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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0103022674 DEL 2013 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKIPCM004222024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.959/25 Ricorrente_1 Difensore_1 La sig.ra a mezzo , impugnava avviso di presa in carico n.04377202500006935000, notificato in Roma il 12/06/2025, contenente avviso accertamento n. TVK0103022674/2013 e atto n. TVKIPCM004222024.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito dell'avviso in contestazione, e l'istanza di accesso agli atti, prendeva conoscenza degli atti presupposti, atti che risalgono all'anno 2013 del defunto genitore e l'atto del 2015, ritiene la pretesa illegittima, per non aver mai ricevuta la notifica dei detti atti e comunque, sia affetta da palesi errori e in tema di pretesa e in tema di merito, così richiamando l'annullamento della pretesa dell'Inps da parte del tribunale di Foggia, la rottamazione per una cartella con le rate in corso di pagamento;
osserva la possibile impugnativa dell'atto in controversia, con conforto di Cassazione n.6589/2025, ritenuto lo stesso quale “primo atto impositivo”; all'uopo avuto riguardo che non vi è prova, della regolarità delle notifiche, ritiene l'asserito credito azionato risulta abbondantemente prescritto, visto che il presunto credito IRPEF 2008, ovvero all'Avviso di Accertamento TVK010302674/2013 asseritamente notificato il 25/11/2013, il successivo atto è stato notificato solo in data 03/02/2025, con l'evidenza del decorso del termine quinquennale;
Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese.
L'Agenzia Entrate, costituita in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità dell'atto promanato.
Evidenzia, in via preliminare che l'avviso di presa in carico non atto autonomamente impugnabile ex art.19 D.Lgs. n.546/92, in quanto non lesivo per il contribuente;
nella specie, l'avviso di presa in carico sussegue alla intimazione di pagamento n.TVKIPCM00422/2024, che riguardava l'atto prodromico a seguito di Ordinanza di Cassazione n.4903/2025 emessa a conclusione di un giudizio riferito al de cuius;
considerata la regolare notifica dell'intimazione al domicilio della ricorrente in data 23/01/2025, non trattasi del primo atto impositivo.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie illustrative, insiste nelle richieste e circa la asserita notifica dell'intimazione, presso il domicilio, rappresenta di lavorare stabilmente e Roma e chi materialmente ha ricevuto l'atto non l'ha trasmesso per conoscenza;
quindi trattasi, comunque, del primo atto conosciuto, richiamando a conforto giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte, in via preliminare ed assorbente, ritiene di esaminare e decidere sulla natura di impugnabilità o meno dell'avviso di presa in carico, quale4 oggetto della controversia.
La Corte ha avuto modo di rilevare che i principi stabiliti dalla Cassazione, come da giurisprudenza richiamata da entrambe le parti, risiedono nel principio sulla gerarchia e la funzione degli atti tributari.
Sul punto, non può trovare ingresso l'assunto di parte ricorrente, che l'avviso di presa in carico è di fatto il “primo atto impositivo” di cui ha avuto conoscenza (per ragioni familiari e logistiche), atteso che l'Ufficio ha debitamente comprovato la notifica del precedente atto di intimazione di pagamento.
Tale regolarità della notifica, permette alla Corte di rilevare, che nella caso in trattazione, l'avviso di presa in carico, non ha natura provvedimentale autonoma, in quanto il contribuente era già a conoscenza della pretesa tributaria attraverso la notifica del precedente atto (intimazione di pagamento notificato in data 23/01/2025). Di conseguenza, non può utilizzare l'impugnazione di un atto successivo, come la presa in carico, per riaprire una discussione sul merito che doveva essere affrontata nei termini previsti per l'opposizione all'atto principale.
La Corte, rigetta il ricorso per essere l'avviso di presa in carico non impugnabile;
assorbita ogni altra eccezione in punto di diritto e nel merito, non trattate. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0103022674 DEL 2013 IRPEF-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKIPCM004222024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.959/25 Ricorrente_1 Difensore_1 La sig.ra a mezzo , impugnava avviso di presa in carico n.04377202500006935000, notificato in Roma il 12/06/2025, contenente avviso accertamento n. TVK0103022674/2013 e atto n. TVKIPCM004222024.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito dell'avviso in contestazione, e l'istanza di accesso agli atti, prendeva conoscenza degli atti presupposti, atti che risalgono all'anno 2013 del defunto genitore e l'atto del 2015, ritiene la pretesa illegittima, per non aver mai ricevuta la notifica dei detti atti e comunque, sia affetta da palesi errori e in tema di pretesa e in tema di merito, così richiamando l'annullamento della pretesa dell'Inps da parte del tribunale di Foggia, la rottamazione per una cartella con le rate in corso di pagamento;
osserva la possibile impugnativa dell'atto in controversia, con conforto di Cassazione n.6589/2025, ritenuto lo stesso quale “primo atto impositivo”; all'uopo avuto riguardo che non vi è prova, della regolarità delle notifiche, ritiene l'asserito credito azionato risulta abbondantemente prescritto, visto che il presunto credito IRPEF 2008, ovvero all'Avviso di Accertamento TVK010302674/2013 asseritamente notificato il 25/11/2013, il successivo atto è stato notificato solo in data 03/02/2025, con l'evidenza del decorso del termine quinquennale;
Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese.
L'Agenzia Entrate, costituita in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità dell'atto promanato.
Evidenzia, in via preliminare che l'avviso di presa in carico non atto autonomamente impugnabile ex art.19 D.Lgs. n.546/92, in quanto non lesivo per il contribuente;
nella specie, l'avviso di presa in carico sussegue alla intimazione di pagamento n.TVKIPCM00422/2024, che riguardava l'atto prodromico a seguito di Ordinanza di Cassazione n.4903/2025 emessa a conclusione di un giudizio riferito al de cuius;
considerata la regolare notifica dell'intimazione al domicilio della ricorrente in data 23/01/2025, non trattasi del primo atto impositivo.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie illustrative, insiste nelle richieste e circa la asserita notifica dell'intimazione, presso il domicilio, rappresenta di lavorare stabilmente e Roma e chi materialmente ha ricevuto l'atto non l'ha trasmesso per conoscenza;
quindi trattasi, comunque, del primo atto conosciuto, richiamando a conforto giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte, in via preliminare ed assorbente, ritiene di esaminare e decidere sulla natura di impugnabilità o meno dell'avviso di presa in carico, quale4 oggetto della controversia.
La Corte ha avuto modo di rilevare che i principi stabiliti dalla Cassazione, come da giurisprudenza richiamata da entrambe le parti, risiedono nel principio sulla gerarchia e la funzione degli atti tributari.
Sul punto, non può trovare ingresso l'assunto di parte ricorrente, che l'avviso di presa in carico è di fatto il “primo atto impositivo” di cui ha avuto conoscenza (per ragioni familiari e logistiche), atteso che l'Ufficio ha debitamente comprovato la notifica del precedente atto di intimazione di pagamento.
Tale regolarità della notifica, permette alla Corte di rilevare, che nella caso in trattazione, l'avviso di presa in carico, non ha natura provvedimentale autonoma, in quanto il contribuente era già a conoscenza della pretesa tributaria attraverso la notifica del precedente atto (intimazione di pagamento notificato in data 23/01/2025). Di conseguenza, non può utilizzare l'impugnazione di un atto successivo, come la presa in carico, per riaprire una discussione sul merito che doveva essere affrontata nei termini previsti per l'opposizione all'atto principale.
La Corte, rigetta il ricorso per essere l'avviso di presa in carico non impugnabile;
assorbita ogni altra eccezione in punto di diritto e nel merito, non trattate. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025