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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/09/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 489/2024 e n.r.g. 503/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 08/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSIATORE CRISTINA e dell'avv.
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA
[...] P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv.
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo , ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza del diritto della
[...] di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 05.03.2024 con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Per la parte resistente: “In via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e condannare in sentenza l'opponente al CP_2 pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di condannare in sentenza l'opponente al pagamento dei contributi oneri e sanzioni dovuti alla per gli anni 2018 – 2019 – 2020 (cfr. nota 19 – attestazione CP_2 del credito fasc. monitorio), oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni ai sensi dell'art.43
Regolamento sulla contribuzione non oggetto di rateizzazione accordata dall' e/o di CP_3 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2024 del 10.02.2024; in occasione della notifica del medesimo provvedimento parte ricorrente ha depositato anche un ricorso di opposizione al precetto onde ottenerne la sospensione del decreto ingiuntivo. In entrambi i procedimenti, che qui sono stati riuniti, parte ricorrente ha svolto le medesime contestazioni.
1.1. Con il decreto menzionato è stata condannata al pagamento in Parte_1 favore della Controparte_1 della somma di euro 30.819,44 per contributi oneri e sanzioni dovuti alla in relazione CP_1 agli anni 2016-2017-2018-2019-2020.
2. È incontestato che l'opponente non abbia pagato i contributi menzionati ed è documentato che in relazione alle annualità 2016 e 2017 abbia ricevuto due intimazioni di pagamento da parte dell'agenzia delle entrate notificate rispettivamente il 13/3/2019 ed il
20/9/2021 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente).
2.1. Ciò posto occorre evidenziare che parte ricorrente con il primo motivo di impugnazione ha contestato la debenza dei contributi menzionati in quanto sarebbero venuti meno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla cassa avendo la stessa cessato la partiva i.v.a. il 31/12/2014 e prestato lavoro dipendente privato.
Si deve, tuttavia, evidenziare che con riferimento alle annualità 2016 e 2017 il credito
è divenuto irretrattabile poiché a seguito della notifica della cartella esattoriale la parte non ha
Pag. 2 di 4 promosso l'opposizione nei termini di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 del 1999 (cfr. tra le tante
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016.
Pertanto, in relazione alle annualità indicata il motivo di opposizione è inammissibile.
2.1.1. In relazione alle successive annualità si deve evidenziare quanto segue.
L'art. 22 della legge n. 773 del 1982 prevede che “L'iscrizione alla è CP_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
È documentato che parte ricorrente sia stata iscritta alla cassa resistente dal 27/1/2012 al 22/10/2019 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha allegato di aver cessato la propria libera professione dal
31/12/2014. Tuttavia, la parte si è limitata a produrre un certificato di cessazione della propria partiva i.v.a. e una ricevuta di presentazione della domanda di percezione della naspi recante data 6 ottobre 2017 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Entrambi i documenti non sono idonei a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di un lavoro dipendente incompatibile con lo stato di iscrizione alla cassa;
ciò in quanto la libera professione avrebbe potuto essere esercitata con un'altra partita i.v.a. mentre la domanda di percezione della naspi non costituisce un elemento indiziario univoco non essendo noto l'esito della stessa domanda.
Per poter dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la parte avrebbe potuto agevolmente produrre un estratto contributivo.
2.1.2. Parte ricorrente ha anche chiesto di escludere l'anno 2020 dal credito di parte opposta essendo documentale la circostanza della sua cancellazione dalla cassa a far data dal
22/10/2019.
L'eccezione, sebbene formalmente fondata, non è idonea a rendere inesigibile il credito azionato in quanto, come può evincersi dallo stesso estratto contributivo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) alcun contributo è stato liquidato per l'anno 2020.
2.1.3. Parte ricorrente ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire della cassa atteso che per alcune annualità la relativa riscossione è stata affidata all'agenzia delle entrate.
Pag. 3 di 4 La doglianza non merita accoglimento poiché come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità la duplicazione dei titoli esecutivi non è vietata, fatto salva la possibilità del debitore di opporsi nel caso questa si traduca in una plurima richiesta di pagamento (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018). Nel caso di specie è pacifico che le pretese di cui alle cartelle di pagamento notificate in precedenza non sono state pagate dalla ricorrente.
Per le stesse ragioni l'istanza di rateizzazione del debito avanzata all' CP_4
non comporta l'insussistenza dell'interesse del creditore a precostituirsi un titolo
[...] esecutivo per il medesimo credito restando riservata alla fase esecutiva ogni opposizione del debitore alle eventuali duplicazioni delle richieste di pagamento.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2024 del 10.02.2024;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 4.638 per compensi professionali.
09/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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SEZIONE PRIMA
N.R.G. 489/2024 e n.r.g. 503/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 08/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSIATORE CRISTINA e dell'avv.
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA
[...] P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv.
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo , ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza del diritto della
[...] di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 05.03.2024 con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Per la parte resistente: “In via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e condannare in sentenza l'opponente al CP_2 pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di condannare in sentenza l'opponente al pagamento dei contributi oneri e sanzioni dovuti alla per gli anni 2018 – 2019 – 2020 (cfr. nota 19 – attestazione CP_2 del credito fasc. monitorio), oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni ai sensi dell'art.43
Regolamento sulla contribuzione non oggetto di rateizzazione accordata dall' e/o di CP_3 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2024 del 10.02.2024; in occasione della notifica del medesimo provvedimento parte ricorrente ha depositato anche un ricorso di opposizione al precetto onde ottenerne la sospensione del decreto ingiuntivo. In entrambi i procedimenti, che qui sono stati riuniti, parte ricorrente ha svolto le medesime contestazioni.
1.1. Con il decreto menzionato è stata condannata al pagamento in Parte_1 favore della Controparte_1 della somma di euro 30.819,44 per contributi oneri e sanzioni dovuti alla in relazione CP_1 agli anni 2016-2017-2018-2019-2020.
2. È incontestato che l'opponente non abbia pagato i contributi menzionati ed è documentato che in relazione alle annualità 2016 e 2017 abbia ricevuto due intimazioni di pagamento da parte dell'agenzia delle entrate notificate rispettivamente il 13/3/2019 ed il
20/9/2021 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente).
2.1. Ciò posto occorre evidenziare che parte ricorrente con il primo motivo di impugnazione ha contestato la debenza dei contributi menzionati in quanto sarebbero venuti meno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla cassa avendo la stessa cessato la partiva i.v.a. il 31/12/2014 e prestato lavoro dipendente privato.
Si deve, tuttavia, evidenziare che con riferimento alle annualità 2016 e 2017 il credito
è divenuto irretrattabile poiché a seguito della notifica della cartella esattoriale la parte non ha
Pag. 2 di 4 promosso l'opposizione nei termini di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 del 1999 (cfr. tra le tante
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016.
Pertanto, in relazione alle annualità indicata il motivo di opposizione è inammissibile.
2.1.1. In relazione alle successive annualità si deve evidenziare quanto segue.
L'art. 22 della legge n. 773 del 1982 prevede che “L'iscrizione alla è CP_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
È documentato che parte ricorrente sia stata iscritta alla cassa resistente dal 27/1/2012 al 22/10/2019 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha allegato di aver cessato la propria libera professione dal
31/12/2014. Tuttavia, la parte si è limitata a produrre un certificato di cessazione della propria partiva i.v.a. e una ricevuta di presentazione della domanda di percezione della naspi recante data 6 ottobre 2017 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Entrambi i documenti non sono idonei a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di un lavoro dipendente incompatibile con lo stato di iscrizione alla cassa;
ciò in quanto la libera professione avrebbe potuto essere esercitata con un'altra partita i.v.a. mentre la domanda di percezione della naspi non costituisce un elemento indiziario univoco non essendo noto l'esito della stessa domanda.
Per poter dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la parte avrebbe potuto agevolmente produrre un estratto contributivo.
2.1.2. Parte ricorrente ha anche chiesto di escludere l'anno 2020 dal credito di parte opposta essendo documentale la circostanza della sua cancellazione dalla cassa a far data dal
22/10/2019.
L'eccezione, sebbene formalmente fondata, non è idonea a rendere inesigibile il credito azionato in quanto, come può evincersi dallo stesso estratto contributivo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) alcun contributo è stato liquidato per l'anno 2020.
2.1.3. Parte ricorrente ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire della cassa atteso che per alcune annualità la relativa riscossione è stata affidata all'agenzia delle entrate.
Pag. 3 di 4 La doglianza non merita accoglimento poiché come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità la duplicazione dei titoli esecutivi non è vietata, fatto salva la possibilità del debitore di opporsi nel caso questa si traduca in una plurima richiesta di pagamento (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018). Nel caso di specie è pacifico che le pretese di cui alle cartelle di pagamento notificate in precedenza non sono state pagate dalla ricorrente.
Per le stesse ragioni l'istanza di rateizzazione del debito avanzata all' CP_4
non comporta l'insussistenza dell'interesse del creditore a precostituirsi un titolo
[...] esecutivo per il medesimo credito restando riservata alla fase esecutiva ogni opposizione del debitore alle eventuali duplicazioni delle richieste di pagamento.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2024 del 10.02.2024;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 4.638 per compensi professionali.
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Andrea Francesco Forcina
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