Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5462/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALICE ALBERTOSI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. disporre il collocamento del minore con il padre presso l'immobile sito in Forte Persona_1 dei Marmi (LU) alla via Della Resistenza n. 52;
2. in punto di calendario di frequentazione madre – figlio, la madre potrà vedere quando vuole Per_1 senza alcuna limitazione, così come potrà recarsi dalla madre ogni volta che lo ritenga Per_1 opportuno. In ogni caso, la sig.ra avrà diritto di vedere il figlio: Parte_2
- Durante l'anno scolastico e durante le vacanze estive:
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, non oltre le ore 21.00, orario in cui il minore dovrà essere riportato al padre. avrà altresì diritto di stare con la Per_1 propria madre due pomeriggi ogni settimana, da concordare tra i genitori con cadenza bisettimanale.
- Durante le vacanze natalizie:
1
25 dicembre 2024 sarà trascorso con la madre e così ad anni alternati. Il 31 dicembre sarà trascorso da con i propri amichetti, previa supervisione dei genitori di anno in anno alternata. Per_1
L'epifania sarà trascorsa dal minore, ad anni alterni, presso ciascun genitore.
Durante i restanti giorni di vacanze natalizie, fino all'epifania, sarà seguito il calendario previsto per il periodo scolastico.
- Durante le vacanze pasquali:
trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con Per_1 il padre. Durante i restanti giorni di vacanze sarà seguito il calendario previsto per il periodo scolastico.
- Altre festività: il giorno del 01 maggio sarà sempre trascorso con la madre, mentre il giorno del 02 giugno sarà sempre trascorso con il padre.
La festa della mamma sarà sempre trascorsa con la mamma, mentre la festa del papà sarà sempre trascorsa con il papà e così il compleanno dei genitori. Il compleanno sarà trascorso con i relativi amichetti ed entrambi i genitori.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti e nell'assoluto rispetto degli impegni scolastici ed alle condizioni di salute dei minori;
Pers 3. in punto di contributo economico, stante la gestione paritaria dei figli minori, collocata presso la madre ed presso il padre, con eguale diritto per entrambi i genitori di vedere e frequentare Per_1 il minore non collocato presso lo stesso, disporre il mantenimento diretto da parte dei genitori dei figli Perso
e e ridurre il contributo a favore del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente Per_1 disponendo in suo favore la corresponsione di € 100,00, nonché prevedere che tutte le spese Pers concernenti le attività sportive e la scuola dei figli minori ed saranno corrisposte per Per_1 intero dal padre;
4. per quanto concerne le restanti regolamentazioni, vale a dire l'assegnazione della casa coniugale, il regime di affidamento condiviso, la determinazione del contributo nella misura del 50% cadauno per le spese straordinarie (eccetto quelle scolastiche e relative alle attività sportive), la suddivisione in parti eguali degli assegni e/o contributi familiari percepiti dalla sig.ra i Parte_2 ricorrenti si riportano a quanto pattuito in sede di separazione, che deve intendersi in questa sede integralmente confermato».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di separazione - di cui alla sentenza del
Tribunale di Lucca n. 180/2024 del 26/6/2024, pubblicata in data 18/7/2024 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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