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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3839/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. MARTINI ENRICO Parte_1
attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCO DANIELA C.F._3
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 novembre 2024
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'avv. ha Parte_1 citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e , Controparte_1 Controparte_3 proponendo nei loro confronti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, attuato “per atto pubblico del 17.10.17, a rogito del Notaio con studio in Roma, repertorio n. 135516/31239, registro Persona_1 particolare n. 35479, registro generale n. 51640 - trascritto il 6.11.2017 - con il quale il Sig. ha costituito unitamente al coniuge sig.ra Controparte_1 CP_2
il fondo patrimoniale comprendente la sua unica proprietà immobiliare, in
[...] particolare: appartamento sito in Tivoli, Terme Via Don Giovanni Minzoni, n. 6, secondo piano, int. 8, censito al NCEU del Comune di Tivoli al foglio n. 50, particella 76, sub. 502, Cat. A\4, classe 2, vani 3,5, RC euro 244,03”. Ha rappresentato l'attrice:
- di avere assistito nell'ambito di un giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale civile di Roma e di avere ottenuto, in relazione al proprio compenso, ordinanza ex art. 702 bis n. 1326/18, pronunciata dal Tribunale di Tivoli e non impugnata dall'odierno convenuto, con la quale quest'ultimo è stato condannato “al pagamento in favore di della somma di € 16.481,00, per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, oltre interessi come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4 favore di nella misura di 286,00 per spese, di € 2.738,00 per Parte_1 compensi oltre spese generali al 15% iva e cap come per legge…”;
- che il Sig. nel frattempo, anziché provvedere al pagamento della CP_1 parcella ha pensato bene di impiegare le sue risorse economiche per l'atto dispositivo del 17.10.2017 per il trasferimento dell'immobile di sua di proprietà (nella quota del 50% dell'intero) unitamente alla sig.ra , in regime Controparte_2 di comunione legale dei beni, sito nel Comune di Tivoli (RM), Via Don Giovanni Minzoni n. 6, nel fondo patrimoniale, al fine di sottrarre ogni forma di garanzia per il soddisfacimento del credito dell'odierna attrice. Ha esposto che è palese che l'atto di disposizione (costituzione del fondo patrimoniale del 17.10.2017) di cui ha chiesto la declaratorio di inefficacia è abbondantemente successivo alla nascita del credito della odierna attrice, peraltro si tratta di credito non contestato e l'atto di disposizione (fondo patrimoniale) posto in essere dal debitore è a titolo gratuito, con la conseguenza che: “ ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la sussistenza del solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, ai sensi dell'art. 2901 , n. 1 comma c.c.” ( Cass. 5889/16). Si sono costituiti i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di presupposti per lo scioglimento del fondo patrimoniale stante la natura del credito. Hanno esposto che il fondo patrimoniale è stato costituito esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia, non essendo perciò passibile di revocatoria. Hanno dunque chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
pagina 2 di 5 Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza dell'11 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalla parte attrici meriti senz'altro accoglimento. La parte attrice ha dimostrato la titolarità del proprio credito nei riguardi delle parti convenute. A nulla rileva il fatto che soltanto dopo il trasferimento del bene nel fondo patrimoniale il credito per cui è causa è stato accertato giudizialmente con ordinanza decisoria, dal momento che lo stesso era sorto ben diversi anni prima del suddetto trasferimento dell'immobile. In ordine all'eventus damni, si richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015 (Rv. 634175 - 01). Al riguardo si evidenzia che la parte attrice ha rappresentato che il bene immobile conferito nel fondo fosse l'unico di titolarità della parte attrice e quest'ultima nulla ha sul punto replicato. Quanto all'elemento soggettivo, attesa l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è sufficiente, secondo quanto dispone l'art. 2901 c.c., che il debitore avesse generica consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori: “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (così Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021 (Rv. 661147 - 01). Nel caso di specie l'odierno convenuto era ben consapevole di Controparte_1 sottrarre l'unico suo bene alla garanzia del credito dell'attrice, tanto è vero che il medesimo dopo aver ricevuto in data 20.11.2015 il preavviso di parcella n. 99/15 per la somma di € 31.206,20, con la relativa diffida al pagamento e/o messa in mora, e dopo aver ricevuto, in data 18.5.2017, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, ex D. l. n.132/2014, volta a definire l'insorgenda controversia in via stragiudiziale, in data del 17.10.2017,- ben 2 anni e 5 mesi pagina 3 di 5 dopo la richiesta di pagamento dei compensi professionali -, ha trasferito l'unico immobile di sua di proprietà (nella quota del 50% dell'intero) unitamente alla sig.ra
, in regime di comunione legale dei beni, sito nel Comune di Tivoli Controparte_2
(RM), Via Don Giovanni Minzoni n. 6, nel fondo patrimoniale, sottraendo volontariamente l'unica garanzia al credito dell'attrice. Non è nel caso di specie necessario verificare se il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo l'atto oggetto dell'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria stato effettuato a titolo gratuito. Sul punto, quanto alla natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale (e, come nel caso di specie, di conferimento con lo stesso atto nel fondo di un bene immobile), si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione” (così Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017 (Rv. 646785 - 01); “In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.” (così Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 (Rv. 669620 - 01); “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015 (Rv. 635807 - 01)). Discende da quanto precede che la domanda proposta dalla parte attrice debba trovare pieno accoglimento. Le spese di lite in base al criterio della soccombenza sono poste a carico delle parti convenute. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione respinta e disattesa, così dispone: in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dichiara inefficace nei riguardi della parte attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 17.10.17, a rogito del Notaio con studio in Roma, repertorio n. Persona_1
135516/31239, registro particolare n. 35479, registro generale n. 51640 - trascritto il 6.11.2017 - con il quale il Sig. ha costituito unitamente al Controparte_1 coniuge sig.ra il fondo patrimoniale comprendente la sua Controparte_2 proprietà immobiliare, ossia: appartamento sito in Tivoli, Terme Via Don Giovanni Minzoni, n. 6, secondo piano, int. 8, censito al NCEU del Comune di Tivoli al foglio n. 50, particella 76, sub. 502, Cat. A\4, classe 2, vani 3,5, RC euro 244,03, con ordine al Conservatore competente per territorio di annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 264,00 e per compensi in euro 4.237,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 3 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3839/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. MARTINI ENRICO Parte_1
attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCO DANIELA C.F._3
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 novembre 2024
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'avv. ha Parte_1 citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e , Controparte_1 Controparte_3 proponendo nei loro confronti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, attuato “per atto pubblico del 17.10.17, a rogito del Notaio con studio in Roma, repertorio n. 135516/31239, registro Persona_1 particolare n. 35479, registro generale n. 51640 - trascritto il 6.11.2017 - con il quale il Sig. ha costituito unitamente al coniuge sig.ra Controparte_1 CP_2
il fondo patrimoniale comprendente la sua unica proprietà immobiliare, in
[...] particolare: appartamento sito in Tivoli, Terme Via Don Giovanni Minzoni, n. 6, secondo piano, int. 8, censito al NCEU del Comune di Tivoli al foglio n. 50, particella 76, sub. 502, Cat. A\4, classe 2, vani 3,5, RC euro 244,03”. Ha rappresentato l'attrice:
- di avere assistito nell'ambito di un giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale civile di Roma e di avere ottenuto, in relazione al proprio compenso, ordinanza ex art. 702 bis n. 1326/18, pronunciata dal Tribunale di Tivoli e non impugnata dall'odierno convenuto, con la quale quest'ultimo è stato condannato “al pagamento in favore di della somma di € 16.481,00, per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, oltre interessi come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4 favore di nella misura di 286,00 per spese, di € 2.738,00 per Parte_1 compensi oltre spese generali al 15% iva e cap come per legge…”;
- che il Sig. nel frattempo, anziché provvedere al pagamento della CP_1 parcella ha pensato bene di impiegare le sue risorse economiche per l'atto dispositivo del 17.10.2017 per il trasferimento dell'immobile di sua di proprietà (nella quota del 50% dell'intero) unitamente alla sig.ra , in regime Controparte_2 di comunione legale dei beni, sito nel Comune di Tivoli (RM), Via Don Giovanni Minzoni n. 6, nel fondo patrimoniale, al fine di sottrarre ogni forma di garanzia per il soddisfacimento del credito dell'odierna attrice. Ha esposto che è palese che l'atto di disposizione (costituzione del fondo patrimoniale del 17.10.2017) di cui ha chiesto la declaratorio di inefficacia è abbondantemente successivo alla nascita del credito della odierna attrice, peraltro si tratta di credito non contestato e l'atto di disposizione (fondo patrimoniale) posto in essere dal debitore è a titolo gratuito, con la conseguenza che: “ ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la sussistenza del solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, ai sensi dell'art. 2901 , n. 1 comma c.c.” ( Cass. 5889/16). Si sono costituiti i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di presupposti per lo scioglimento del fondo patrimoniale stante la natura del credito. Hanno esposto che il fondo patrimoniale è stato costituito esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia, non essendo perciò passibile di revocatoria. Hanno dunque chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
pagina 2 di 5 Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza dell'11 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dalla parte attrici meriti senz'altro accoglimento. La parte attrice ha dimostrato la titolarità del proprio credito nei riguardi delle parti convenute. A nulla rileva il fatto che soltanto dopo il trasferimento del bene nel fondo patrimoniale il credito per cui è causa è stato accertato giudizialmente con ordinanza decisoria, dal momento che lo stesso era sorto ben diversi anni prima del suddetto trasferimento dell'immobile. In ordine all'eventus damni, si richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015 (Rv. 634175 - 01). Al riguardo si evidenzia che la parte attrice ha rappresentato che il bene immobile conferito nel fondo fosse l'unico di titolarità della parte attrice e quest'ultima nulla ha sul punto replicato. Quanto all'elemento soggettivo, attesa l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è sufficiente, secondo quanto dispone l'art. 2901 c.c., che il debitore avesse generica consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori: “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (così Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021 (Rv. 661147 - 01). Nel caso di specie l'odierno convenuto era ben consapevole di Controparte_1 sottrarre l'unico suo bene alla garanzia del credito dell'attrice, tanto è vero che il medesimo dopo aver ricevuto in data 20.11.2015 il preavviso di parcella n. 99/15 per la somma di € 31.206,20, con la relativa diffida al pagamento e/o messa in mora, e dopo aver ricevuto, in data 18.5.2017, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, ex D. l. n.132/2014, volta a definire l'insorgenda controversia in via stragiudiziale, in data del 17.10.2017,- ben 2 anni e 5 mesi pagina 3 di 5 dopo la richiesta di pagamento dei compensi professionali -, ha trasferito l'unico immobile di sua di proprietà (nella quota del 50% dell'intero) unitamente alla sig.ra
, in regime di comunione legale dei beni, sito nel Comune di Tivoli Controparte_2
(RM), Via Don Giovanni Minzoni n. 6, nel fondo patrimoniale, sottraendo volontariamente l'unica garanzia al credito dell'attrice. Non è nel caso di specie necessario verificare se il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo l'atto oggetto dell'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria stato effettuato a titolo gratuito. Sul punto, quanto alla natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale (e, come nel caso di specie, di conferimento con lo stesso atto nel fondo di un bene immobile), si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione” (così Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017 (Rv. 646785 - 01); “In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.” (così Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 (Rv. 669620 - 01); “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015 (Rv. 635807 - 01)). Discende da quanto precede che la domanda proposta dalla parte attrice debba trovare pieno accoglimento. Le spese di lite in base al criterio della soccombenza sono poste a carico delle parti convenute. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione respinta e disattesa, così dispone: in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dichiara inefficace nei riguardi della parte attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 17.10.17, a rogito del Notaio con studio in Roma, repertorio n. Persona_1
135516/31239, registro particolare n. 35479, registro generale n. 51640 - trascritto il 6.11.2017 - con il quale il Sig. ha costituito unitamente al Controparte_1 coniuge sig.ra il fondo patrimoniale comprendente la sua Controparte_2 proprietà immobiliare, ossia: appartamento sito in Tivoli, Terme Via Don Giovanni Minzoni, n. 6, secondo piano, int. 8, censito al NCEU del Comune di Tivoli al foglio n. 50, particella 76, sub. 502, Cat. A\4, classe 2, vani 3,5, RC euro 244,03, con ordine al Conservatore competente per territorio di annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 264,00 e per compensi in euro 4.237,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 3 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
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