Sentenza 30 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03440/2026REG.PROV.COLL.
N. 09384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9384 del 2025, proposto da TO dei servizi energetici - GS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
SO RG s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata e Anna Maria Desiderà, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter , n. 18952 del 30 ottobre 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della SO RG s.r.l.s.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026, il consigliere AN FR e uditi per le parti gli avvocati Anna Romano e Anna Maria Desiderà;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 2 dicembre 2025 e in data 9 dicembre 2025 – la società per azioni GS - TO dei servizi energetici ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter , n. 18952 del 30 ottobre 2025, che – decidendo sul ricorso di primo grado n. 7887 del 2025 per l’ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. n. 1028 del 20 gennaio 2025 (emessa nel giudizio n. 1447 del 2018) – ha accolto parzialmente la domanda e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della nota del TO dell’8 luglio 2025 nella parte in cui ha sospeso il riconoscimento di 256 richieste di verifica e certificazione (“RVC”) di titoli di efficienza energetica (“TEE”, altrimenti noti “certificati bianchi”) fino alla conclusione dell’attività di verifica e ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario per la valutazione di ulteriori subordinate dell’interessata.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con provvedimento prot. GSE/P20170083766 dell’8 novembre 2017 il TO dei servizi energetici dispose la decadenza di 319 richieste di verifica e certificazione (“RVC”) di titoli di efficienza energetica (“TEE”, altrimenti noti “certificati bianchi”) presentate dalla SO RG s.r.l.s.;
b) con successivo e consequenziale provvedimento prot. GSE/P20170096342 del 14 dicembre 2017, il TO chiese all’interessata la restituzione dei 22.693 titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti;
c) tali due provvedimenti vennero impugnati dall’interessata con ricorso n. 1447 del 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale, con sentenza della sezione quinta stralcio n. 1028 del 20 gennaio 2025, accolse in parte il ricorso, annullando la decadenza di 256 “RVC” e il recupero dei relativi “TEE”;
d) con comunicazione prot. n. GSE/P20250032991 del 28 aprile 2025, il TO riaprì il procedimento di verifica concedendo all’interessata un termine di 90 giorni per la trasmissione di documentazione;
e) il 19 giugno 2025 l’interessata chiese la chiusura del procedimento di verifica, contestando tanto le richieste documentali quanto il termine concessole;
3. La SO RG ha proposto ricorso per ottemperanza (n. 7887 del 2025, notificato il 27 giugno 2025) dinanzi al T.a.r. per il Lazio, chiedendo la dichiarazione di nullità della nota del 28 luglio 2025 per violazione del giudicato e, in via subordinata e previa conversione del rito, l’annullamento di tale nota per violazione di legge, nonché di ordinare al GS, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., di provvedere all’erogazione dei certificati bianchi indicandone le modalità e i tempi.
4. In data 8 luglio 2025, con nota prot. n. P20250059738, il GS ha concesso una proroga del termine per la trasmissione dei documenti richiesti fino al il 25 novembre 2025.
5. Con atto di motivi aggiunti notificato il 24 settembre 2025, l’interessata ha impugnato la suddetta nota, chiedendo, in via preliminare, la sospensione delle note del 28 aprile 2025 e dell’8 luglio 2025 e, nel merito, la dichiarazione di nullità della seconda nota, lamentando la violazione e/o l’elusione del giudicato per i medesimi motivi già esposti in sede di ricorso principale; in via subordinata, e previa conversione del rito, ha chiesto l’annullamento della seconda nota per violazione di legge.
6. La società per azioni GS si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.
7. Con l’impugnata sentenza non definitiva n. 18952 del 30 ottobre 2025, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta ter , ha accolto parzialmente la domanda di ottemperanza e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della nota del TO dell’8 luglio 2025 nella parte in cui ha sospeso il riconoscimento di 256 richieste di verifica e certificazione (“RVC”) di titoli di efficienza energetica (“TEE”, altrimenti noti “certificati bianchi”) fino alla conclusione dell’attività di verifica, ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario per la valutazione delle domande di annullamento proposte in via subordinata e ha rimesso alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali.
7.1. In particolare, il Collegio di primo grado, con riguardo al non accoglimento di parte del ricorso, ha affermato che « gli atti impugnati, nella parte in cui comunicano l’avvio del procedimento di controllo e assegnano un nuovo e più ampio termine per la produzione documentale, non violano né eludono il decisum , in quanto quest’ultimo non ha affatto precluso la riedizione del potere di verifica e controllo spettante al GS, ma ha unicamente posto un vincolo strumentale alla rinnovazione dell’attività amministrativa, di natura elastica e incompleta, ossia lasciando integri i margini di discrezionalità spettanti al TO nella conduzione dell’istruttoria » e che « il termine da ultimo assegnato alla società dal GS per la produzione documentale, pari a 180 giorni dall’avvio del procedimento ed escluso il mese di agosto, non solo non contrasta con alcuna puntuale indicazione ricavabile dalla sentenza ottemperanda (che anzi ribadisce che la fissazione del termine è rimessa “al prudente apprezzamento” del TO “in guisa da calibrarlo alle specifiche peculiarità della fattispecie esaminata”), ma non può neppure reputarsi in contrasto con i principi richiamati nella decisione resa inter partes , avuto riguardo sia alla circostanza che il termine assegnato supera quello ordinariamente previsto per la conclusione dell’intero procedimento (secondo l’esplicito riferimento contenuto nella sentenza citata all’art. 12 d.m. 11.1.2017) sia al rilievo che il principio di autoresponsabilità e il tempo nelle more trascorso rendono di per sé esigibile la sollecita trasmissione della documentazione necessaria per una pronta conclusione del procedimento di controllo ».
In relazione all’accoglimento di altra parte del ricorso e con specifico riferimento alla nota dell’8 luglio 2015, il T.a.r. ha evidenziato che « se l’effetto conformativo della sentenza di annullamento varia in funzione del vizio accertato, altrettanto non può dirsi con riguardo all’espunzione ex tunc del provvedimento viziato dal traffico giuridico (c.d. effetto caducatorio) e al conseguente obbligo in capo all’amministrazione di ripristinare, per quanto possibile, in fatto e in diritto la posizione in cui si sarebbe trovato il destinatario dell’atto se quest’ultimo non fosse stato adottato (c.d. effetto ripristinatorio), i quali conseguono a ogni pronuncia di annullamento (teoria della c.d. uguale rilevanza dei vizi) »; inoltre, ha precisato che la sentenza ottemperanda « ha comportato la reviviscenza del riconoscimento di quei titoli di efficienza energetica in relazione ai quali la decadenza è stata giudicata illegittima e la produzione di tale effetto non può essere impedita dal GS in via di autotutela, tenuto conto che la sospensione dell’esecutività della sentenza spetta unicamente al giudice dell’impugnazione ».
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società per azioni GS - TO dei servizi energetici ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo e formulando altresì istanza cautelare.
9. In data 12 dicembre 2025 la SO RG s.r.l.s. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e riservandosi di proporre un’impugnazione incidentale.
10. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
11. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 dicembre 2025 e 12 gennaio 2026 – la società appellata ha proposto appello incidentale affidato a due motivi.
12. In vista della camera di consiglio del 13 gennaio 2026, il TO ha depositato, in data 9 gennaio 2026, una memoria con la quale, premesso di aver « chiuso il procedimento di verifica delle 256 pratiche presentate da SO e, con provvedimento prot. n. GSE/P20250140282 del 19 dicembre 2025 (doc. 17), ha disposto la decadenza dal diritto all’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato, poiché “ il Soggetto Proponente non ha fornito i documenti richiesti per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria […] non rendendo possibile, pertanto, al GSE l’accertamento di quanto meramente autodichiarato in fase di accesso agli incentivi, nonché la verifica dell’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalle schede tecniche di riferimento” », ha dato « conto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della Sentenza », poiché « la conclusione del procedimento di verifica con il riconoscimento della non debenza degli incentivi energetici, ha determinato il venir meno del periculum in mora posto a fondamento dell’istanza cautelare contenuta nell’appello introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, dell’interesse all’accoglimento della richiesta di sospensione ».
13. In pari data, l’interessata ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per carenza d’interesse (non essendo stato impugnato il capo inerente al riscontrato effetto caducatorio della sentenza ottemperanda, ma soltanto quello che ha dichiarato la reviviscenza del riconoscimento dei “TEE” e l’illegittimità del provvedimento di sospensione di tale erogazione) e comunque la sua infondatezza, nonché ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora .
14. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha fissato per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 31 marzo 2026.
15. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti hanno tempestivamente depositato documenti (in data 10 marzo 2026), memorie (in data 13 marzo 2026) e memorie di replica (in data 20 marzo 2026), con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
Tra l’altro, nella propria memoria SO ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse all’appello, stante l’emissione del provvedimento decadenziale prot. n. GSE/P20250140282 del 19 dicembre 2025. Sul punto il TO ha replicato di avere ancora interesse alla coltivazione del gravame in relazione ad eventuali interessi legali che la SO RG potrebbe richiedere sulle somme eventualmente da restituire.
16. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 31 marzo 2026.
17. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover respingere le eccezioni, formulate dalla SO RG s.r.l.s., d’inammissibilità e di improcedibilità dell’appello principale.
17.1. L’appello principale è ammissibile, in quanto, come sostenuto dall’appellante, al momento della sua proposizione il TO aveva senz’altro un interesse all’accertamento del potere di sospensione dei “TEE” nell’ambito del nuovo procedimento di verifica.
17.2. L’appello principale è anche procedibile, siccome (anche a prescindere dalla questione della sussistenza del potere di sospensione dei “TEE” nel nuovo procedimento, che ormai si è concluso) è tuttora supportato da un interesse del TO a evitare maggiori interessi legali sulle somme potenzialmente da restituire.
18. L’appello principale è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
19. Con l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 12 del gravame – la società GS ha dedotto « SULL’ASSERITA VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO IN RELAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA ».
20. Tale censura è infondata.
20.1. La sentenza n. 1028/2025 reca espressamente (paragrafo 2.9) un effetto demolitorio del provvedimento di decadenza dell’8 novembre 2017, il che ha comportato senza dubbio l’automatica reviviscenza del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica illegittimamente dichiarati decaduti.
Pertanto, la sospensione di tali titoli (la cui precedente disposta decadenza – si ribadisce – è stata già dichiarata illegittima dal T.a.r. con sentenza n. 1028/2025, che non consta essere stata sospesa) si atteggia come una sorta di surrogazione, da parte del TO, del potere inibitorio di sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli giudiziali, proprio dell’autorità giurisdizionale e integra una manifesta violazione di pronuncia esecutiva del giudice amministrativo, tentando, invero, di vanificare la piena esplicazione dei suoi effetti e di impedire all’interessata di conseguire immediatamente il bene della vita riconosciutole.
20.2. Non è condivisibile la tesi dell’appellante principale, secondo cui potere esercitato dal GS (la sospensione dei “TEE” nella pendenza del procedimento di verifica) sarebbe legittimo perché esercitato in conformità con la norma di riferimento, e cioè proprio l’articolo 21- quater , comma 2, della legge 7 agosto 1990, 241, giacché, in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, l’utilizzo del meccanismo recato dalla predetta disposizione non consente il superamento dei vincoli del giudicato amministrativo. Diversamente opinando, il potere interinale della pubblica amministrazione di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti amministrativi sarebbe poziore rispetto al fisiologico potere provvedimentale, il quale, invero, può e deve essere esercitato nei limiti conformati dalle decisioni giurisdizionali.
Ferma restando la dirimente osservazione, si evidenzia ad abundantiam che nel caso di specie il provvedimento dell’8 luglio 2025, oltre ad essere violativo del giudicato, non è neanche rispettoso dell’indefettibile requisito delle « gravi ragioni » previste dal citato art. 21- quater per il corretto esercizio del potere di sospensione.
In proposito si rileva che il provvedimento de quo è stato giustificato dal TO « in ragione del fatto che l’istruttoria è tuttora in corso » e « tenuto conto dell’interesse pubblico, concreto e attuale nonché prevalente volto a garantire il corretto riconoscimento di benefici gravanti su risorse pubbliche »; si tratta palesemente, da un lato, di una situazione niente affatto eccezionale, ancorché non commendevole (ovverosia le lungaggini istruttorie in procedure complesse per quantità di dati e il loro intrinseco elevato tasso tecnico) e, dall’altro, di una motivazione apparente basata su un altro dato consustanziale all’erogazione di incentivi in ambito energetico (ovverosia l’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche).
Del tutto inammissibile è il tentativo di motivazione postuma svolto dall’appellante in sede processuale, che comunque richiama elementi non idonei a integrare i gravi motivi, tali non essendo il diverso esito di altre “RVC” nel medesimo procedimento di controllo (risultato non patologico e non eccentrico), il valore economico dei titoli di efficienza energetica di oltre cinque milioni e mezzo di euro (che, sebbene considerevole, non è abnormemente elevato in relazione al complesso degli importi istituzionalmente erogati dal TO agli operatori economici) e non riscontrandosi la sussistenza delle lamentate strumentali richieste di proroghe di termini procedimentali da parte dell’interessata.
Inoltre, il provvedimento di sospensione adottato del GS non ha indicato alcuna data di cessazione dei suoi effetti, con derivante ulteriore manifesta violazione dell’art. 21- quater che consente – al ricorrerne dei presupposti – una sospensione degli effetti « per il tempo strettamente necessario ».
21. L’appello incidentale è in gran parte fondato per le seguenti motivazioni.
22. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 10 a pagina 17 del gravame incidentale – la società SO RG ha lamentato « Error in iudicando. Violazione e falsa interpretazione e applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 21 nonies L.n.241/1990, dell’art.16 dell’All.A alla Del.AAEGSI EEN 9/11, dell’art.12 co.4, 10 e 11 DM17, dell’art.42 D.Lgs.28/2011. Violazione art.34 co.2 c.p.a. Violazione dei principi del giusto procedimento, di proporzionalità, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei canoni di leale cooperazione, buona fede, correttezza, lealtà e solidarietà nei rapporti intersoggettivi tra Autorità di Vigilanza e soggetto vigilato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della situazione di fatto, contraddittorietà manifesta ».
23. Con la seconda censura – estesa da pagina 18 a pagina 20 del gravame – l’interessata ha lamentato « Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art.114 e dell’art. 34 co.2 c.p.a ».
24. Siffatte doglianze devono essere vagliate congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale.
In particolare, il primo motivo, qualora accolto, non fornirebbe di per sé un’ utilitas propria all’interessata senza il positivo vaglio del secondo motivo: il primo è mero presupposto del secondo, a cui accede l’effettiva tutela domandata.
25. I motivi sono nel complesso fondati, ancorché con alcune limitazioni.
Innanzi tutto va precisato che conseguenza immediata e diretta dell’annullamento del provvedimento dell’8 luglio 2025 da parte della sentenza del T.a.r. n. 1028/2025 (laddove ha disposto la sospensione dell’erogazione dei titoli di efficienza energetica) è, come correttamente puntualizzato dal T.a.r. nella sentenza n. 18952/2025, la reviviscenza del riconoscimento di tali titoli, con la conseguenza che, in adesione a detta ultima pronuncia, « la produzione di tale effetto non può essere impedita dal GS in via di autotutela, tenuto conto che la sospensione dell’esecutività della sentenza spetta unicamente al giudice dell’impugnazione ».
Cionondimeno, il T.a.r. ha respinto il segmento del ricorso per ottemperanza diretto all’emissione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., di un ordine giudiziale al GS di applicare la vigente formulazione dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di non sottoporre a controllo i progetti per i quali risulta esaurita la vita utile e comunque di non effettuare un controllo massivo di tutti gli interventi dell’interessata, ma di procedere ad analizzare a campione singole “RVC” con equità, in contraddittorio e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla legge n. 241/1990, poiché tali richieste « non sono dirette ad ottenere una determinazione delle modalità di esecuzione del decisum , quanto piuttosto a conformare sin da ora i tratti liberi della futura attività amministrativa del GSE (art.34 co.2 cpa) in modo del tutto irrelato rispetto al vincolo strumentale derivante dalla sentenza ottemperanda ».
Il Collegio rileva che le modalità operative di cui l’interessata ha chiesto l’enunciazione trovano il loro fondamento, sufficientemente perimetrato, nella sentenza ottemperanda n. 1028/2025, il cui effetto conformativo delimita notevolmente la futura azione amministrativa, pena un diseconomico proliferare di azioni giudiziali.
In particolare, la suddetta pronuncia ha accertato la difformità del procedimento del TO del 2017 dai canoni di leale cooperazione, proporzionalità, efficacia ed economicità, cosicché, considerato che il nuovo procedimento del 2025, presenta i medesimi vizi (con conseguente acclarata violazione della sentenza esecutiva e derivante dichiarata nullità della nota dell’8 luglio 2025), il giudice amministrativo può, a fronte di specifica domanda, determinarsi ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., specificando le modalità esecutive della sentenza ottemperanda, al fine di evitare una sua nuova violazione, senza che ciò impinga sugli spazi liberi dell’attività amministrativa.
Si tratta, invero, di disporre modalità discendenti dall’effettiva portata logica della sentenza ottemperanda e che comunque non annichiliscono del tutto l’autonomia del TO, ma semplicemente la restringono, riducendo la possibilità di reiterazione di illegittimità (già concretizzatesi due volte) e fornendo, per tal via, una tutela effettiva e immediata all’interessata.
25.1. Tanto premesso, il TO, nella sua futura azione amministrativa, dovrà attenersi ai principi evincibili dalla sentenza esecutiva n. 1028/2025 e di seguito esplicitati e integrati (essendo l’ottemperanza un giudizio a natura mista di esecuzione e cognizione) alla luce del quadro ordinamentale e giurisprudenziale:
a) applicare gli articoli 1 della legge 241/1990, 42 del decreto legislativo n. 28/2011, 24, commi 3 e seguenti (in tema di “controlli e monitoraggi”), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, ratione temporis applicabile alla vicenda de qua (relativa a “RVC” presentate tra il 2014 e il 2016 e un controllo iniziato nel 2017), 12 (“Attività di verifica e controllo”) del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 gennaio 2017 (sopravvenuto, ma applicabile al caso di specie per le ragioni esposte infra ) nonché il suo allegato 1 (“Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi”);
b) in assenza di qualsivoglia elemento sintomatico di un possibile piano doloso di truffa (mai dedotto) o altri aspetti penalmente rilevanti, non procedere a un controllo massivo di tutte le “RVC” dell’interessata e sulla sua intera gestione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2025, n. 4176), ma a controlli a campione su singole “RVC” o su gruppi di “RVC” afferenti a specifici interventi e progetti (e non a tutti), che consentano un esigibile riscontro documentale in sede di contraddittorio;
c) non procedere a nuovi controlli relativi a interventi che hanno ormai esaurito la loro vita utile ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 gennaio 2017, secondo cui « Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento di cui al presente decreto durante l’intero periodo della vita utile dell’intervento ».; al riguardo va precisato che sebbene tale decreto sia successivo rispetto alle “RVC” (presentate tra il 2014 e il 2016), esso – in disparte la circostanza della sua antecedenza all’inizio dell’attività di controllo, avviata dal TO con nota prot. GSE/P20170057803 del 28 luglio 2017 – è applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 16, comma 5, del medesimo decreto, prevedente che « Il presente decreto (…) si applica, con eccezione dell’articolo 4 e dell’articolo 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore », sicché a contrario l’art. 12 deve essere rispettato per le attività di controllo relative anche a “RVC” precedenti al decreto; l’art. 12, comma 4, del d.m. 11 gennaio 2017 prevale, in forza del criterio gerarchico (essendo atto normativo di tipo regolamentare) e anche, in subordine, in virtù del criterio cronologico, sull’art. 14, comma 2, delle linee guida recate dalla deliberazione dell’Autorità dell’energia elettrice e gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, richiamate dal TO e che fa riferimento alla vita tecnica dell’intervento, anziché a quella utile.
Non può essere accolta la richiesta di imporre al GS di assegnare un termine maggiore di 180 giorni all’interessata per contraddire, in quanto tale esigenza è connessa al controllo massivo, che, tuttavia, è illegittimo e che non potrà essere effettuato. Di conseguenza il TO nello svolgere controlli puntuali su singole “RVC” o gruppi di “RVC” valuterà, alla luce delle disposizioni regolamentari, i termini congrui a consentire al soggetto beneficiario un effettivo esercizio del contraddittorio.
Parimenti non può essere accolta la richiesta di imporre al TO (peraltro eventualmente, in caso di riscontrate violazioni) l’applicazione del comma 3 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nella versione vigente a seguito della modificazione introdotta dell’art. 56, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, trattandosi di disposizione applicabile solo ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7404) e, quindi, non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame (inerente a “RVC” presentate tra il 2014 e il 2016 e, in via dirimente, a un’attività di controllo del TO iniziata nel 2017).
26. In conclusione l’appello principale deve essere respinto e l’appello incidentale deve essere accolto con precisazioni e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto anche in relazione alla domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., nei sensi e nei limiti sopra indicati.
27. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda, giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9384 del 2025, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale; accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado anche in relazione alla domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., nei sensi e nei limiti indicati al paragrafo 25.1 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
OB RL, Presidente
AN FR, Consigliere, Estensore
AN Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN FR | OB RL |
IL SEGRETARIO