna alla moglie in data 2.3.2019 nonché l'ingiunzione fiscale N.
2020/851 Del 28/07/2020 notificata con consegna personalmente al destinatario in data 9.9.2020; anche tale pretesa, dunque, in mancanza di impugnazione tempestiva è divenuta definitiva né risulta prescritta.
Quanto alla TARI 2014 risulta in atti l'ingiunzione fiscale N. 2022/1375 Del 09/03/2022 notificata a mezzo posta con deposito, attesa la temporanea assenza del destinatario, ed invio di CAD in data 18.10.2022 e perfezionatosi per compiuta giacenza.
Circa la TARI 2015 è stato prodotto avviso di accertamento esecutivo N. 2020/2227 Del 21/12/2020 notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona autorizzata a ricevere l'atto in data
10.2.2021, pretesa ugualmente divenuta definitiva per mancata impugnazione e non prescritta.
La TARI 2016 è stata oggetto di accertamento esecutivo n. 3913 del 21.12.2020 notificata il 10.2.2021 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con consegna a persona autorizzata a ricevere l'atto, non impugnato e, dunque, definitivo con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La TARI 2017 è stata oggetto di accertamento esecutivo 2499 del 9.3.2022 notificato a mezzo posto in data 18.5.2022 con deposito per temporanea assenza del destinatario e spedizione in pari data di CAD, restituito al mittente perché non ritirato nel termine di sei mesi e, dunque, perfezionatosi per compiuta giacenza.
Per la TARI 2018/2019 risulta la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo 3876 Del 13/02/2023 effettuata a mezzo posta con consegna a persona addetta alla casa e spedizione della CAN in data
15.5.2023, non impugnato e, dunque, definitivo né prescritto;
per la TARI 2018 risulta, altresì, l'avviso di accertamento 2256 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta analogamente con consegna a persona addetta alla casa e spedizione di CAN in data 15.5.2023.
Per la TARI 2019 è stato prodotto avviso di accertamento esecutivo 2109 del 22/12/2022 notificato a mezzo posta il 15.5.2023 con consegna a persona addetta alla casa ed invio di CAN;
per la TARI 2020 risulta l'avviso di accertamento 2693 del 12/07/2024 notificato a mezzo posta con deposito, per temporanea assenza del destinatario e successivo ritiro dello stesso in data 9.10.2024; per la TARI 2021
è stato prodotto l'avviso di accertamento 2496 del 12/07/2024 notificato a mezzo posta con deposito, per la temporanea assenza del destinatario e successivo ritiro da parte dello stesso in data 18.10.2024.
Anche tali accertamento sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Passando, quanto ai crediti definitivamente accertati, agli ulteriori motivi di ricorso, va considerato che, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis.
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dalla lettura della norma, dunque, si evince che i limiti e le condizioni contestate dall'istante, circa l'importo del credito in rapporto al valore dell'immobile, nonché le condizioni ostative di cui all'art. 76 si riferiscono all'iscrizione ipotecaria e non alla semplice comunicazione preventiva, fermo restando, altresì, che l'onere della prova della sussistenza di tali condizioni impeditive dell'iscrizione della garanzia reale è
a carico del contribuente e, nel caso di specie, non risulta assolto, essendo rimasto allo stato di mera asserzione.
Attesa la fondatezza solo parziale, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate tra le parti.