Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1301
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Licenziamento discriminatorio o ritorsivo

    La Corte ha ritenuto non provata la conoscenza da parte del datore di lavoro delle condizioni di salute della ricorrente e ha escluso una correlazione esclusiva tra le richieste della lavoratrice e la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, evidenziando liti con colleghi e tentativi di trovare soluzioni alternative.

  • Accolto
    Insussistenza del giustificato motivo oggettivo

    La Corte ha ritenuto che le condotte contestate alla ricorrente, pur astrattamente biasimevoli, non hanno dimostrato un'incidenza oggettiva sulla realtà aziendale tale da creare disorganizzazione o compromettere il regolare funzionamento dell'azienda.

  • Altro
    Reintegrazione ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e, pur avendo la ricorrente invocato la tutela di cui all'art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, ha disposto il pagamento di un'indennità risarcitoria.

  • Accolto
    Indennità risarcitoria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015

    La Corte ha ritenuto congruo configurare l'indennità risarcitoria in dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, tenuto conto della durata del rapporto, del numero di dipendenti e della condotta datoriale.

  • Rigettato
    Condotta negligente della ricorrente nell'effettuare un ordine

    La Corte ha ritenuto la domanda infondata, non trovando riscontro probatorio che la scelta del materiale, il prezzo e il numero di prodotti fossero stati effettuati dalla ricorrente, e non avendo provato l'operatività della policy della 'doppia firma'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1301
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1301
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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